CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA: DAL 15 LUGLIO 2022 LA DEFINITIVA ENTRATA IN VIGORE - Studio Bogoni - Consulenza fiscale e societaria
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CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA: DAL 15 LUGLIO 2022 LA DEFINITIVA ENTRATA IN VIGORE

Il presente lavoro illustra le principali e fondamentali novità introdotte dal D.Lgs. 83/2022, correttivo e integrativo del D.Lgs. 14/2019, in vigore dal 15 luglio 2022, soffermandosi in particolar modo sulle novità in materia di diritto societario, sulla disciplina della composizione negoziata, sul nuovo istituto del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, sulle modifiche alla procedura di concordato preventivo e le poche integrazioni alla materiale della liquidazione giudiziale.

Articolo Contenuto
Articolo 2, comma 1 lettera a) Nozione crisi

Il decreto correttivo interviene in primo luogo sulla nozione di crisi di impresa.

La crisi viene definita come “lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi 12 mesi”.

La nuova nozione ha una prospettiva temporale più ampia rispetto a quanto prefigurato dagli indicatori della crisi individuati precedentemente nel codice. La tempistica risulta ora idonea a intercettare le situazioni di squilibrio con obiettivo finale quello di preservare la continuità aziendale.

Articolo 2, comma 1 lettera h) Grandi imprese e Gruppo di imprese

Abrogata l’originaria lettera g) viene prevista una nova definizione di gruppo di imprese identificato come “l’insieme delle società, delle imprese e degli enti, esclusi lo Stato e gli enti territoriali, che, ai sensi degli articoli 2497 e 2545-septies, cod. civ., esercitano o sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica; a tal fine si presume, salvo prova contraria, che l’attività di direzione e coordinamento delle società del gruppo sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci oppure dalla società o ente che le controlla, direttamente o indirettamente, anche nei casi di controllo congiunto”.

Articolo 2, comma 1 lettera m-bis Strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza

Gli strumenti, con l’introduzione della nuova lettera m-bis, vengono definiti come “le misure, gli accordi e le procedure volti al risanamento dell’impresa attraverso la modifica della composizione, dello stato o della struttura delle sue attività e passività o del capitale, oppure volti alla liquidazione del patrimonio o delle attività che, a richiesta del debitore, possono essere preceduti dalla composizione negoziata della crisi”. La nuova definizione ricomprende tutti gli strumenti di regolazione della crisi comprese tutte quelle misure volte a ristrutturare le attività del debitore al fine di conseguire il risanamento dell’impresa recependo in tal modo la definizione di ristrutturazione contenuta nell’articolo 2, n. 1, Direttiva 1023/2019.

Articolo 3

Adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa

L’imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.

L’imprenditore collettivo deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile che risulti adeguato ai sensi dell’articolo 2086, cod. civ., ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative. Gli assetti devono consentire di:

a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore;

b) verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i 12 mesi successivi;

c) ricavare le informazioni necessarie ed effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.

Rappresentano segnali:

a) l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;

b) l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;

c) l’esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di 60 giorni o che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni;

d) l’esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall’articolo 25-novies, comma 1 (segnalazioni dei creditori pubblici).

Articolo 4

Doveri delle parti

La nuova riformulazione regola con maggiore dettaglio i doveri delle parti e stabilisce che, per l’accesso agli strumenti, debitori e creditori devono comportarsi secondo buona fede e correttezza.

In particolare, al comma 2 è previsto che il debitore ha il dovere di:

a) illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo tutte le informazioni necessarie e appropriate rispetto alle trattative avviate;

b) assumere tempestivamente le iniziative idonee alla individuazione delle soluzioni per il superamento delle condizioni di squilibrio (patrimoniale o economico finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza) di cui all’articolo 12, comma 1, D.Lgs. 14/2019 durante la composizione negoziata;

c) gestire il patrimonio o l’impresa durante i procedimenti nell’interesse prioritario dei creditori.

Articolo 6

Prededucibilità dei crediti

L’articolo 6 fornisce la disciplina relativa alla prededucibilità dei crediti. Si tiene, dunque, conto dell’abrogazione della figura dell’Ocri e dell’introduzione dei nuovi strumenti.

Il novellato articolo 6 dispone che oltre ai crediti così espressamente qualificati dalla legge, sono prededucibili:

a) i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento;

b) i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi o il piano siano omologati;

c) i crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo nonché del deposito della relativa proposta e del piano che la correda, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che la procedura sia aperta ai sensi dell’articolo 47;

d) i crediti legalmente sorti durante le procedure concorsuali per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell’esercizio dell’impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi.

La prededucibilità permane anche nell’ambito delle successive procedure esecutive o concorsuali.

Articolo 8

Durata misure protettive

Il novellato articolo 8 prevede che la durata complessiva delle misure protettive, fino alla omologazione dello strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza o all’apertura della procedura di insolvenza, non può superare il periodo cumulativo di 12 mesi, inclusi rinnovi o proroghe e tenute conto delle misure di cui all’articolo 18, D.Lgs. 14/2019 per la composizione negoziata della crisi.

Articolo 12

Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa

Il nuovo strumento di natura negoziale e stragiudiziale, di cui all’articolo 12 viene concepito per tutte le attività imprenditoriali, comprese quelle di minori dimensioni. È accessibile da tutti gli imprenditori commerciali e agricoli che si trovino in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico finanziario che ne rendono probabile la crisi o insolvenza e, dunque, con il ricorrere dei presupposti soggettivi rappresentati dalla qualità di imprenditore commerciale o agricolo iscritto nel Registro Imprese e oggettivi costituiti dalle condizioni di “squilibrio patrimoniale o economico finanziario, che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza”.

Articolo 16

Requisiti di indipendenza dell’esperto

L’articolo 16 prevede che “l’esperto deve essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2399, cod. civ. e non deve essere legato all’impresa o ad altre parti interessate all’operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale; il professionista e i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dell’imprenditore né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell’impresa né aver posseduto partecipazioni in essa. Chi ha svolto l’incarico di esperto non può intrattenere rapporti professionali con l’imprenditore se non sono decorsi almeno 2 anni dall’archiviazione della composizione negoziata”. I soggetti che hanno svolto l’incarico di esperto non possono intrattenere rapporti professionali con l’imprenditore se non dopo il decorso di almeno 2 anni dall’archiviazione della composizione negoziata.

Articolo 20

Sospensione di obblighi e di cause di scioglimento

Con l’istanza di nomina dell’esperto, o con dichiarazione successivamente presentata con le modalità di cui all’articolo 17, comma 1, cod. civ., l’imprenditore può dichiarare che, sino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata, non si applicano nei suoi confronti gli articoli 2446, comma 2 e 3, 2447, 2482-bis, comma 4, 5 e 6 e 2482-ter, cod. civ. e non si verifica la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, comma 1, n. 4), e 2545-duodecies, cod. civ.. A tal fine, l’istanza o la dichiarazione sono pubblicate nel Registro Imprese e gli effetti di cui al primo periodo decorrono dalla pubblicazione. A tal fine l’istanza o le dichiarazioni sono pubblicate nel Registro Imprese e gli effetti decorrono dalla pubblicazione.

Se il debitore ha chiesto anche l’applicazione di misure protettive del patrimonio ai sensi degli articoli 18 e 19, la sospensione degli obblighi e delle cause di scioglimento prevista nel comma 1 cessa a partire dalla pubblicazione nel Registro Imprese del provvedimento con il quale il Tribunale dichiara l’inefficacia delle misure richieste, ai sensi dell’articolo 19, comma 3, o ne dispone la revoca.

Articolo 23

Conclusioni trattative

Il nuovo articolo 23 che riproduce l’articolo 11, D.L. 118/2021 con modifiche solo formali in quanto i possibili esiti sono raggruppati in 2 commi (e non più in 3) a seconda che si tratti o no di soluzioni concordate.

Quando al termine delle trattative è individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di squilibrio di cui al comma 1 dell’articolo 25-quater, le parti possono alternativamente concludere:

– un contratto privo di effetti nei confronti dei terzi e idoneo a consentire la continuità aziendale;

– un contratto con il contenuto della convenzione di moratoria di cui all’articolo 62, D.Lgs. 14/2019;

– un accordo sottoscritto anche dall’esperto con gli effetti del piano attestato. Bisogna segnalare che, a differenza di quanto previsto nel D.L. 118/2021 non è previsto come effetto l’esenzione dalla revocatoria (ovviamente ordinaria) ma “gli effetti di cui all’articolo 25-bis, comma 5, che tratta dei benefici fiscali. Poiché una tale modifica sarebbe incomprensibile in quanto verrebbe a mancare qualunque interesse dei creditori ad aderire è plausibile che si tratti di un errore nell’indicazione dell’articolo 25-bis in luogo degli articoli 166, comma 3, lettera d) e 324 che garantirebbe l’esenzione dalla revocatoria (ovviamente ordinaria) e dal rischio penale, come, d’altra parte, indicato nella Relazione.

Se all’esito delle trattative non è possibile raggiungere nessun accordo, l’imprenditore può:

– proporre domanda di concordato minore ex articolo 74, D.Lgs. 14/2019;

– chiedere la liquidazione dei beni ai sensi dell’articolo 268, D.Lgs. 14/2019;

– proporre la domanda di concordato semplificato liquidatorio di cui all’articolo 25-sexies, D.Lgs. 14/2019;

– per la sola impresa agricola, richiedere l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex articoli 57, 60 e 61, D.Lgs. 14/2019.

Articolo 25-sexies e septies

Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio

La nuova disciplina del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio è utilizzabile come sbocco della procedura di composizione negoziata della crisi.

Al termine del percorso di composizione negoziata qualora le trattative non abbiano portato a una soluzione di tipo negoziale, l’imprenditore, anche sotto soglia, può accedere alla procedura di concordato semplificato.

Ai fini dell’accesso alla procedura, è necessario che l’esperto nella relazione finale dichiari:

1. che le trattative si siano svolte secondo “correttezza e buona fede”;

2. le trattative non hanno avuto esito positivo;

3. le soluzioni individuate ai sensi dell’articolo 23, commi 1 e 2 lettera b) del Codice non siano praticabili.

Al ricorrere di tali dichiarazioni, l’imprenditore può presentare, nei successivi 60 giorni alla comunicazione della relazione finale di cui all’articolo 17, comma 8, D.Lgs. 14/2019, una proposta di concordato per la cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione e ai documenti di cui all’articolo 39 del Codice.

Il procedimento essendo semplificato non prevede la nomina di un commissario né tantomeno è prevista la figura di un attestatore è invece contemplata la nomina di un ausiliario ex articolo 68, c.p.c., chiamato a fornire il proprio parere in merito alla proposta di concordato formulato dall’imprenditore.

Non è prevista una fase di ammissione[1] alla procedura in quanto la stessa è strutturata in modo da giungere direttamente alla fase di omologazione.

Il debitore non è inoltre tenuto a garantire la percentuale minima di pagamento di almeno il 20% dei creditori chirografari mentre è riconosciuta la possibilità che la proposta possa prevedere anche la suddivisione dei creditori in classi.

Per quanto riguarda il procedimento di omologazione l’unica novità di rilievo è rappresentata dal maggior termine di 45 giorni concesso all’ausiliario per il deposito del parere entro il quale deve essere celebrata l’udienza di omologazione.

Articolo 25-novies

Segnalazione dei creditori pubblici qualificati

Ai creditori pubblici qualificati tenuti alla segnalazione già rappresentati dalle Agenzie fiscali e dall’Inps si aggiunge l’Inail. Gli importi che fanno scattare l’obbligo di segnalazione non sono particolarmente elevati ma congrui rispetto alla finalità di indurre l’imprenditore a prendere anticipatamente coscienza di segnali anche solo di pericolo di crisi.

In particolare:

a) per l’Istituto nazionale della previdenza sociale, il ritardo di oltre 90 giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore:

1) per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30% di quelli dovuti nell’anno precedente e all’importo di 15.000 euro;

2) per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all’importo di 5.000 euro;

b) per l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l’esistenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre 90 giorni e non versato superiore all’importo di 5.000 euro;

c) per l’Agenzia delle entrate, l’esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all’Iva, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all’articolo 21-bis, D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, superiore all’importo di 5.000 euro;

d) per l’Agenzia delle entrate-Riscossione, l’esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre 90 giorni, superiori, per le imprese individuali, all’importo di 100.000 euro, per le società di persone, all’importo di 200.000 euro e, per le altre società, all’importo di 500.000 euro.

Le segnalazioni sono inviate a mezzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all’indirizzo risultante dall’Anagrafe tributaria:

a) dall’Agenzia delle entrate, entro 60 giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni di cui all’articolo 21-bis, D.L. 78/2010;

b) dall’Istituto nazionale della previdenza sociale, dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e dall’Agenzia delle entrate-Riscossione, entro 60 giorni decorrenti dal verificarsi delle condizioni o dal superamento degli importi indicati nel medesimo comma 1.

3. Le segnalazioni di cui al comma 1 contengono l’invito alla presentazione dell’istanza di cui all’articolo 17, comma 1, se ne ricorrono i presupposti.

Articolo 40

Domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e alla liquidazione giudiziale

Il procedimento per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e alla liquidazione giudiziale si svolge dinanzi al Tribunale in composizione collegiale. Il ricorso deve indicare l’ufficio giudiziario, l’oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni ed è sottoscritto dal difensore munito di procura. Per le società, la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza è approvata e sottoscritta a norma dell’articolo 120-bis. La domanda del debitore, entro il giorno successivo al deposito, è comunicata dal cancelliere al Registro Imprese. La stessa unitamente ai documenti allegati, è trasmessa al pubblico ufficiale.

Articolo 47

Apertura concordato preventivo

Sull’apertura del concordato preventivo è previsto che il Tribunale debba verificare l’ammissibilità della proposta e la fattibilità economica del piano. Viene precisato, riguardo al concordato liquidatorio, che per fattibilità economica del piano si intende “la non manifesta inettitudine del medesimo a raggiungere gli obbiettivi prefissati”; quanto al concordato in continuità, in merito alla verifica della “ritualità” della proposta, è previsto che la domanda sia ritenuta inammissibile se “il piano è manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori, come proposta, e alla conservazione dei valori aziendali”. Tale disposizione risulta in linea con la giurisprudenza della Cassazione.

Articolo 64-bis

Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione

L’articolo 64-bis introduce nell’ordinamento un nuovo strumento di regolazione della crisi: il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (o Pro). Quest’ultimo consiste in una proposta di soddisfacimento dei debiti rivolta ai creditori, suddivisi in classi, senza che questa debba necessariamente rispettare il dettato degli articoli 2740 e 2741, cod. civ. e dunque l’ordine dei privilegi. In ogni caso i lavoratori devono essere soddisfatti entro 30 giorni dell’omologazione che può intervenire solo se tutte le classi votano a favore. È necessaria l’attestazione sulla fattibilità del piano.

Articolo 84

Finalità del concordato preventivo e tipologie di piano

Dalla nuova formulazione dell’articolo 84 si desume che:

– non vi sono più vincoli finalizzati alla tutela dell’occupazione che condizionino la possibilità di qualificare come in continuità anche la gestione dell’impresa da parte di un soggetto diverso dal debitore, limitandosi a prevedere che la tutela dei posti di lavoro sia perseguita per quanto possibile;

– diviene irrilevante la proporzione tra l’apporto delle risorse derivanti dalla continuazione dell’attività e quelle ottenute dalla liquidazione, essendo sufficiente che i creditori vengano soddisfatti con le prime anche in misura non prevalente;

– per l’ammissibilità del concordato liquidatorio vengono confermati i vincoli relativi all’apporto necessario di risorse esterne e alla misura minima del soddisfacimento complessivo dei chirografari ma si aggiunge che le risorse esterne possono essere distribuite anche in deroga agli articoli 2740 e 2741, cod. civ., purché venga rispettato il limite minimo del 20%;

– si precisa la nozione delle risorse esterne, qualificando tali quelle apportate a qualunque titolo dai soci senza obbligo di restituzione o con vincolo di postergazione, di cui il piano prevede la diretta destinazione a vantaggio dei creditori concorsuali, definizione che parrebbe inibire all’imprenditore individuale l’accesso al concordato liquidatorio;

– viene abbandonato il principio dell’inderogabile applicazione dell’absolute priority rule (Apr) e quindi di dovere provvedere al soddisfacimento dei creditori in base alla graduazione delle cause legittime di prelazione e dunque si consente anche, in alcuni casi, la distribuzione del valore in base alla relative priority rule (Rpr); così nel concordato in continuità il valore di liquidazione deve essere distribuito in base alla Apr mentre il plusvalore generato dalla continuità può essere distribuito in base alla più flessibile Rpr, assicurandosi che il trattamento di ogni classe sia almeno pari a quello delle classi di pari grado e più favorevole di quello delle classi di grado inferiore. Fanno eccezione i crediti di lavoro che devono essere soddisfatti con la priorità dovuta sia sul valore di liquidazione che su quello prodotto dalla continuità, con la precisazione che deve essere rispettato il dettato dell’articolo 2116, cod. civ. che impone di corrispondere il dovuto ai prestatori di lavoro anche in caso di inadempimento del datore di lavoro nel versamento dei contributi;

– viene confermato che se il concordato prevede la liquidazione del patrimonio o la cessione dell’azienda senza che sia già individuato l’offerente deve essere nominato un liquidatore, mentre se è previsto l’affitto o il trasferimento dell’azienda o di suoi rami, anche prima dell’omologazione, ed è già individuato l’offerente, si procede in base alla disciplina delle offerte concorrenti. Non viene applicata in caso di previsione di trasferimento a offerente già individuato di singoli beni, ritenendosi evidentemente sufficiente la necessità di procedere a procedure competitive.

Articolo 87, comma 3 Contenuto del piano di concordato

Il debitore deposita, con la domanda, la relazione di un professionista indipendente, che attesti la veridicità’ dei dati aziendali e la fattibilità del piano e, in caso di continuità aziendale, che il piano è atto a impedire o superare l’insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell’impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale. Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano.

Articolo 88, comma 2 e 2-bis Trattamento dei crediti tributari e contributivi

Nella disposizione sul trattamento dei crediti tributari e contributivi viene chiarito che la relazione del professionista indipendente deve oltretutto attestare, in caso di concordato in continuità, che il trattamento proposto ai soggetti pubblici non è deteriore.

In materia di cram down viene disposto che il Tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte dell’Amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l’adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all’articolo 109, comma 1, D.Lgs. 14/2019, e, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta Amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatoria è conveniente o non deteriore rispetto all’alternativa liquidatoria.

Articolo 92, comma 3 Commissario giudiziale

Il nuovo comma 3 arricchire ulteriormente il complesso compito del commissario giudiziale, ormai non solo dotato di funzioni di ausilio alle valutazioni del giudice e dei creditori. È inoltre previsto che il commissario, a richiesta del debitore, in caso di domanda prenotativa, ma comunque nell’ipotesi in cui siano state concesse misure protettive o cautelari, affianchi il debitore e i creditori nella negoziazione del piano formulando, ove occorra, dia suggerimenti per la sua redazione e quindi svolgendo una funzione simile a quella dell’esperto nella composizione negoziata.

Articolo 94-bis Disposizioni speciali per i contratti pendenti nel concordato in continuità aziendale

Completamente innovativo sui contratti pendenti nel concordato in continuità aziendale. Viene infatti estesa al concordato preventivo la disciplina, già dettata per la negoziazione assistita, per quanto attiene i limiti posti ai creditori. Non possono modificare, unilateralmente, i termini contrattuali, anche rifiutando l’adempimento, per il solo fatto del deposito della domanda di accesso al concordato. Non possono interferire con la regolare esecuzione dei contratti essenziali per la sola motivazione del mancato pagamento dei crediti pregressi.

Articolo 109 Maggioranza per l’approvazione del concordato

Di particolare rilievo è l’integrazione apportata all’articolo 109 che disciplina la maggioranza per l’approvazione del concordato. Se da un lato è sancita la necessità che il concordato in continuità aziendale debba essere approvato da tutte le classi, (la cui formazione, si ricorda, è obbligatoria) dall’altro tale approvazione viene favorita poiché la proposta si considera approvata da una classe non solo se nella stessa si pronuncia a favore la maggioranza dei crediti ammessi al voto, ma anche se sono risultati favorevoli i 2 terzi dei voti espressi, a condizione che abbia votato almeno il 50% dei crediti ammessi nella stessa.

Una novità è formulata anche per il voto dei creditori privilegiati i quali non sono chiamati a esprimerlo se ne è prevista la soddisfazione in denaro, integralmente ed entro 180 giorni dall’omologazione (termine ridotto a 30 giorni per i titolari di crediti di lavoro), e purché la garanzia reale che assiste il credito ipotecario o pignoratizio resti ferma fino alla liquidazione, funzionale al loro pagamento, dei beni e diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. In difetto di tali condizioni, i privilegiati votano e, per la parte incapiente, sono inseriti in una classe distinta e quindi complessivamente votano per l’intero credito.

Articolo 112 Giudizio di omologazione

L’articolo 112 viene integralmente riscritto dal decreto correttivo e presenta diverse novità. In primo luogo, muta il perimetro di valutazione del giudice a seconda che si tratti di un concordato in continuità o liquidatorio ma anche, nel primo caso, a seconda che la proposta sia stata approvata all’unanimità delle classi o a maggioranza delle stesse. Comune a tutte le ipotesi è l’indagine su a) la regolarità della procedura; b) l’esito della votazione; c) l’ammissibilità della proposta; d) la corretta formazione delle classi; e) la parità di trattamento dei creditori all’interno di ciascuna classe. Si tratta di un esame sostanzialmente formale poiché l’unico oggetto di indagine che potrebbe comportare una qualche valutazione, non strettamente giuridica (l’ammissibilità della proposta), è in realtà limitato in quanto la fattibilità è oggetto di altra disposizione e il trattamento dei creditori è anch’esso oggetto di specifica disposizione. Quanto alla fattibilità, per il concordato in continuità l’esame è volto ad accertare se “il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l’insolvenza” (oltre a che eventuali nuovi finanziamenti siano necessari per l’attuazione del piano e non pregiudichino ingiustamente gli interessi dei creditori); pare potersi ritenere che vi sia una sorta di presunzione di esistenza di ragionevoli prospettive e che solo la prova contraria possa comportare il rigetto della domanda di omologazione. Considerazioni analoghe possono farsi per il concordato non in continuità in quanto l’indagine attiene l’accertamento sulla fattibilità, espressamente intesa, tuttavia, come “non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati”.

Quelli indicati sono gli unici controlli che il Tribunale deve compiere in caso di concordato in continuità e quindi pare potersi affermare che il debitore può proporre ai creditori trattamenti diversi rispetto a quelli sopra riportati. Ne consegue anche che nessun controllo deve essere fatto sul contenuto della proposta alle diverse classi in sede di ammissione, posto che non si può bloccare in quella sede la domanda per ragioni che potrebbero non rilevare in sede di omologazione. La correttezza di tale interpretazione pare potersi infatti desumere dalla diversa serie di controlli che il Tribunale deve fare in caso di dissenso di una o più classi, su richiesta del debitore oppure col suo consenso in caso di proposte concorrenti, al fine di pervenire comunque all’omologazione. In particolare, devono sussistere tutte le seguenti condizioni:

– che il valore di liquidazione e quello eccedente siano distribuiti nel rispetto delle regole già evidenziate trattando delle ipotesi di applicazione della Apr e della Rpr.

– che nessun creditore riceva più dell’importo del proprio credito;

– che la proposta sia approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza, la proposta sia approvata da almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.

L’introduzione della rilevanza del valore di liquidazione ha comportato la specificazione delle ipotesi in cui il Tribunale deve disporre la stima del complesso aziendale nel concordato in continuità.

Articolo 213 Programma di liquidazione (Liquidazione giudiziale)

Il decreto correttivo modifica la disciplina del programma di liquidazione

Vengono ridotti alcuni termini previsti per il programma di liquidazione al fine di restringere i tempi della liquidazione. Entro 60 giorni dalla redazione dell’inventario e in ogni caso non oltre 150 giorni dalla sentenza dichiarativa dell’apertura della liquidazione giudiziale, il curatore predispone un programma di liquidazione da sottoporre all’approvazione del comitato dei creditori. Il mancato rispetto del termine di 150 giorni di cui al primo periodo senza giustificato motivo è giusta causa di revoca del curatore.

Articolo 216 Modalità della liquidazione

Il terzo comma dello stesso articolo 216 viene riscritto attribuendo al curatore (e non più al giudice) la scelta, da indicarsi nel programma di liquidazione, di proporre che le vendite dei beni mobili, immobili e mobili registrati vengano effettuate dal giudice delegato secondo le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili.

Articolo 235 Decreto di chiusura

In merito alla chiusura della procedura l’articolo 235, D.Lgs. 14/2019 viene integrato con l’obbligo per il curatore di depositare, insieme all’istanza di chiusura della liquidazione, una relazione finale al fine di consentire sia al giudice che ai creditori e al debitore una valutazione complessiva dell’operato del curatore stesso.

Articolo 255 Azione di responsabilità

Il novellato articolo 255, D.Lgs. 14/2019 prevede che il curatore, autorizzato ai sensi dell’articolo 128, comma 2, D.Lgs. 14/2019, può promuovere o perseguire:

a) l’azione di responsabilità

b) l’azione dei creditori sociali prevista dall’articolo 2394 e dall’articolo 2476, comma 6, cod. civ.;

c) l’azione prevista dall’articolo 2476, comma 8, cod. civ.;

d) l’azione prevista dall’articolo 2497, comma 4, cod. civ.;

e) tutte le altee azioni di responsabilità che gli sono attribuite da singole disposizioni di legge.

Articolo 268 Liquidazione controllata

Per la disciplina della liquidazione controllata si segnala il venir meno della legittimazione del PM a richiederne l’apertura se l’insolvenza riguarda un imprenditore. Si evidenzia l’aumento a 50.000 euro, non più 20.000 euro, dell’importo dei debiti scaduti al di sotto del quale non si fa luogo all’apertura della liquidazione controllata del debitore persona fisica.

[1] La fase di ammissione e quella di voto dei creditori non è prevista, sul presupposto che: a) la situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa e la non percorribilità di altre soluzioni sia già stata esaminata dall’esperto e rappresentata nella sua relazione finale a chiusura della composizione negoziata; b) i creditori siano stati interessati e informati nel corso delle trattative.