Abrogata la disciplina delle società di comodo per perdite sistematiche - Studio Bogoni - Consulenza fiscale e societaria
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Abrogata la disciplina delle società di comodo per perdite sistematiche

Con l’articolo 9, D.L. 73/2022 recante “Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali” (c.d. Decreto Semplificazioni Fiscali) viene abrogata la tanto contestata disciplina che qualificava come di comodo, con pesanti conseguenze fiscali, le società che si trovano in perdita sistematica.

Tale abrogazione però decorre dal 2022.

La perdita Sistematica

Il comma 1 dell’articolo 9, D.L. 73/2022 abroga la disciplina contenuta nei commi 36-decies, 36-undecies e 36-duodecies dell’articolo 2, D.L. 138/2011, ossia quella previsione che qualifica come “in perdita sistematica” le società ed enti che alternativamente:

  • presentano dichiarazioni in perdita fiscale per 5 periodi d’imposta consecutivi; ovvero
  • nel medesimo arco temporale, presentano quattro dichiarazioni in perdita fiscale e una con un reddito inferiore a quello minimo determinato a norma dell’articolo 30, comma 3, L. 724/1994.

 

Si ricorda che i soggetti qualificati come “di comodo” subiscono delle conseguenze:

  • tanto reddituali (obbligo di dichiarare un reddito minimo ai fini Ires/Irpef, l’obbligo di dichiarare un valore della produzione minimo ai fini Irap, la maggiorazione all’aliquota IRES pari al 10,5%, una limitazione alla possibilità di utilizzare le perdite fiscali conseguite);
  • quanto ai fini Iva (impossibilità di compensare orizzontalmente e richiedere a rimborso i crediti, inoltre quando lo status si protrae per più di 3 anni con operazioni Iva inferiori al reddito minimo, il credito Iva non è più riportabile).

 

La soppressione di tale disposizione è certamente utile per società che operano in determinati settori (si pensi, ad esempio, a quello immobiliare) dove non è remoto che i risultati reddituali siano insoddisfacenti per più annualità consecutive.

Allo stesso modo tale disciplina creava problemi in attività con lunga fase di start up (perché, ad esempio, la costruzione di un impianto richiede molti anni oppure perché l’iter autorizzativo è complesso) ovvero quando la liquidazione della società si presenta articolata e prolungata (in particolar modo perché sono presenti asset difficilmente liquidabili).

Tale soppressione opera “a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022”, quindi per le società con periodo d’imposta solare si tratta dell’anno 2022.

Pertanto, nel modello Redditi 2022 che viene compilato in questo periodo, relativo appunto al periodo d’imposta 2021, si dovrà continuare a verificare gli effetti di tale disciplina, considerando i risultati reddituali che sono stati dichiarati in relazione ai periodi d’imposta compresi tra il 2016 ed il 2020.

Si evidenzia che ad essere soppressa è solo la disciplina che qualifica una società di comodo per perdita sistemica, ma non quella che qualifica la società di comodo per insufficienza dei ricavi; pertanto, le società che non raggiungeranno l’ammontare minimo dei ricavi, calcolato applicando determinati coefficienti (previsti nell’articolo 30, comma 1, L. 724/1994) ai beni iscritti nell’attivo patrimoniale, continueranno a subire le conseguenze precedentemente richiamate.

 

 Società di comodo
Perdita sistematica insufficienza dei ricavi
soppressa (dal 2022) In vigore