05 Ago ARRIVANO LE RICHIESTE DI RESTITUZIONE DEL FONDO PERDUTO NON SPETTANTE
L’articolo 25 del Decreto c.d. Rilancio prevede che qualora il contributo a fondo perduto ricevuto per effetto della pandemia sia in tutto o in parte non spettante, deve essere restituito.
Sarà l’Agenzia delle entrate a recuperare le somme unitamente alle sanzioni e agli interessi.
Nei mesi scorsi l’Amministrazione finanziaria ha proceduto con i necessari controlli e occorre attendersi che nei prossimi tempi contatterà i contribuenti per i quali, secondo l’Agenzia, il contributo non era previsto con conseguente necessità di restituzione.
A tale scopo con la risoluzione n. 45/E del 7 luglio 2021, l’Agenzia ha fornito l’elenco dei codici tributo da riportare nel modello F24 fornendo al contempo le indicazioni sulle modalità per la restituzione delle somme.
I codici pubblicati saranno utilizzabili esclusivamente nel caso in cui il contribuente che ha percepito indebitamente i contributi (e se ne sia accorto) decida spontaneamente di restituirli.
In tal caso il contribuente dovrà usare i seguenti codici:
codice 7500 | Recupero contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle entrate in relazione all’emergenza Covid-19 – contributo |
codice 7501 | Recupero contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle entrate in relazione all’emergenza Covid-19 – interessi” in caso appunto di pagamento di interessi |
codice 7502 | Recupero contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle entrate in relazione all’emergenza Covid-19 – sanzioni |
Ai fini della corretta compilazione del modello F24 l’Agenzia ha anche specificato che:
- nella sezione “contribuente” dovranno essere inseriti i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto versante;
- nella sezione “Erario ed altro”;
- nei campi “codice ufficio”, “codice atto” e “anno di riferimento” i dati riportati nell’atto di recupero inviato dall’ufficio;
- nel campo “tipo”, la lettera “R”;
- nel campo “codice”, i codici tributo sopra indicati;
- nel campo “importi a debito versati”, l’importo dovuto.
Per il versamento delle spese di notifica è utilizzato il codice tributo esistente “A100”.