08 Apr DALLO SCORSO 20 MARZO È LIBERA LA CONSULTAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE PER I CONSUMATORI FINALI
Con il recente provvedimento direttoriale n. 105669/2024 dello scorso 8 marzo 2024 – decorrente dal successivo 20 marzo 2024 – l’Agenzia delle entrate apporta rilevanti modifiche al precedente provvedimento direttoriale n. 433608 del 24 novembre 2022.
Quest’ultimo provvedimento, peraltro, aveva:
- sostituito integralmente le disposizioni dell’originario provvedimento direttoriale del 30 aprile 2018 con il quale erano state disciplinate le regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio (SdI), nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1, D.Lgs. 127/2015;
- disciplinato i servizi che l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti, e degli intermediari appositamente delegati, al fine di agevolarli nell’adempimento degli obblighi in materia di fatturazione elettronica.
Tra questi, è prevista una specifica funzionalità, resa disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, che consente agli operatori Iva – o ai loro intermediari nonché ai consumatori finali, la consultazione e l’acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, previa adesione espressa al servizio. Detta adesione era necessaria in base a quanto previsto dal citato articolo 1, D.Lgs. 127/2015 che al comma 3 disponeva che le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali fossero rese disponibili, su richiesta, a questi ultimi dai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
Con la successiva modifica introdotta dall’articolo 4-quinquies, comma 4, D.L. 145/2023 (convertito con modificazioni dalla L. 191/2023) il Legislatore elimina la necessità di una espressa richiesta di consultazione da parte del contribuente consumatore finale.
In forza, quindi, delle modifiche apportate dal recente provvedimento:
“Il cessionario/committente consumatore finale ovvero il soggetto, diverso da persona fisica, non titolare di partita Iva, [liberamente] accede al servizio di consultazione delle fatture elettroniche ricevute all’interno dell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate. Le fatture elettroniche sono messe a disposizione in consultazione dall’Agenzia in qualità di titolare del trattamento. Le fatture elettroniche trasmesse al SdI sono disponibili nella citata area riservata sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del SdI, mentre i “dati fattura” di cui al punto 1.2 sono disponibili fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento”. |
Oltre all’eliminazione della preventiva adesione al servizio è stato quindi previsto che:
- i file delle FE siano resi disponibili in un’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate sino al 31 dicembre del 2° anno successivo a quello di ricezione del documento da parte del SdI;
- i cosiddetti “dati fattura” (quelli rilevanti ai sensi dell’articolo 21, D.P.R. 633/1972 a eccezione di quelli relativi a natura, qualità e quantità) restino a disposizione sino al 31 dicembre dell’8° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento.