Dichiarazione precompilata: entro il 18 marzo 2024 l'invio telematico dei dati da parte dei soggetti obbligati - Studio Bogoni - Consulenza fiscale e societaria
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Dichiarazione precompilata: entro il 18 marzo 2024 l’invio telematico dei dati da parte dei soggetti obbligati

Da alcuni anni l’Agenzia delle entrate rende disponibile il modello Redditi Persone Fisiche e il modello 730 precompilati sulla base dei dati che vengono inviati all’Anagrafe tributaria tramite i canali del Sistema Tessera Sanitaria (Sts) e degli appositi software di compilazione resi disponibili dall’Agenzia delle entrate per quanto riguarda gli altri soggetti obbligati alla comunicazione di specifici dati inerenti deduzioni dal reddito o detrazioni di imposta.

I soggetti obbligati alla trasmissione dei dati per la dichiarazione precompilata per il periodo di imposta 2023 entro il 18 marzo 2024 sono:

– le imprese assicuratrici;

– le forme pensionistiche complementari;

– i soggetti esercenti attività di servizi di pompe funebri;

– le Università statali e non statali;

– i soggetti che erogano rimborsi relativi alle spese universitarie;

– i soggetti che erogano rimborsi di alcuni oneri detraibili o deducibili;

– gli enti previdenziali;

– i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari;

– gli amministratori di condominio;

– le banche e le poste;

– gli asili nido pubblici e privati;

– le Onlus, le associazioni di promozione sociale, le fondazioni e associazioni riconosciute.

È disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate una apposita sezione dalla quale scaricare i software e le specifiche tecniche utili alla predisposizione delle comunicazioni telematiche:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/intermediari/comunicazioni/dati-per-la-dichiarazione-precompilata

 

Commentiamo nei seguenti 2 paragrafi le principali casistiche che possono interessare.

Gli interventi sulle parti comuni di edifici condominiali

Il provvedimento n. 19969/2017 dell’Agenzia delle entrate ha introdotto l’obbligo per gli amministratori di condominio in carica al 31 dicembre dell’anno di riferimento di comunicare telematicamente entro il 16 marzo dell’anno successivo le quote di detrazione Irpef/Ires fruibili dai singoli condomini per gli interventi di recupero edilizio, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, bonus barriere architettoniche, bonus mobili e bonus verde relativi alle parti comuni condominiali.

Gli amministratori di condominio devono, pertanto, recuperare i codici fiscali dei beneficiari delle spese sostenute (che possono non coincidere con i proprietari degli immobili del condominio, ad esempio se sono locatari, comodatari, titolari di diritti reali di godimento) per potere predisporre la comunicazione telematica.

Tale adempimento non sostituisce l’attestazione cartacea che l’amministratore deve rilasciare ai condomini relativa alla spesa complessiva sostenuta nell’anno precedente suddivisa per i millesimi riferibili a ciascuno di essi.

 

La comunicazione dei dati relativi alle erogazioni liberali ad associazioni e fondazioni

Il provvedimento n. 49889/2021 dell’Agenzia delle entrate ha previsto l’obbligo per le Onlus, le associazioni di promozione sociale, le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e per le associazioni e fondazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, di comunicare le erogazioni liberali in denaro deducibili/detraibili effettuate dalle persone fisiche di cui si conoscono i dati identificativi.

Il Decreto Mef del 3 febbraio 2021 ha previsto che l’obbligo di invio dei dati in esame riguarda i soli enti che hanno conseguito un ammontare di ricavi, rendite, proventi o entrate di ammontare superiore a 220.000 euro annui.