ENTRO 16 MARZO 2022 L’INVIO DEI DATI DELLA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA RELATIVI AL 2021 - Studio Bogoni - Consulenza fiscale e societaria
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ENTRO 16 MARZO 2022 L’INVIO DEI DATI DELLA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA RELATIVI AL 2021

Da alcuni anni l’Agenzia delle entrate rende disponibile il modello Redditi Persone Fisiche e il modello 730 precompilati sulla base dei dati che vengono inviati all’Anagrafe tributaria tramite i canali del Sistema Tessera Sanitaria e degli appositi software di compilazione resi disponibili dall’Agenzia delle entrate per quanto riguarda gli altri soggetti obbligati.

Riepilogando, gli altri soggetti obbligati alla trasmissione dei dati per la dichiarazione precompilata per il periodo di imposta 2021 entro il 16 marzo 2022 sono:

  • le imprese assicuratrici;
  • le forme pensionistiche complementari;
  • i soggetti esercenti attività di servizi di pompe funebri;
  • le università statali e non statali;
  • i soggetti che erogano rimborsi relativi alle spese universitarie;
  • i soggetti che erogano rimborsi di alcuni oneri detraibili o deducibili;
  • gli enti previdenziali;
  • i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari;
  • gli amministratori di condominio;
  • le banche e le poste;
  • gli asili nido pubblici e privati;
  • le Onlus, le associazioni di promozione sociale, le fondazioni e associazioni riconosciute.

 

È disponibile al link https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/imprese/comunicazioni/dati-per-la-dichiarazione-precompilata una apposita sezione dalla quale scaricare i software e le specifiche tecniche utili alla predisposizione delle comunicazioni telematiche.

 

La comunicazione telematica degli interventi sugli immobili condominiali

Il provvedimento n. 19969/2017 dell’Agenzia delle entrate ha introdotto l’obbligo per gli amministratori di condominio in carica al 31 dicembre dell’anno di riferimento di comunicare telematicamente entro il 16 marzo dell’anno successivo le quote di detrazione Irpef/Ires fruibili dai singoli condomini per gli interventi di recupero edilizio, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, bonus facciate, bonus mobili e bonus verde relativi alle parti comuni condominiali.

Il provvedimento n. 49885/2021 dell’Agenzia delle entrate ha modificato le specifiche tecniche precedentemente approvate e aggiornato la tipologia degli interventi oggetto di comunicazione.

Gli amministratori di condominio devono, pertanto, recuperare i codici fiscali dei beneficiari delle spese sostenute (che possono non coincidere con i proprietari degli immobili del condominio, ad esempio se sono locatari, comodatari, titolari di diritti reali di godimento) per potere predisporre la comunicazione telematica. Tale adempimento non sostituisce l’attestazione cartacea che l’amministratore deve rilasciare ai condomini relativa alla spesa complessiva sostenuta nell’anno precedente suddivisa per i millesimi riferibili a ciascuno di essi.

 La comunicazione dei dati relativi alle erogazioni liberali ad associazioni e fondazioni

Il provvedimento n. 49889/2021 dell’Agenzia delle entrate ha previsto l’obbligo a decorrere dal periodo di imposta 2021 per le Onlus, le associazioni di promozione sociale, le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e per le associazioni e fondazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, di comunicare le erogazioni liberali in denaro deducibili / detraibili effettuate dalle persone fisiche di cui si conoscono i dati identificativi.

Il Decreto del Mef del 3 febbraio 2021 ha previsto che l’obbligo di invio dei dati in esame riguardi gli enti che nel periodo di imposta 2021 hanno conseguito un ammontare di ricavi, rendite, proventi o entrate di ammontare superiore a 1.000.000 di euro.

A decorrere dal periodo di imposta 2022 l’obbligo di invio dei dati sarà ampliato agli enti che hanno conseguito un ammontare di ricavi, rendite, proventi o entrate di ammontare superiore a 220.000 euro.

Facoltativa la comunicazione per le spese di istruzione diverse da quelle universitarie

Il Decreto del Mef del 10 agosto 2020 ha fornito le istruzioni per la trasmissione delle informazioni sulle spese per l’istruzione diverse da quelle universitarie. I soggetti interessati all’invio sono quelli che fanno parte del Sistema nazionale di istruzione: le scuole statali e paritarie private e degli enti locali. La comunicazione è facoltativa per i periodi di imposta 2020 e 2021 e sarà obbligatoria a decorrere dal periodo di imposta 2022.