Disciplina transitoria applicabile a tutti i nuovi enti del terzo settore - Studio Bogoni - Consulenza fiscale e societaria
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Disciplina transitoria applicabile a tutti i nuovi enti del terzo settore

Con l’articolo 26, D.L. 73/2022 recante “Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali” (c.d. Decreto Semplificazioni Fiscali) vengono apportate modifiche all’articolo 104, D.Lgs. 117/2017 (il Codice del Terzo settore).

In particolare, viene aggiunto un ulteriore periodo al fine di prevedere che “Le disposizioni richiamate al primo periodo si applicano, a decorrere dall’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, agli enti del Terzo settore iscritti nel medesimo Registro”.

Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta. 

Il regime transitorio in vigore dal 1° gennaio 2018

L’articolo 104, comma 1, del Codice del Terzo settore, nella sua formulazione originaria, prevede che gli articoli 77, 78, 81, 82 e 83 e 84, comma 2 e 85, comma 7 nonché l’articolo 102, comma 1, lettere e), f) e g) si applicano a partire dal 1° gennaio 2018:

  • alle Onlus di cui all’articolo 10, D.Lgs. 460/1997;
  • alle Odv di cui alla Legge quadro 266/1991;
  • alle Aps di cui alla Legge quadro 383/2000,

in via transitoria, fino alla fine del periodo d’imposta nel quale le restanti disposizioni del titolo X entreranno in vigore, secondo quanto indicato al successivo comma 2.

Il comma 2 stabilisce, appunto, che le disposizioni del titolo X, salvo quanto previsto al comma 1, si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts) a decorrere dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea di cui all’articolo 101 comma 10 e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto Registro.

Deve in proposito osservarsi che delle disposizioni che sarebbero dovute entrare in vigore fin dal lontano 2018, ancora molte non sono ad oggi ancora operative attesa la mancata emanazione dei rispettivi decreti di attuazione. Stiamo parlando delle previsioni che riguardano i titoli di solidarietà di cui all’articolo 77, il prestito sociale o social lending di cui all’articolo 78 e il social bonus di cui al successivo articolo 81. Per la verità in relazione a quest’ultima agevolazione (social bonus) è stato già firmato in data 7 dicembre 2021 il decreto ministeriale che, tuttavia, non risulta a oggi ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Pienamente operative, fin dal 1° gennaio 2018, risultano invece le disposizioni in tema di agevolazioni riguardanti le imposte indirette cosiddette “secondarie” (imposte di registro, ipotecarie, catastali, di bollo, etc.) di cui all’articolo 82, nonché quelle che riguardano le deduzioni e le detrazioni per erogazioni liberali di cui all’articolo 83.

Le agevolazioni previste per il periodo transitorio

Articolo Argomento
Articolo 77 Titoli di solidarietà
Articolo 78 Regime fiscale del social lending
Articolo 81 Social bonus
Articolo 82 Disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali
Articolo 83 Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali
Articolo 84, comma 2 Esenzione Ires immobili “istituzionali” ODV
Articolo 85, comma 7 Esenzione Ires immobili “istituzionali” APS
Articolo 102, comma 1, lettera e), f), g) Abrogazioni

e) articolo 100, comma 2, lettera l), Tuir – Oneri di utilità sociale

f) articolo 15, comma 1, lettera i-quarter), Tuir – Detrazioni per oneri

e) articolo 15, comma 1, lettera i-bis), Tuir – Detrazioni per oneri