09 Ott Controlli dell’ENEA sulle detrazioni Irpef/Ires per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici
Il decreto del Ministero dello sviluppo economico dell’11 maggio 2018, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 211 dell’11 settembre 2018, ha disciplinato le modalità con le quali ENEA effettuerà i controlli, sia documentali sia in situ, volti ad accertare la sussistenza delle condizioni per la fruizione delle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici. La detrazione Irpef/Ires per la riqualificazione energetica degli edifici è stata prorogata per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2018 ed è fruibile in 10 rate annuali di pari importo, ancorché per alcune tipologie di spese sostenute dal 1° gennaio 2018 la misura della detrazione sia stata ridotta dal 65% al 50%, con soglie massime di spesa differenziate (per gli interventi condominiali sono previste misure della detrazione Irpef/Ires più alte).
Le procedure e le modalità per l’esecuzione dei controlli da parte di ENEA
La selezione della documentazione presentata all’ENEA entro il 90° giorno dal termine dei lavori (asseverazione, attestato energetico e scheda informativa) verrà effettuata su un campione non superiore allo 0,5% delle istanze presentate, dando preferenza a quelle che fruiscono di una maggiore aliquota di detrazione, a quelle che presentano la spesa più elevata e a quelle che presentano criticità in relazione ai requisiti di accesso ed ai massimali dei costi unitari. I controlli verranno effettuati entro il 30 giugno di ogni anno sulle istanze prodotte in relazione agli interventi conclusi entro il 31 dicembre dell’anno precedente.
L’ENEA accerterà la corretta esecuzione tecnica ed amministrativa dell’intervento, la sussistenza e la permanenza dei presupposti e dei requisiti per il riconoscimento della detrazione e rilascerà esito negativo nei casi in cui la documentazione fornita risulti carente, anche a seguito di integrazione, e nel caso in cui risultino insoddisfatti i requisiti e le condizioni disciplinati normativamente.
Ad integrazione delle verifiche documentali, verranno effettuati annualmente dei controlli in situ su almeno il 3% delle istanze selezionate. Il controllo in situ si svolgerà alla presenza del soggetto beneficiario ovvero dell’amministratore per conto del condominio e alla presenza del tecnico o dei tecnici firmatari della relazione di fine lavori. Il controllo in situ produrrà esito negativo nel caso in cui le dichiarazioni contenute nella documentazione trasmessa dal beneficiario presentino difformità rilevanti rispetto alle opere effettivamente realizzate.
I criteri che saranno utilizzati da ENEA per la selezione del campione delle istanze da verificare sono riconducibili alle seguenti fattispecie:
- interventi che hanno diritto ad una maggiore aliquota di detrazione;
- istanze che presentano la spesa più elevata;
- istanze che presentano criticità in relazione ai requisiti di accesso alla detrazione e ai massimali dei costi unitari.
Interventi che hanno diritto ad una maggiore aliquota di detrazione |
➡ |
Fruiscono di una detrazione maggiore rispetto a quella ordinaria del 50%/65% gli interventi sulle parti comuni di edifici condominiali:
|
Istanze che presentano la spesa più elevata |
➡ |
Se sono stati realizzati più interventi di risparmio energetico agevolabili sullo stesso immobile, la soglia massima di detrazione applicabile è costituita dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati. Non è prevista alcuna soglia massima di spesa e, pertanto, sono detraibili al 65% l’acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative. Gli altri interventi agevolabili che presentano la soglia più alta di spesa ammissibile sono i seguenti:
|
Istanze che presentano criticità in relazione ai requisiti di accesso alla detrazione ed ai massimali dei costi unitari |
➡ |
L’asseverazione, l’attestato di certificazione/qualificazione energetica e la scheda informativa devono essere rilasciati da tecnici abilitati alla progettazione di edifici e impianti nell’ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali. Un professionista abilitato deve attestare il rispetto dei requisiti tecnici richiesto dal singolo intervento e predisporre, se del caso, una relazione tecnica nonché l’attestato di prestazione energetica (APE) di ogni singola unità immobiliare di cui si richiedono le detrazioni. Nel caso di interventi che interessano gli impianti, devono essere presenti la dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore ai sensi del D.M. 37/2008 e, se pertinente, il libretto di impianto secondo il modello pubblicato con il D.M. 10 febbraio 2014. Per quanto riguarda il termine per l’invio della documentazione all’ENEA, il contribuente può provare la data di fine lavori da cui decorrono i 90 giorni con il collaudo, ovvero, laddove non è richiesto il collaudo, con altra documentazione emessa da chi ha eseguito i lavori o dal tecnico che compila la scheda informativa. La trasmissione deve avvenire in via telematica, attraverso il sito web dell’ENEA (www.acs.enea.it). Si può inviare la documentazione a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, sempre entro il termine di 90 giorni dal termine dei lavori, solo ed esclusivamente quando la complessità dei lavori eseguiti non trova adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall’ENEA. |