Ancora possibile rivalutare i beni e le partecipazioni di impresa - Studio Bogoni - Consulenza fiscale e societaria
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Ancora possibile rivalutare i beni e le partecipazioni di impresa

L’articolo 1-bis, D.L. 41/2021 (Decreto Sostegni), introdotto in sede di conversione in legge, ha riproposto la rivalutazione agevolata dei beni di impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

Si tratta di una nuova opportunità che potrà però riguardare solo i beni che non siano stati oggetto dell’istituto nel corso del 2020. Ciò che tuttavia distingue questa nuova opportunità è il fatto che la rivalutazione potrà avere, diversamente da quanto possibile nel corso del 2020, solo valenza civilistica.

Rivalutazione 2020

Ricordiamo che la rivalutazione 2020 prevista dal c.d. “decreto di Agosto”, ovvero dall’articolo 110 del Dl n. 104/2020 ha introdotto la possibilità di rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019 mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva escludendo i soli immobili merce.

Secondo la normativa tale rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e può essere effettuata anche per un solo bene senza dover ricorrere alla rivalutazione per categorie omogenee come accadeva in passato.

Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, anche solo in parte, pagando un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’Irap e di eventuali addizionali nella misura del 10%.

Per il riconoscimento fiscale del maggior valore attribuito in sede di rivalutazione ai beni e alle partecipazioni, occorre versare un’imposta sostitutiva del 3% per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili. Il maggior valore verrà riconosciuto solo dall’esercizio successivo a quello in cui l’operazione è stata eseguita.

Le imposte sostitutive potranno essere versate in un massimo di tre rate anche in compensazione, alla scadenza delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta.

Rivalutazione su beni presenti al 31 dicembre 2019  
Rivalutazione da eseguirsi sul bilancio al 31 dicembre 2020  
Beni che possono essere rivalutati Tutti tranne i beni merce  
Valenza civilistica Nessuna imposta
Valenza fiscale Imposta maggior costo 3%  
Imposta affrancamento riserva 10%  

 

Rivalutazione 2021

Le novità del Decreto Sostegni, dispongono che la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019 potrà essere eseguita anche nel bilancio relativo all’esercizio immediatamente successivo a quello nel corso del quale era prevista la rivalutazione 2020 e quindi nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2021.

A essere rivalutati potranno essere solo i beni che non siano stati oggetto di rivalutazione 2020. La novellata norma non prevede tuttavia la possibilità di affrancare il saldo attivo né il riconoscimento del maggior valore attribuito ai beni e alle partecipazioni.

Rivalutazione su beni presenti al 31 dicembre 2019
Rivalutazione da eseguirsi sul bilancio al 31 dicembre 2021
Beni che possono essere rivalutati Tutti tranne i beni merce e quelli rivalutati nel 2002
Valenza civilistica Nessuna imposta
Valenza fiscale Non ammessa