CON LA “PROROGA DI FERRAGOSTO” VERSAMENTI SOSPESI FINO AL 20 AGOSTO 2021 - Studio Bogoni - Consulenza fiscale e societaria
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CON LA “PROROGA DI FERRAGOSTO” VERSAMENTI SOSPESI FINO AL 20 AGOSTO 2021

Anche per il 2021 è operativa la cosiddetta “proroga di Ferragosto”, ossia la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari la cui scadenza originaria è fissata dal 1° al 20 agosto: questi adempimenti e versamenti possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese.

Detto rinvio dei termini di pagamento avviene senza alcuna maggiorazione rispetto a quanto originariamente dovuto e riguarda i versamenti da effettuarsi ai sensi degli articoli 17 e 20, comma 4, D.Lgs. 241/1997, ovvero imposte, contributi Inps e altre somme a favore di Stato, Regioni, Comuni o enti previdenziali, nonché ritenute e versamenti dei premi Inail.

A titolo puramente esemplificativo si indicano alcuni adempimenti e versamenti la cui scadenza originaria è fissata in una data compresa tra il 1° agosto e il 20 agosto 2021 e che, per effetto della citata proroga, slittano al 20 agosto 2021.

Presentazione telematica modello Iva TR secondo trimestre
Presentazione telematica esterometro secondo trimestre
Versamento delle ritenute Irpef operate nel mese di luglio
Versamento del debito Iva mese di luglio (per contribuenti con liquidazioni mensili)
Versamento del debito Iva secondo trimestre (per contribuenti con liquidazioni trimestrali)
Versamento contributi previdenziali Inps e assistenziali Inail
Fatturazione differita per le consegne o le spedizioni di beni avvenute nel mese di luglio

 

L’Agenzia delle entrate ha precisato con una nota del 30 settembre 2015 inviata ai propri uffici che la “proroga di ferragosto” si applica anche ai tributi, contributi e premi (comprese le sanzioni e gli interessi) dovuti a seguito di:

  • ravvedimento operoso di cui all’articolo 13, D.Lgs. 472/1997;
  • conciliazione giudiziale ai sensi dell’articolo 48, D.Lgs. 546/1992;
  • concordato e definizione agevolata delle sanzioni previste dal D.Lgs. 218/1997;
  • comunicazione di irregolarità di cui agli articoli 2 e 3, D.Lgs. 462/1997 (questi ultimi possono essere pagati entro il 4 settembre 2021);
  • procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 16, D.Lgs. 472/1997;
  • atto di irrogazione immediata delle sanzioni di cui all’articolo 17, D.Lgs. 472/1997.