Dal decreto “Cura Italia” novità per la riscossione e il contenzioso - Studio Bogoni - Consulenza fiscale e societaria
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Dal decreto “Cura Italia” novità per la riscossione e il contenzioso

Il D.L. 18/2020 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 70 del 17 marzo 2020 ed entrato immediatamente in vigore), ha introdotto proroghe per il versamento delle cartelle esattoriali e per la gestione del contenzioso tributario. Il tutto, ovviamente, al fine di fare fronte all’emergenza derivante dal blocco delle attività per il coronavirus.

Cerchiamo, allora, di coordinare il contenuto della norma con alcuni chiarimenti ufficiosi e ufficiali emanati dall’Amministrazione finanziaria.

 

La proroga del termine per il pagamento delle cartelle esattoriali

L’articolo 68 del decreto sospende i termini, scadenti nel periodo che va dall’8 marzo al 31 maggio 2020, per il versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi, da accertamenti esecutivi doganali, da ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e da accertamenti esecutivi degli enti locali.

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati, in unica soluzione, entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione; non si procede al rimborso di quanto già eventualmente versato.

Va rimarcato che, a oggi, non risultano sospesi i pagamenti degli avvisi bonari sia per le imposte dirette che per l’Iva; le rate (o l’intera somma) deve essere dunque pagata per potere beneficiare della riduzione delle sanzioni. È ammesso il pagamento tardivo entro la scadenza trimestrale successiva delle rate diverse dalla prima, con applicazione del ravvedimento operoso.

Nella tabella che segue si riepilogano, suddivise per argomento, le risposte alle faq più frequenti pubblicate sul sito dell’Agenzia delle entrate-Riscossione (aggiornate alla data del 24 marzo 2020); si indica anche il riferimento al numero della risposta, in modo tale da agevolare il successivo controllo di eventuali aggiornamenti che dovessero intervenire di giorno in giorno.

Argomento

Risposta

Rif.

Sospese le nuove notifiche

Nel periodo di sospensione, Agenzia delle entrate-Riscossione non può notificare nessuna cartella di pagamento, neanche attraverso la posta elettronica certificata

01

Cartelle notificate prima dell’8 marzo

I termini per il pagamento sono sospesi fino al 31 maggio 2020. I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020

02

Sospensione anche per le rateazioni in corso

Il pagamento delle rate dei piani di dilazione in corso in scadenza dall’8 marzo al 31 maggio 2020 è sospeso. Il pagamento di queste rate deve comunque avvenire entro il 30 giugno 2020

04

Possibilità di chiedere rateazioni nel periodo di sospensione

Agenzia delle entrate-Riscossione anche nel periodo di sospensione tratterà le tue istanze e ti invierà le risposte.

La richiesta potrebbe essere utile per consentire delle compensazioni di crediti fiscali “bloccate” per effetto della presenza di ruoli scaduti e non pagati per importi di 1.500 euro

05

Procedure cautelari e/o esecutive: sospensione

Durante il periodo di sospensione l’Agenzia non può attivare alcuna procedura cautelare (esempio: fermo amministrativo o ipoteca) o esecutiva (esempio: pignoramento)

06

Fino al 31 maggio sono sospese le azioni di recupero, cautelari ed esecutive, dei carichi affidati alla riscossione e pertanto, fino a questa data, Agenzia delle entrate-Riscossione non può procedere all’iscrizione di fermi amministrativi (anche se il preavviso è stato notificato prima dell’8 marzo) e neanche alle iscrizioni di ipoteche

07

Necessità di cancellare un fermo amministrativo già iscritto

Durante il periodo di sospensione previsto dal Decreto (8/3 – 31/5), è comunque possibile pagare integralmente il debito oggetto di fermo amministrativo per ottenerne la cancellazione

08

Ripresa dei versamenti entro 30-06-2020 con possibilità di rateazione

I versamenti non effettuati perché i termini sono stati sospesi dal decreto devo pagarli entro il 30 giugno in unica soluzione.

Tuttavia, per le cartelle di pagamento che scadono nel periodo di sospensione (8/3 – 31/5) puoi richiedere una rateizzazione. Per evitare di far attivare le procedure di recupero previste per legge, è necessario fare l’istanza all’Agenzia entro il 30 giugno 2020

03

 

La proroga dei versamenti da procedure di rottamazione e “saldo e stralcio”

Il comma 3 dell’articolo 68 differisce al 31 maggio 2020 il termine di pagamento:

  • della rata, in scadenza lo scorso 28 febbraio 2020, delle somme dovute a titolo di definizione agevolata delle cartelle di pagamento (c.d. rottamazione), nelle sue varie edizioni;
  • della rata, che scadeva il 31 marzo 2020, delle somme dovute a titolo di “saldo e stralcio” delle cartelle (contribuenti in grave e comprovata difficoltà economica).

Nella tabella che segue, le precisazioni emanate con le faq dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.

Argomento

Risposta

Rif.

Differimento rata rottamazione in scadenza al 28 febbraio 2020

Il Decreto ha differito la scadenza della rata del 28 febbraio 2020 della c.d. “Rottamazione-ter” al 31 maggio 2020

09

Si paga la rata della “rottamazione ter” in scadenza a maggio

il Decreto il decreto non ha modificato il termine di pagamento della rata di maggio della “Rottamazione ter” che deve essere pagata entro il 31 dello stesso mese per non perdere i benefici della rottamazione

10

Differimento rata “saldo e stralcio” in scadenza il 31 marzo 2020

Il Decreto ha differito al 31 maggio 2020 anche la rata in scadenza il 31 marzo 2020 del “Saldo e stralcio”

11

 

Le proroghe per il contenzioso

L’articolo 83 del decreto “Cura Italia” dispone la sospensione dei termini processuali per il compimento di qualsiasi atto nel processo tributario per il periodo dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020.

In particolare, la sospensione opera sia per la notifica del ricorso che per l’eventuale procedura di reclamo/mediazione.

L’Agenzia delle entrate ha diramato apposite istruzioni con le circolari n. 5/E/2020 e n. 6/E/2020 per il corretto computo dei termini e per lo svolgimento dell’eventuale fase del contraddittorio “a distanza”, ove si fosse proposta istanza di accertamento con adesione.

Per tali fattispecie è consigliabile, per chi fosse interessato, rivolgersi direttamente allo Studio per concordare le necessarie strategie.

A titolo esemplificativo, proponiamo due esempi che fanno chiarezza sull’applicazione del periodo di sospensione (dal 9 marzo al 15 aprile) nel caso di diretta proposizione del ricorso e di attivazione della fase di accertamento con adesione.

Descrizione

Data

Note

Notifica dell’avviso accertamento

(da impugnare entro 60 giorni)

10 febbraio 2020

 

Inizio del termine di sospensione

9 marzo 2020

Sono trascorsi 27 giorni dalla notifica

Fine del termine di sospensione

15 aprile 2020

Riprendono a decorrere i termini dal 16 aprile 2020

Scadenza del termine per il ricorso o per la presentazione dell’istanza di accertamento con adesione

18 maggio 2020

Qui scadono i 60 giorni complessivi, di cui 27 prima della sospensiva, 15 residui di aprile e 18 di maggio

 

DESCRIZIONE

DATA

NOTE

Notifica dell’avviso di accertamento

(da impugnare entro 60 giorni)

21 gennaio 2020

 

Presentazione istanza di accertamento con adesione (che concede 90 giorni in più)

20 febbraio 2020

Sono trascorsi 30 giorni dalla notifica dell’avviso. Ne residuano 90 + 30

Inizio del termine di sospensione

9 marzo 2020

Sono trascorsi 17 giorni dei complessivi 90 per l’accertamento con adesione

Fine del termine di sospensione

15 aprile 2020

Riprendono a decorrere i termini dal 16 aprile 2020

Termine ultimo per adesione o ricorso

27 luglio 2020

Termine derivante computando i 73 giorni residui (dei 90) ed i 30 giorni residui (dei 60)