Aliquote contributive INPS 2024 per gli iscritti alla Gestione separata - Studio Bogoni - Consulenza fiscale e societaria
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Aliquote contributive INPS 2024 per gli iscritti alla Gestione separata

Con la circolare n. 24 del 29 gennaio 2024 l’Inps (Istituto Nazionale di previdenza sociale) ha offerto chiarimenti in merito alle aliquote contributive per gli iscritti alla Gestione separata (ai sensi dell’articolo 2, comma 26, L. 335/1995) in vigore per il periodo di imposta 2024.

Soggetto iscritto alla Gestione separata

  2023 2024
Non pensionato o iscritto ad altra gestione pensionistica Titolare di partita Iva 26,23% 26,07%
Non titolare di partita Iva per cui non è prevista la DIS-COLL 33,72% 33,72%
Non titolare di partita Iva per cui è prevista la DIS-COLL 35,03% 35,03%
Pensionato o iscritto ad altra gestione pensionistica   24% 24%

 

È stata leggermente ridotta l’aliquota per i titolari di partita Iva non pensionati e non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie. Non vi sono, invece, variazioni per le altre casistiche della tabella.

Il massimale di reddito per l’anno 2024 per il quale è dovuta la contribuzione alla Gestione separata è pari a 119.650 euro.

Invece, il minimale di reddito per l’anno 2024 per il quale vedersi accreditare l’intero anno contributivo è pari a 18.415 euro (quindi, il contributo “minimo” da versare per avere riconosciuti 12 mesi ai fini pensionistici è variabile a seconda delle varie aliquote da applicare in ciascun caso specifico).

La circolare n. 24/2024 analizza anche le aliquote approvate per l’anno 2024 nelle seguenti fattispecie:

– collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate;

– lavoro sportivo nel settore del dilettantismo (e co.co.co. del lavoro sportivo);

– professionisti del settore sportivo dilettantistico.

 

Modalità di versamento dei contributi all’Inps

Il contributo alla Gestione separata va versato all’Inps con il modello F24 con le seguenti modalità:

Professionisti

Con il meccanismo degli acconti (80% dei contributi dell’anno precedente) e del saldo, negli stessi termini previsti per i versamenti derivanti dal modello Redditi (termini ordinari 30 giugno e 30 novembre), ed è a completo carico del professionista (fatta salva la possibilità di rivalersi in fattura per il 4% a titolo di rivalsa nei confronti dei propri clienti).
Collaboratori

Dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore. L’obbligo di versamento è per l’importo complessivo a carico del committente.
Venditori porta a porta e collaboratori autonomi occasionali

Dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del percipiente. È prevista una soglia di esenzione dalla contribuzione alla Gestione separata fino a:

– 6.410,26 euro di provvigioni annue per i venditori porta a porta;

– 5.000 euro di compenso annuo per i collaboratori autonomi occasionali.