COMPILAZIONE MODELLO IRAP 2020 - Studio Bogoni - Consulenza fiscale e societaria
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COMPILAZIONE MODELLO IRAP 2020

COMPILAZIONE MODELLO IRAP 2020: OCCORRE INTERVENIRE SUI QUADRI IS E IR

 

 Con la circolare n. 25/E/2020 l’Agenzia delle entrate ha fornito importanti chiarimenti che introducono nuovi oneri compilativi con riferimento al presente modello di dichiarazione Irap 2020 relativo al periodo d’imposta 2019, il cui ordinario termine di trasmissione telematica scade il prossimo 30 novembre 2020.

I nuovi adempimenti sui quali dovranno cimentarsi i contribuenti nei prossimi mesi sono riconducibili:

  • alla previsione riguardante l’azzeramento del saldo Irap 2019 e del 1° acconto Irap 2020 contenuta nell’articolo 24 del cosiddetto Decreto Rilancio (D.L. 34/2020), recentemente convertito dalla L. 77/2020, che determina con rifermento al solo azzerato saldo Irap 2019 un obbligo di compilazione della sezione XVIII del quadro IS del modello Irap 2020 rubricata “Aiuti di Stato”;
  • al caso del mancato integrale utilizzo in compensazione – entro la presentazione del modello Irap 2020 – dell’eccedenza Irap riferita al periodo d’imposta 2018, che determina una particolare modalità di compilazione del quadro IR del modello di dichiarazione Irap 2020.

Infine, sempre con la circolare n. 25/E/2020, l’Agenzia offre utili indicazioni in merito alla corretta determinazione degli acconti relativi al 2020.

 

La compilazione del quadro IS in caso di azzeramento del saldo Irap 2019

Con la circolare n. 25/E/2020 l’Agenzia delle entrate “introduce” un inatteso obbligo dichiarativo nel modello di dichiarazione Irap 2020, con riferimento ai casi nei quali i contribuenti hanno potuto beneficiare dell’azzeramento del saldo Irap 2019 al verificarsi delle condizioni contemplate dall’articolo 24 del cosiddetto Decreto Rilancio (D.L. 34/2020), convertito dalla L. 77/2020. L’adempimento, in particolare, consiste nella compilazione della sezione XVIII del quadro IS dedicata ad accogliere i dati relativi agli aiuti di stato.

È importante segnalare che l’obbligo riguarda per ora il solo caso dell’azzeramento del saldo Irap 2019 mentre della indicazione dell’azzeramento del 1° acconto 2020 ce ne dovremo preoccupare verosimilmente nel modello dichiarativo del prossimo anno.

L’articolo 24, Decreto Rilancio stabilisce che le disposizioni in esso previste “si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19 e successive modifiche”.

Inoltre, come previsto dal punto 20 della Comunicazione del 19 marzo 2020, le misure di aiuto applicate sulla base del Framework temporaneo possono essere cumulate con gli aiuti previsti dai Regolamenti “de minimis”, a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali regolamenti.

Di conseguenza, anche il beneficio di cui all’articolo 24, D.L. 34/2020 può essere cumulato con gli aiuti previsti dai:

  • Regolamento UE 1407/2013 relativo agli aiuti “de minimis”,
  • Regolamento UE 1408/2013 relativo agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo,
  • Regolamento UE 717/2014 relativo agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell’acquacoltura,
  • Regolamento UE 360/2012 relativo agli aiuti di importanza minore (“de minimis”) concessi a imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (SIEG),

sempre che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali regolamenti.

Va, infine, ricordato, che l’indicazione degli aiuti nel relativo prospetto dichiarativo è necessaria e indispensabile ai fini della legittima fruizione degli stessi e che la compilazione è richiesta anche in caso di aiuti maturati nel periodo d’imposta di riferimento della dichiarazione ma non fruiti nel medesimo periodo.

Relativamente alle modalità di compilazione della sezione XVIII del quadro IS la circolare n. 25/E/2020 precisa di indicare:

  • nella casella «Tipo aiuto», il codice 1;
  • nella colonna 1 «Codice aiuto», il codice 999;
  • nella colonna 3 «Quadro», il quadro IR;
  • nelle successive colonne 4 «Tipo norma», 5 «Anno», 6 «Numero» e 7 «Articolo», rispettivamente, «1», «2020», «34», «24»;
  • nella colonna 26 «Tipologia costi», il codice 20;
  • nella colonna 29 «Importo aiuto spettante», l’importo del saldo Irap relativo all’anno 2019 non versato per effetto dell’applicazione dell’articolo 24, D.L. Rilancio.

Vediamo un esempio di compilazione.

 

Esempio

 

Microimpresa costituita in forma di Srl che opera nel settore meccanico, con sede in Lombardia e che presenta un saldo Irap 2019 pari a 20.000 euro e che risulta azzerato in quanto risultano verificate le condizioni previste dall’articolo 24, D.L. 34/2020. L’esposizione dei dati nel modello dichiarativo, tenendo conto delle istruzioni alla compilazione e dei chiarimenti dell’Agenzia delle entrate si presenta come segue.

Il modello dichiarativo

 

 

Tra le informazioni da indicare nella citata sezione, il dato meno immediato è probabilmente quello riferito alle dimensioni dell’impresa che va evidenziato nella casella 13.

Per tale indicazione va fatto riferimento alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003, che richiede di considerare anche le relative imprese controllate e associate.

Di seguito i parametri dimensionali per identificare il corretto codice da inserire.

 

Dimensione Codice Caratteristiche
Micro impresa 1 ·         occupate meno di 10 persone

·         fatturato annuo oppure un attivo di stato patrimoniale non superiori 2 milioni di euro

Piccola impresa 2 ·         occupate meno di 50 persone

·         fatturato annuo o un attivo di stato patrimoniale inferiore a 10 milioni di euro

Media impresa 3 ·         occupate meno di 250 persone

·         fatturato annuo minore di 50 milioni di euro oppure attivo di stato patrimoniale non superiori 43 milioni di euro

Grande impresa 4 ·         qualora si superino i limiti precedenti
Non classificabile 5

 

La compilazione del quadro IR in caso di eccedenza Irap del 2018 non utilizzata

In conseguenza della richiamata disposizione, che prevede l’azzeramento del saldo Irap 2019 e del 1° acconto Irap 2020, ci si è chiesti se l’eccedenza Irap 2018 risultante dal precedente modello Irap 2019, per la quota non utilizzata in compensazione entro la data di presentazione del modello Irap 2020, debba:

  1. essere portata a riduzione del saldo Irap 2019 (per il quale è previsto l’esonero del versamento)

oppure

  1. possa essere utilizzata in compensazione, ad esempio, del secondo acconto Irap 2020 o in compensazione orizzontale (oppure, in caso di mancato utilizzo totale o parziale, riportata nella dichiarazione successiva).

Nel merito l’Agenzia delle entrate con la circolare n. 25/E/2020 precisa che il saldo Irap relativo al periodo d’imposta 2019, per il quale è previsto l’esonero dal versamento ai sensi dell’articolo 24, deve essere determinato al lordo dell’eccedenza Irap risultante dalla precedente dichiarazione (modello Irap 2019), non ancora utilizzata in compensazione “esterna” (tramite modello F24) e/o “interna”, e ciò in quanto l’eventuale utilizzo di tale eccedenza a riduzione del saldo si tradurrebbe, di fatto, in un versamento dello stesso (che, invece, non è dovuto).

L’eventuale utilizzo dell’eccedenza 2018 a scomputo dell’Irap 2019 determinerebbe, nei fatti, una disparità di trattamento tra i contribuenti che hanno già utilizzato l’eccedenza Irap 2018 (rimborso o compensazione esterna) e quelli che, invece, non l’hanno ancora utilizzata.

L’eccedenza Irap 2018 non utilizzata a riduzione del saldo Irap 2019 può essere, pertanto, recuperata con la dichiarazione Irap 2020 ed essere utilizzata secondo le consuete modalità previste per le eccedenze d’imposta:

  • compensazione;
  • rimborso;
  • riporto all’anno successivo

La compilazione della sezione II del quadro IR

Al fine di far emerge il credito, la circolare n. 25/E/2020 precisa che la sezione II del quadro IR va compilata secondo le regole ordinarie avendo cura, tuttavia, di riportare nel rigo IR28 “Eccedenza di versamento a saldo” la quota dell’eccedenza Irap 2018 utilizzata in tale sezione a riduzione del saldo Irap 2019, il cui versamento non è dovuto in applicazione dell’articolo 24, D.L. 34/2020.

 

Resta comunque fermo, indica il documento di prassi, che l’eccedenza Irap 2018 sarà, invece, utilizzabile a riduzione dell’eventuale quota del saldo Irap 2019 che dovesse eccedere il limite previsto dal § 3.1. del Framework temporaneo comunitario sugli aiuti di Stato.

La determinazione degli acconti Irap per il periodo d’imposta 2020

Un’ultima questione trattata nella circolare n. 25/E/2020 attiene alle modalità di determinazione degli acconti Irap per il periodo d’imposta 2020. In particolare ci si è chiesti se il primo acconto dell’Irap relativa al periodo d’imposta 2020 (che non è dovuto ma va scomputato dal saldo da versare per il medesimo periodo d’imposta) ed il secondo acconto (che, invece, deve essere versato) debbano essere determinati sull’imposta complessivamente dovuta per il periodo d’imposta 2019, quindi, tenendo conto anche del saldo relativo a detto periodo, che non è dovuto, oppure escludendo tale importo.

Con il citato documento di prassi l’Agenzia delle entrate ha precisato che, ai fini della determinazione dell’acconto  Irap dovuto per il periodo d’imposta 2020 secondo il metodo “storico”, deve essere preso a riferimento l’importo indicato nel rigo IR21 (Totale imposta) del modello di dichiarazione 2020 relativo al periodo d’imposta 2019, a prescindere dalla circostanza che il saldo dovuto per tale ultimo periodo, ed indicato nel rigo IR26 (Importo a debito), sia solo “figurativo” (ovvero non debba essere versato per effetto di quanto disposto dall’articolo 24).