Credito R&S e innovazione: introdotta la facoltà di acquisire una certificazione sulla qualificazione delle attività - Studio Bogoni - Consulenza fiscale e societaria
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Credito R&S e innovazione: introdotta la facoltà di acquisire una certificazione sulla qualificazione delle attività

Con l’articolo 23, commi da 1 a 8, D.L. 73/2022 recante “Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali” (c.d. Decreto Semplificazioni Fiscali) sono state:

  • apportate modifiche alla disciplina del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo di farmaci e vaccini di cui all’articolo 31, D.L. 73/2021;
  • apportate modifiche alla disciplina del credito di imposta per attività di ricerca, sviluppo e innovazione di cui all’articolo 1, commi da 200 a 208, L. 160/2019.

Vediamo nel dettaglio le due novità. 

Le modifiche al credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo di farmaci e vaccini

L’articolo 23, comma 1, D.L. 73/2022 elimina il riferimento ai “nuovi” farmaci oggetto dell’attività agevolata e richiama l’articolo 2 del decreto Mise 26 maggio 2020 al fine di recepire le definizioni relative alle attività di ricerca e sviluppo adottate in applicazione dell’articolo 1, comma 200, L. 160/2019.

L’operatività del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo di farmaci e vaccini ammette all’incentivo tutte le attività di ricerca del settore farmaceutico (e non solo le attività riferibili a nuovi medicinali) finalizzate ad acquisire nuove conoscenze ovvero a produrre conoscenze aggiuntive, basate su conoscenze acquisite dalla ricerca e dall’esperienza pratica e dirette a realizzare nuovi prodotti o processi o a migliorare prodotti o processi esistenti.

Le modifiche al credito di imposta per attività di ricerca, sviluppo e innovazione

L’articolo 23, commi da 2 a 5, D.L. 73/2022 introduce un sistema di certificazione degli investimenti, effettuati o da effettuare, ammissibili al credito di imposta di cui all’articolo 1, commi 200, 201, 202, 203, 203-quinquies e 203-sexies, L. 160/2019. La certificazione può essere richiesta anche per le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica.

Le imprese potranno richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti ai fini della loro classificazione nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili.

La norma introduce una possibilità (subordinata all’assenza di verifiche in corso o di contestazioni per utilizzo indebito di crediti di imposta) a favore delle imprese, che hanno già beneficiato o beneficeranno del credito di imposta, di richiedere a un certificatore l’attestazione della qualificazione degli investimenti effettuati ai fini della loro corretta classificazione.

 

Un decreto di prossima emanazione individuerà i requisiti dei soggetti pubblici o privati che saranno iscritti in apposito albo e saranno abilitati al rilascio della certificazione. Il decreto definirà anche il valore legale della certificazione e gli eventuali effetti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria in relazione alle relative attività di accertamento e verifica. Saranno, inoltre, rilasciate periodicamente apposite linee guida del Mise, che definiranno la procedura di valutazione propedeutica al rilascio della certificazione.

Sono fatte salve le attività di controllo da parte dell’Agenzia delle entrate ed è comunque escluso ogni effetto vincolante o preclusivo dell’attività accertative e sanzionatoria nel caso in cui la certificazione sia resa sulla base di false rappresentazioni o sia utilizzata con intenti frodatori.