Facoltà di allungare a 10 anni l'utilizzo dei crediti derivanti da superbonus 110%, sismabonus ordinario e bonus eliminazione barriere architettoniche - Studio Bogoni - Consulenza fiscale e societaria
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Facoltà di allungare a 10 anni l’utilizzo dei crediti derivanti da superbonus 110%, sismabonus ordinario e bonus eliminazione barriere architettoniche

L’articolo 9, comma 4, D.L. n.176/2022 (così come modificato dalla L. 38/2023) prevede che i crediti di imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023 e non ancora utilizzati possano essere fruiti in dieci rate annuali di pari importo, in luogo dell’originaria rateazione prevista normativamente.

Trattasi dei crediti derivanti dall’esercizio di un’opzione già esercitata derivanti dai seguenti interventi:

  • superbonus 110% di cui all’articolo 119, D.L. 34/2020;
  • bonus eliminazione barriere architettoniche 75% di cui all’articolo 119-ter,L. 34/2020;
  • sismabonus con le aliquote ordinarie di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies,L. 63/2013.

La comunicazione di utilizzo dei crediti fiscali in 10 anni anziché nella tempistica originaria dovrà essere spedita tramite il servizio web denominato “Piattaforma cessione crediti” direttamente dal fornitore o dal cessionario titolare dei crediti.

 L’ambito oggettivo di applicazione dell’allungamento della tempistica di utilizzo dei crediti

La quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti di imposta non utilizzati in compensazione nel modello F24 può essere ripartita in 10 rate annuali di pari importo, decorrenti dall’anno successivo a quello di riferimento della rata originaria.

La ripartizione può essere effettuata:

  • per gli interventi di cui all’articolo 119, D.L. 34/2020 per la quota residua delle rate dei crediti riferite agli anni 2022 e seguenti, solamente per le comunicazioni dell’opzione spedite all’Agenzia delle entrate fino al 31 ottobre 2022;
  • per gli interventi di cui all’articolo 119, D.L. 34/2020 per la quota residua delle rate dei crediti riferite agli anni 2023 e seguenti, solamente per le comunicazioni dell’opzione spedite all’Agenzia delle entrate dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023;
  • per gli interventi di cui all’articolo 119-ter,L. 34/2020 e di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies per la quota residua delle rate dei crediti riferite agli anni 2023 e seguenti, per le comunicazioni dell’opzione spedite all’Agenzia delle entrate fino al 31 marzo 2023.

Le nuove rate derivanti dalla fruizione dei crediti residui in 10 rate annuali non potranno essere cedute ad altri soggetti. La comunicazione, una volta inviata, non potrà più essere rettificata o annullata.

 

La comunicazione all’Agenzia delle entrate per la fruizione decennale dei crediti in commento può essere già inviata dal fornitore o dal cessionario titolare dei crediti per il tramite della “Piattaforma cessione crediti” dallo scorso 2 maggio 2023. Nel caso in cui, invece, ci si voglia avvalere di un intermediario con delega alla consultazione del cassetto fiscale del titolare dei crediti, la comunicazione per la fruizione decennale dei crediti potrà essere inviata dal prossimo 3 luglio 2023.

 

La gestione dei crediti derivanti da sconto in fattura o da cessione del credito

È opportuno ricordare che il credito deve essere obbligatoriamente utilizzato per la quota annuale spettante entro la fine del periodo di imposta di competenza del credito stesso. Non è possibile, diversamente da altri crediti di imposta, il riporto degli importi residui oltre il periodo di utilizzo obbligatorio del credito. Ad esempio, la rata annuale 2023 di un credito non utilizzata entro il 31 dicembre 2023 sarà definitivamente persa.

È disponibile al link:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2243387/Manuale_Utente+Piattaforma+cessione+crediti.pdf

una guida dell’Agenzia delle entrate all’utilizzo della piattaforma cessione crediti, aggiornata a maggio 2023.

 

L’articolo 9, comma 4, D.L. 176/2022 ha introdotto, per i soggetti che prevedono di non avere capacità per assorbire in compensazione tramite modello F24 l’importo totale delle rate annuali dei crediti derivanti da sconto in fattura o da cessioni, la possibilità di dilazionare l’utilizzo in 10 rate annuali anziché nella tempistica originaria (4 o 5 rate annuali).

 

Esempio

La società Vannoni Srl ha acquistato a febbraio 2023 un credito di 105.600 euro derivante da un intervento antisismico su una villetta con spese sostenute nell’anno 2022 dal sig. Pachera Luca, che è il beneficiario originario della detrazione relativa al superbonus 110%.

L’utilizzo del credito acquistato dalla Vannoni Srl è possibile con le seguenti tempistiche:

  • dal 10 marzo 2023 (la comunicazione telematica dell’acquisto del credito è stata fatta il 24 febbraio 2023) per 26.400 euro;
  • dal 1° gennaio 2024 per 26.400 euro;
  • dal 1° gennaio 2025 per 26.400 euro;
  • dal 1° gennaio 2026 per 26.400 euro.

La società Vannoni Srl nel mese di giugno 2023 stima di avere capacità di utilizzo del credito nel modello F24 per complessivi 21.000 euro entro il 31 dicembre 2023. Pertanto, intende fruire della nuova facoltà di splittare l’utilizzo in compensazione dell’importo di 5.400 euro in 10 rate annuali dal 2024 al 2033 di 540 euro cadauna.

Il legale rappresentante della Vannoni Srl accede alla piattaforma cessione crediti per il tramite di Fisconline e comunica all’Agenzia delle entrate irrevocabilmente l’utilizzo decennale (dal 2024 al 2033) della quota di 5.400 euro in rate annuali di 540 euro cadauna.

Negli anni successivi potrà, eventualmente, essere fatta la comunicazione per i crediti di competenza del 2024, 2025 e 2026.