AL VIA LE DOMANDE PER LE INDENNITÀ UNA TANTUM PER LAVORATORI AUTONOMI E PROFESSIONISTI SENZA PARTITA IVA - Studio Bogoni - Consulenza fiscale e societaria
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AL VIA LE DOMANDE PER LE INDENNITÀ UNA TANTUM PER LAVORATORI AUTONOMI E PROFESSIONISTI SENZA PARTITA IVA

Aspetti generali

Con la circolare n. 30 del 16 marzo 2023 l’Inps fornisce chiarimenti in merito alla indennità una tantum riconosciuta in favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti non titolari di partita Iva, iscritti alle gestioni previdenziali dell’Inps, il cui riconoscimento è previsto dal decreto interministeriale 19 agosto 2022, come modificato dal decreto interministeriale 7 dicembre 2022.

Al fine di godere di tale indennità quindi i lavoratori autonomi e i professionisti non titolari di partita Iva devono presentare i seguenti requisiti:

avere percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro nel periodo d’imposta 2021 oppure avere percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro nel periodo d’imposta 2021
essere già iscritti alla gestione autonoma dell’Inps con posizione attiva alla data del 18 maggio 2022
avere un’attività lavorativa avviata al 18 maggio 2022
avere effettuato entro il 18 maggio 2022, per il periodo di competenza dal 1° gennaio 2020 e con scadenze di versamento entro il 18 maggio 2022, almeno un versamento contributivo, totale o parziale, alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità;
non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022
non essere percettore delle prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del decreto Aiuti

 

Restano esclusi da questa agevolazione (in quanto destinatari di apposita previsione normativa):

  • gli assicurati iscritti alla gestione autonoma in qualità di coadiuvanti e coadiutori del titolare con partita Iva o del socio di società (artigiani/commerciati/agricoli);
  • i soci di società o componenti degli studi associati.

L’ammontare della indennità è fissato in 2 importi:

  • 200 euro per i lavoratori che nell’anno di imposta 2021 hanno percepito un reddito non superiore a 35.000 euro,
  • 350 euro per i lavoratori che abbiano percepito nel 2021 un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.

 

Reddito 2021 Indennità
Non superiore a 35.000 euro 200 euro
Non superiore a 20.000 euro 350 euro

 

L’indennità è erogata dall’Inps previa domanda.

 

Presentazione della domanda

Per usufruire della agevolazione i lavoratori autonomi e i professionisti non titolari di partita Iva dovranno presentare domanda all’Inps in via telematica, entro la data del 30 aprile 2023.

La domanda è disponibile accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile a partire dalla home page del sito web dell’Istituto (www.Inps.it), seguendo il percorso “Sostegni, sussidi ed indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; una volta autenticati sarà necessario selezionare la voce corrispondete alla categorie di appartenenza fra quelle indicate che si trovano raggruppate sotto la voce “Indennità una tantum – Autonomi Senza Partita IVA”.

 

In alternativa al portale web dell’Istituto, l’indennità una tantum può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa oppure al numero 06 164164 da rete mobile.

L’indennità è rilasciata dall’Inps sulla scorta delle dichiarazioni del contribuente, sarà quindi cura dell’Istituto provvedere, in seguito alla erogazione, all’accertamento della sussistenza dei requisiti oggetto di dichiarazione. Nel caso di insussistenza dei requisiti previsti l’Inps avvierà la procedura di recupero nei confronti del soggetto che ha usufruito indebitamente dell’indennità.

 

Aspetti fiscali

L’indennità una tantum non costituisce reddito ai fini fiscali, né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali, la stessa non può essere ceduta, sequestrata o pignorata ed è corrisposta a ciascun avente diritto una sola volta. Per il periodo di fruizione dell’indennità in argomento non è riconosciuto l’accredito di alcuna contribuzione figurativa.