30 Giu Termini, buona fede e transazione fiscale nella composizione negoziata
Diritto Della Crisi, 6 luglio 2026
Di Emanuele Artuso e Renato Bogoni
Nel contributo pubblicato in Diritto Della Crisi, Emanuele Artuso e Renato Bogoni affrontano il dibattito sulla natura dei termini temporali previsti dall’art. 17, co. 7, CCII per la Composizione Negoziata della Crisi d’impresa, con particolare riferimento alla possibilità di concludere positivamente il procedimento, e specificamente di perfezionare la transazione fiscale con l’Amministrazione finanziaria, anche oltre il termine dei 180 giorni (prorogabili di ulteriori 180).
Sul piano normativo, gli Autori cercano di valorizzare le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 136/2024 (Correttivo-ter) che, inter alia, ha positivizzato – agli artt. 16, co. 1, ultimo periodo; 22, co. 1-bis, e 23, co. 2-ter, CCII – la possibilità che l’attività dell’Esperto e la formalizzazione degli accordi si collochino in un arco temporale successivo alla scadenza formale del procedimento, purché in tempi ragionevoli.
I criteri ordinanti individuati sono la ragionevolezza e la buona fede: il primo, quale principio pervasivo dell’intero sistema del Codice e quale canone costituzionale di giudizio; il secondo, quale clausola generale esplicitamente positivizzata agli artt. 4 e 16 CCII, operante simmetricamente nei confronti di tutte le parti. A corroborare l’impostazione avanzata, vengono richiamate sia la giurisprudenza di merito sia la bozza di Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 15 aprile 2026.
In conclusione, gli Autori ritengono ammissibile il perfezionamento delle soluzioni ex art. 23 CCII oltre i termini di legge, a condizione che il contribuente abbia agito con trasparenza, attivando un dialogo leale e tempestivo con l’Erario, e che l’estensione temporale risulti ragionevole e proporzionata al caso concreto.
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