CORREZIONE DEGLI ERRORI CONTABILI: I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE - Studio Bogoni - Consulenza fiscale e societaria
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CORREZIONE DEGLI ERRORI CONTABILI: I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Con la risposta a interpello n. 73/E/2024 dello scorso 21 marzo l’Agenzia delle entrate ha fornito il primo chiarimento in merito alla procedura e alla rilevanza fiscale della correzione degli errori contabili, disciplinata dapprima dal D.L. 73/2022 e modificata successivamente dalla L. 197/2022.

 

La disposizione normativa e i soggetti interessati

Secondo quanto stabilito dall’articolo 83, comma 1, Tuir, il principio di derivazione rafforzata determina la rilevanza fiscale dei componenti reddituali (iscritti nel conto economico o nello Stato patrimoniale a seconda della rilevanza) nell’esercizio in cui viene operata la correzione, senza la necessità di presentare una dichiarazione integrativa con riferimento al periodo d’imposta in cui è stato commesso l’errore.

Dopo le modifiche apportate dalla L. 197/2022, la rilevanza fiscale della correzione degli errori contabili nell’esercizio in cui avviene è limitata alle società che applicano la derivazione rafforzata e che sottopongono il bilancio alla revisione legale dei conti. Sono quindi interessate le società di capitali che, essendo assoggettate a revisione legale, redigono il bilancio in forma ordinaria o abbreviata, nonché le micro-imprese che optano per la redazione del bilancio in forma ordinaria. Sono, invece, escluse le altre micro-imprese, nonché tutti i soggetti Irpef.

 

È bene osservare che per quanto riguarda i componenti negativi di reddito, la rilevanza fiscale della correzione degli errori contabili riguarda solo quelli per i quali non è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa.

 

I chiarimenti dell’Agenzia delle entrate

Nel caso oggetto della risposta a interpello una società, che adotta il principio di derivazione rafforzata e che sottopone il bilancio a revisione legale, ha corretto nel bilancio 2022 un errore consistente nella mancata imputazione di canoni di leasing di competenza degli esercizi 2019, 2020 e 2021, rettificando la posta “Utili portati a nuovo” in quanto ha ritenuto rilevante l’errore.

L’Agenzia delle entrate, confermando che nel caso di specie sono presenti i requisiti soggettivi e oggettivi per applicare la rilevanza fiscale della correzione degli errori contabili, fornisce i seguenti importanti chiarimenti:

  • la rilevanza ai fini Ires dei maggiori componenti negativi riguardanti i canoni di leasing subisce le eventuali limitazioni alla deducibilità di cui all’articolo 102, comma 7, Tuir, in quanto la correzione non incide sulla natura del componente reddituale oggetto di correzione. In altre parole, la società può dedurre nel 2022 la quota capitale dei canoni di leasing nei limiti dell’importo che avrebbe potuto dedurre negli anni 2019, 2020 e 2021;
  • la quota interessi dei canoni di leasing è indeducibile ai fini Irap, mentre ai fini Ires subisce le eventuali limitazioni alla deducibilità di cui all’articolo 96, Tuir, ossia entro il limite del 30% del Rol determinato nel periodo d’imposta in cui avviene la correzione degli errori contabili (2022);
  • ai fini Ace, richiamando la Relazione illustrativa al D.M. 3 agosto 2017, la correzione non assume rilievo ragion per cui la società dovrebbe ricorrere alla presentazione di dichiarazioni integrative per gli anni oggetto di correzione (2019, 2020 e 2021) al fine di rideterminare l’importo della base di calcolo dell’Ace.