BOZZE DEI REGISTRI IVA PRECOMPILATI: SI PARTE DAL 1° LUGLIO CON I CONTRIBUENTI TRIMESTRALI - Studio Bogoni - Consulenza fiscale e societaria
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BOZZE DEI REGISTRI IVA PRECOMPILATI: SI PARTE DAL 1° LUGLIO CON I CONTRIBUENTI TRIMESTRALI

Con il provvedimento direttoriale prot. n. 183994/2021 dello scorso 8 luglio 2021 l’Agenzia delle entrate ha definito le modalità di attuazione delle previsioni contenute nell’articolo 4, D.Lgs. 127/2015 riguardanti la predisposizione, da parte della stessa Agenzia, delle bozze dei registri Iva, delle liquidazioni periodiche dell’Iva e della dichiarazione annuale dell’Iva.

In particolare, il recente provvedimento individua le regole tecniche per l’elaborazione delle bozze dei citati documenti, la platea dei destinatari e le modalità di accesso da parte degli operatori Iva e degli intermediari delegati.

Bozze Lipe e registri Iva acquisti e vendite

L’articolo 4, comma 1, D.Lgs. 127/2015 (modificato da ultimo dall’articolo 1, comma 10 del recente Decreto Sostegni) prevede che, a partire dalle operazioni Iva effettuate dal 1° luglio 2021, in via sperimentale, nell’ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei soggetti passivi dell’Iva residenti e stabiliti in Italia, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia stessa, in un’apposita sezione, le bozze dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del Decreto Iva e le bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell’Iva.

Soggetti interessati

Il recente provvedimento direttoriale individua nei soggetti che effettuano la liquidazione trimestrale dell’Iva, ai sensi dell’articolo 7, D.P.R. 542/1999 la platea dei contribuenti nei confronti dei quali vengono predisposte, nel periodo di sperimentazione, le bozze dei documenti Iva.

Il nuovo comma comma 3-bis dell’articolo 7, D.P.R. 542/1999, introdotto dall’articolo 1, comma 1102, della Legge di Bilancio 2021, dispone che i soggetti in contabilità semplificata che esercitano l’opzione per la liquidazione trimestrale possono annotare le fatture nel registro di cui all’articolo 23, D.P.R. 633/1972 (Registro Iva vendite), entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.

Di tali tempistiche ne ha tenuto conto il recente provvedimento con riguardo all’elaborazione delle bozze dei registri Iva da parte dell’Agenzia delle entrate e alla convalida o integrazione degli stessi registri da parte dei soggetti Iva.

Soggetti esclusi

Sono invece esclusi la platea dei contribuenti nei confronti dei quali verranno predisposte, nel periodo di sperimentazione, le bozze dei documenti Iva, i soggetti che operano in particolari settori di attività per i quali sono previsti regimi speciali ai fini Iva, nonché i soggetti che applicano l’Iva separatamente, per obbligo di legge o a seguito di opzione, relativamente alle diverse attività esercitate, o che aderiscono alla liquidazione dell’Iva di gruppo o sono stati sottoposti a fallimento o a liquidazione coatta amministrativa ovvero che partecipano a un gruppo Iva.

Sono altresì esclusi:

  • i soggetti individuati dall’articolo 17-ter, commi 1 e 1-bis, Decreto Iva, nei confronti dei quali è applicato obbligatoriamente il meccanismo della scissione dei pagamenti;
  • i commercianti al minuto che applicano la cd. ventilazione dell’Iva;
  • i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici o cessioni di benzina o di gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori;
  • coloro che erogano prestazioni sanitarie;
  • i soggetti che effettuano la liquidazione dell’Iva “per cassa” (in via sperimentale solo per l’anno 2021).

 

Modalità di esonero dall’obbligo di tenuta dei registri

Con riferimento ai registri Iva, il comma 2 del citato articolo 4 dispone che per i soggetti passivi dell’Iva che, anche per il tramite degli intermediari in possesso della delega per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica, convalidano, nel caso in cui le informazioni proposte dall’Agenzia delle entrate siano complete, ovvero integrano nel dettaglio i dati proposti nelle bozze, viene meno l’obbligo di tenuta dei citati registri Iva, fatta salva la tenuta del registro di cui all’articolo 18, comma 2, D.P.R. 600/1973 e cioè il registro degli incassi e pagamenti per i contribuenti in regime di contabilità semplificata.

L’obbligo di tenuta dei registri Iva permane, invece, per i soggetti che optano per la tenuta dei registri secondo le modalità di cui all’articolo 18, comma 5, D.P.R. 600/1973 (ossia i contribuenti in contabilità semplificata che determinano il reddito sulla base del criterio della registrazione).

Le bozze dei registri Iva continuano a essere aggiornate con i dati pervenuti fino all’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento mentre le bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva sono rese disponibili dal 6° giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento,

Il soggetto passivo Iva rimane obbligato alla tenuta dei registri Iva in questi casi:

  1. per tutte le mensilità successive all’ultimo trimestre convalidato o integrato, se la convalida o integrazione dei registri è interrotta nel corso del periodo d’imposta;
  2. per tutte le mensilità precedenti al primo trimestre convalidato o integrato, se la convalida o integrazione dei registri è iniziata nel corso del periodo d’imposta;
  3. fuori dai casi individuati nelle lettere precedenti, per tutto il periodo d’imposta, se la convalida o integrazione dei registri è iniziata nel corso dell’anno ed è interrotta prima del termine del periodo d’imposta.

Infine, a seguito della convalida o dell’integrazione dei dati proposti nei registri riferiti al trimestre, l’Agenzia procede all’elaborazione della bozza della comunicazione della liquidazione periodica e della bozza del modello F24 per il pagamento delle somme risultanti dalla liquidazione trimestrale.

Bozza dichiarazione annuale Iva

A partire dalle operazioni Iva effettuate dal 1° gennaio 2022, secondo quanto previsto dal nuovo comma 1-bis del citato articolo 4, D.Lgs. 127/2015, introdotto sempre dal recente decreto Sostegni, l’Agenzia delle entrate metterà a disposizione la bozza della dichiarazione annuale Iva. Tale bozza verrà messa a disposizione dal 10 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento (quindi, per la prima volta a partire dal 10 febbraio 2023).

Secondo quanto indicato nel provvedimento in commento, l’Agenzia provvede all’elaborazione della bozza della dichiarazione annuale Iva e della bozza del modello F24 per il pagamento delle somme risultanti dalla dichiarazione annuale solo se la convalida dei registri è effettuata con riferimento all’intero periodo d’imposta.

L’accesso alle bozze precompilate

Per quanto riguarda le modalità tecniche per l’accesso alle bozze dei documenti predisposte dall’Agenzia delle entrate, il provvedimento direttoriale prevede che i soggetti passivi Iva possano accedere tramite un apposito applicativo web, direttamente o tramite intermediario delegato, utilizzando le funzionalità rese disponibili all’interno della sezione dedicata del portale fatture e corrispettivi.

Per effettuare l’accesso, l’intermediario dovrà essere in possesso della delega acquisita e comunicata all’Agenzia delle entrate per il servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici ovvero di consultazione dei dati rilevanti ai fini Iva.

Tramite l’applicativo web, il soggetto passivo Iva e il suo intermediario hanno a disposizione diverse funzionalità, tra cui:

  • la modifica delle bozze proposte dall’Agenzia;
  • la convalida o l’integrazione delle bozze dei registri Iva;
  • l’estrazione delle bozze dei documenti;
  • la possibilità di aggiungere informazioni ulteriori, al fine di consentire l’elaborazione più puntuale delle bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale Iva.

Per consentire una più agevole integrazione dei dati proposti, il soggetto passivo Iva, direttamente o tramite l’intermediario delegato, potrà visualizzare ed eventualmente modificare i dati che alimentano le bozze dei registri Iva in corso di elaborazione.

Il provvedimento, infine, specifica che, con riferimento al terzo trimestre 2021, le operazioni riguardanti le modalità di accesso, inerenti le bozze dei registri Iva, possono essere effettuate a partire dal 13 settembre 2021.