Credito d'imposta a favore delle imprese "non gasivore" per l'acquisto di gas naturale - Studio Bogoni - Consulenza fiscale e societaria
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Credito d’imposta a favore delle imprese “non gasivore” per l’acquisto di gas naturale

Come noto al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore delle forniture di gas ed energia, sono stati previsti dal Governo degli interventi a favore delle aziende c.d. “non energivore e/o non gasivore”.

Con una recente circolare, la n. 13/E dello scorso 13 maggio 2022, l’Agenzia delle entrate ha rilasciato alcuni chiarimenti in relazione all’ambito applicativo delle agevolazioni per le aziende “non energivore”; allo stesso tempo con la circolare n. 20/E del 16 giugno 2022, l’Agenzia delle entrate è intervenuta per chiarire i termini di quello che è il credito d’imposta a favore delle imprese “non gasivore” per l’acquisto di gas naturale.

L’Agenzia ha chiarito che a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto del gas naturale, il  decreto Ucraina riconosce alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Il credito d’imposta in esame è utilizzabile, entro il 31 dicembre 2022, esclusivamente in compensazione e non può essere chiesto a rimborso, è prevista tuttavia la possibilità, demandata ad un decreto attuativo in emanazione, di procedere alla sua cessione.

Il credito d’imposta è calcolato sulla base dei consumi effettivi relativi al secondo trimestre, i consumi stimati, eventualmente fatturati in acconto dai gestori, non potranno, invece, essere presi in considerazione, occorre che l’impresa faccia riferimento ai consumi effettivi indicati nelle fatture di conguaglio, limitatamente ai mesi indicati dalla norma.

Al fine d’individuare i prezzi di riferimento il percorso da seguire nel sito web indicato è il seguente: MERCATI GASSTATISTICHE- M-GAS-MI-GAS.

 

Il credito per l’acquisto di gas naturale non soggiace al limite di utilizzabilità dell’anno pari a 250.000 euro, non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità interessi passivi. Esso è inoltre cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non determini il superamento del costo sostenuto.

Ai fini della compensazione con risoluzione n. 18/E del 14 aprile 2022 è stato istituito il codice tributo “6964” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022)