07 Feb Aliquote contributive INPS 2024 per gli iscritti alla Gestione separata
Con la circolare n. 24 del 29 gennaio 2024 l’Inps (Istituto Nazionale di previdenza sociale) ha offerto chiarimenti in merito alle aliquote contributive per gli iscritti alla Gestione separata (ai sensi dell’articolo 2, comma 26, L. 335/1995) in vigore per il periodo di imposta 2024.
Soggetto iscritto alla Gestione separata |
2023 | 2024 | |
Non pensionato o iscritto ad altra gestione pensionistica | Titolare di partita Iva | 26,23% | 26,07% |
Non titolare di partita Iva per cui non è prevista la DIS-COLL | 33,72% | 33,72% | |
Non titolare di partita Iva per cui è prevista la DIS-COLL | 35,03% | 35,03% | |
Pensionato o iscritto ad altra gestione pensionistica | 24% | 24% |
È stata leggermente ridotta l’aliquota per i titolari di partita Iva non pensionati e non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie. Non vi sono, invece, variazioni per le altre casistiche della tabella.
Il massimale di reddito per l’anno 2024 per il quale è dovuta la contribuzione alla Gestione separata è pari a 119.650 euro.
Invece, il minimale di reddito per l’anno 2024 per il quale vedersi accreditare l’intero anno contributivo è pari a 18.415 euro (quindi, il contributo “minimo” da versare per avere riconosciuti 12 mesi ai fini pensionistici è variabile a seconda delle varie aliquote da applicare in ciascun caso specifico).
La circolare n. 24/2024 analizza anche le aliquote approvate per l’anno 2024 nelle seguenti fattispecie:
– collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate;
– lavoro sportivo nel settore del dilettantismo (e co.co.co. del lavoro sportivo);
– professionisti del settore sportivo dilettantistico.
Modalità di versamento dei contributi all’Inps
Il contributo alla Gestione separata va versato all’Inps con il modello F24 con le seguenti modalità:
Professionisti |
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Con il meccanismo degli acconti (80% dei contributi dell’anno precedente) e del saldo, negli stessi termini previsti per i versamenti derivanti dal modello Redditi (termini ordinari 30 giugno e 30 novembre), ed è a completo carico del professionista (fatta salva la possibilità di rivalersi in fattura per il 4% a titolo di rivalsa nei confronti dei propri clienti). |
Collaboratori |
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Dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore. L’obbligo di versamento è per l’importo complessivo a carico del committente. |
Venditori porta a porta e collaboratori autonomi occasionali |
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Dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del percipiente. È prevista una soglia di esenzione dalla contribuzione alla Gestione separata fino a:
– 6.410,26 euro di provvigioni annue per i venditori porta a porta; – 5.000 euro di compenso annuo per i collaboratori autonomi occasionali. |