Bozze registri IVA precompilati: da maggio la verifica delle operazioni IVA del I trimestre 2023 - Studio Bogoni - Consulenza fiscale e societaria
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Bozze registri IVA precompilati: da maggio la verifica delle operazioni IVA del I trimestre 2023

L’articolo 4, comma 1, D.Lgs. 127/2015 (modificato da ultimo dall’articolo 1, comma 10 del c.d. Decreto Sostegni) prevede che, a partire dalle operazioni Iva effettuate dal 1° luglio 2021, in via sperimentale, nell’ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei soggetti passivi dell’Iva residenti e stabiliti in Italia, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate stessa, in un’apposita sezione, le bozze dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del Decreto Iva e le bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell’Iva.

Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate n. 183994 dell’8 luglio 2021 sono state individuate:

  • le regole tecniche per l’elaborazione delle bozze dei documenti elencati nel comma 1 del citato articolo 4;
  • la platea dei destinatari;
  • le modalità di accesso da parte degli operatori Iva e degli intermediari delegati.

Con il più recente provvedimento direttoriale prot. n. 9652/2023 dello scorso 12 gennaio 2023 l’Agenzia delle entrate ha esteso al 2023 il periodo di sperimentazione relativo alla messa a disposizione dei contribuenti delle bozze dei registri iva precompilati, ampliando, rispetto al precedente provvedimento direttoriale n. 183994/2021, la platea dei soggetti destinatari dei documenti Iva elaborati dall’Agenzia.

Soggetti attualmente interessati

a)       soggetti che effettuano la liquidazione trimestrale dell’Iva, ai sensi dell’articolo 7, D.P.R. 542/1999, e successive modifiche;

b)       soggetti che effettuano la liquidazione dell’Iva secondo la contabilità per cassa, ai sensi dell’articolo 32-bis, D.L. 83/2012.

c)       soggetti che effettuano la liquidazione trimestrale dell’Iva ai sensi dell’articolo 74, comma 4, Decreto Iva;

d)       soggetti per i quali nell’anno di riferimento è stato dichiarato il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa;

e)       soggetti che applicano specifici metodi di determinazione dell’Iva ammessa in detrazione, come i produttori agricoli o coloro che svolgono le attività agricole connesse, di cui agli articoli 34 e 34-bis, Decreto Iva, le aziende di agriturismo o le associazioni operanti in agricoltura, di cui alla L. 413/1991 o le aziende di enoturismo, di cui all’articolo 1, commi da 502 a 505, L. 205/2017, o le aziende oleoturistiche, di cui all’articolo 1, commi 513 e 514, L. 160/2019

 

Soggetti (ancora) esclusi

a)       soggetti che applicano l’Iva separatamente, per obbligo di legge o a seguito di opzione, relativamente alle diverse attività esercitate;

b)       soggetti che aderiscono alla liquidazione dell’Iva di gruppo, prevista dall’articolo 73, Decreto Iva e dal decreto ministeriale del 13 dicembre 1979;

c)       soggetti che partecipano a un gruppo Iva di cui agli articoli 70-bis e ss., Titolo V-bis, Decreto Iva;

d)       soggetti di cui all’articolo 17-ter, commi 1 e 1-bis, Decreto Iva, ossia le P.A. definite dall’articolo 1, comma 2, L. 196/2009, e gli altri enti e società presenti nell’elenco pubblicato, a cura del Dipartimento delle finanze, ai sensi del decreto del Mef 9 gennaio 2018 (split payment);

e)       commercianti al minuto che trasmettono i corrispettivi senza distinzione per aliquote e ripartiscono l’ammontare, ai fini dell’applicazione delle diverse aliquote, in proporzione degli acquisti, ai sensi del decreto ministeriale 24 febbraio 1973 (ventilazione dei corrispettivi);

f)        operatori che trasmettono i corrispettivi per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, di cui all’articolo 2, comma 1-bis, D.Lgs. 127/2015, e per le cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici, di cui all’articolo 2, comma 2, D.Lgs. 127/2015;

g)       soggetti che erogano prestazioni sanitarie

 

In particolare, a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2023, la bozza della comunicazione delle liquidazioni periodiche e il servizio di pagamento delle somme risultanti dalla comunicazione inviata saranno messi a disposizione di tutti i soggetti passivi Iva inclusi nella platea dei destinatari dei documenti Iva precompilati, anche nel caso in cui i registri Iva non siano convalidati o integrati con le modalità di cui al punto 5.1 del provvedimento dell’8 luglio 2021.

Rinviando pertanto ai contenuti del citato provvedimento 183994/2021 per le modalità operative da seguire, si ricorda con la presente informativa che a partire dal 6 maggio 2023 (6° giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento) sarà possibile per i contribuenti interessati in precedenza richiamati, consultare le bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva (c.d. Lipe) in vista del successivo termine di trasmissione telematica fissato per il successivo 31 maggio 2023.

Ricordiamo, infine, che i soggetti passivi dell’Iva che, anche per il tramite degli intermediari in possesso della delega per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica, convalidano (nel caso in cui le informazioni proposte dall’Agenzia delle entrate siano complete) ovvero integrano nel dettaglio i dati proposti nelle bozze, viene meno l’obbligo di tenuta dei registri Iva, fatta salva la tenuta del registro di cui all’articolo 18, comma 2, D.P.R. 600/1973 e cioè il registro degli incassi e pagamenti per i contribuenti in regime di contabilità semplificata. L’obbligo di tenuta dei registri Iva permane, invece, per i soggetti che optano per la tenuta dei registri secondo le modalità di cui all’articolo 18, comma 5, D.P.R. 600/1972 (ossia i contribuenti in contabilità semplificata che determinano il reddito sulla base del criterio della registrazione).