ANNULLAMENTO DELLA CESSIONE DI CREDITI NON ANCORA UTILIZZATI DAL CESSIONARIO - Studio Bogoni - Consulenza fiscale e societaria
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ANNULLAMENTO DELLA CESSIONE DI CREDITI NON ANCORA UTILIZZATI DAL CESSIONARIO

Dopo molti mesi rispetto all’entrata in vigore del D.L. 34/2020, l’Agenzia delle entrate ha illustrato le soluzioni operative da adottare nel caso in cui siano stati commessi degli errori nella compilazione delle comunicazioni per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni per gli interventi edilizi, di cui all’articolo 121, D.L. 34/2020.

In particolare:

  • la circolare n. 33/E/2022 del 6 ottobre 2022 ha fornito le istruzioni per richiedere l’annullamento dell’accettazione di crediti derivanti da comunicazioni di prime cessioni o sconti in fattura non corrette;
  • la circolare n. 6/E/2024 dell’8 marzo 2024 ha fornito indicazioni per gestire i casi in cui, con riferimento alle cessioni di crediti successive alla prima, la cessione sia stata accettata per errore dal cessionario oppure il cedente e il cessionario si siano accordati per annullare la cessione del credito già effettuata e accettata.

Per gestire le casistiche commentate dalla circolare n. 6/2024, l’Agenzia delle entrate ha messo a disposizione un nuovo modello denominato “Richiesta di rifiuto della cessione dei crediti” che il cedente e il cessionario devono sottoscrivere e spedire via pec all’Agenzia delle entrate per rimuovere gli effetti della comunicazione di cessione del credito successiva alla prima o allo sconto in fattura, in modo che il credito ritorni nella disponibilità del cedente.

L’Agenzia delle entrate ha, inoltre, chiarito che:

  • qualora la cessione successiva alla prima si riferisca a crediti tracciabili, il rifiuto potrà avvenire per ciascuna rata del credito, ove questa non sia stata ulteriormente ceduta od opzionata per l’utilizzo in compensazione mediante modello F24;
  • qualora la cessione successiva alla prima si riferisca a crediti non tracciabili, il cessionario deve disporre di credito residuo sufficiente per la tipologia indicata e la relativa annualità, in quanto verrà ridotto il suo plafond per l’importo corrispondente.

Una volta eseguita l’operazione tecnica di rifiuto della cessione, ne sarà data comunicazione agli interessati, che potranno comunque consultare lo stato aggiornato della cessione sulla piattaforma cessione crediti.

 

Nel caso in cui, invece, il cessionario intenda comunicare la non utilizzabilità del credito di imposta di cui è attualmente titolare, dovrà seguire la procedura descritta nel provvedimento n.410221/2023 dell’Agenzia delle entrate. L’utilizzo di tale diversa procedura determinerà la rimozione del credito di imposta dalla disponibilità del cessionario e non comporterà il ritorno del credito stesso in capo al cedente.