Decorre dal 1° agosto 2023 la sospensione feriale dei termini - Studio Bogoni - Consulenza fiscale e societaria
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Decorre dal 1° agosto 2023 la sospensione feriale dei termini

Anche per il 2023, decorre dal 1° agosto il c.d. “periodo feriale”, ovvero il lasso temporale durante il quale, ai sensi della L. 742/1969, si determina la sospensione dei termini relativi ai procedimenti di giustizia civile, amministrativa e tributaria.

Secondo la norma, il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

 

Ne consegue che:

  • i termini già decorsi prima di tale periodo si interrompono e restano sospesi sino al 31 agosto compreso;
  • i termini che decorrono durante tale periodo sono di fatto differiti al 1° settembre.

 

La sospensione, tuttavia, non opera per tutti gli adempimenti; è quindi necessario avere ben chiari quali siano quelli sospesi e soprattutto quelli che non lo sono.

Termini sospesi

Proposizione ricorso e reclamo
Costituzione in giudizio (presentazione del ricorso alla Commissione Tributaria)
Deposito di memorie e documenti
Proposizione appello
Definizione degli atti in acquiescenza
Definizione delle sole sanzioni in misura ridotta, proseguendo la lite sul tributo, oppure definizione dell’atto di contestazione o irrogazione delle sanzioni

 

Strettamente dipendenti e connessi alla sospensione dei termini processuali sono anche gli istituti della definizione agevolata delle sanzioni e della rinuncia all’impugnazione, rispettivamente disciplinati dall’articolo 17, comma 2, D.Lgs. 472/1997 e dall’articolo 15, D.Lgs. 218/1997, norme che riconnettono gli effetti premiali ivi contenuti alla circostanza che il pagamento intervenga “entro i termini di proposizione del ricorso”.

Pertanto, la sospensione dei termini processuali e il conseguente “slittamento” dell’eventuale proposizione del gravame, consente al contribuente di disporre di ulteriori 31 giorni per effettuare i pagamenti utili alla definizione della controversia.

 Accertamento con adesione

La presentazione dell’istanza di accertamento con adesione comporta la proroga di 90 giorni del termine per l’impugnazione dell’atto in relazione al quale si intende contrattare un’adesione: la sospensione feriale esplica i propri effetti anche in relazione alla procedura di accertamento con adesione.

Infatti, per risolvere una disputa giurisprudenziale che aveva reso dubbia l’applicabilità della sospensione feriale, con l’articolo 7-quater, D.L. 193/2016 è stato previsto che i termini di sospensione dell’accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell’attività giurisdizionale.

Si tratta pertanto di una sospensione automatica, i cui effetti si verificano a prescindere dall’esito del contraddittorio e dell’eventuale perfezionamento o meno dell’adesione.

Controlli automatizzati

Il Legislatore ha introdotto, attraverso l’articolo 7-quater, comma 17, D.L. 193/2016, la sospensione, dal 1° agosto al 4 settembre, dei termini di 30 giorni previsti per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici, dei controlli formali e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.

Pertanto, godono della sospensione i seguenti atti:

Comunicazioni/avvisi bonari relativi alle liquidazioni delle dichiarazioni, ex articoli 36-bis, D.P.R. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. 633/1972 Comunicazioni relative al controllo formale della dichiarazione, ex articolo 36-ter, D.P.R. 600/1973 Esiti relativi alla liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata

 

Questa sospensione non va confusa con quella dei versamenti di imposte e contributi: questi, con riferimento alle scadenze che cadono nel periodo che va dal 1° al 20 agosto, slittano in blocco al 20 agosto (21 agosto quest’anno, in quanto il 20 cade di domenica).