FATTURA ELETTRONICA SOSTITUTIVA DEL CORRISPETTIVO TELEMATICO SOLO CON INDICAZIONE DI TUTTI I DATI OBBLIGATORI - Studio Bogoni - Consulenza fiscale e societaria
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FATTURA ELETTRONICA SOSTITUTIVA DEL CORRISPETTIVO TELEMATICO SOLO CON INDICAZIONE DI TUTTI I DATI OBBLIGATORI

L’Agenzia delle entrate con la risposta a interpello n. 378 del 14 luglio 2022 ha chiarito che, laddove il cedente di un bene o il prestatore di un servizio riconducibile tra le attività di commercio al minuto o attività assimilate intenda volontariamente emettere fattura elettronica nel caso in cui il committente non faccia esplicita richiesta della fattura, al posto della memorizzazione dell’operazione mediante corrispettivo telematico, è necessario che nel file XML della fattura trasmesso al Sistema di Interscambio sia indicato il codice fiscale del cessionario/committente.

 

L’emissione della fattura elettronica per le operazioni per cui trattasi di una facoltà

L’articolo 21, comma 1, D.P.R. 633/1972 detta il principio secondo cui per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette la fattura o assicura che la stessa sia emessa per suo conto dal cessionario o dal committente ovvero da un terzo.

Solo nelle ipotesi tipizzate dall’articolo 22, D.P.R. 633/1972 è possibile avvalersi di strumenti diversi dalle fatture elettroniche (ricevute, scontrini fiscali o memorizzazione corrispettivi telematici). Nell’ambito di queste casistiche di emissione di strumenti diversi dalla fattura elettronica, però, vi sono delle situazioni laddove l’emissione della fattura costituisce il documento che giustifica l’operazione, nei seguenti casi:

  • se il cliente ne richiede l’emissione al cedente/prestatore;
  • se il cedente/prestatore evidenzia la sua intenzione di emettere fattura e il cliente non evidenzia una volontà contraria.

L’Agenzia delle entrate ha chiarito con la risposta a interpello n. 378/E/2022, riprendendo alcuni aspetti già commentati nella risposta a interpello n. 324/E/2020, che l’emissione facoltativa della fattura elettronica necessita che il documento XML rechi tutti gli elementi obbligatoriamente previsti dall’articolo 21, comma 1, D.P.R. 633/1972, ovvero in ipotesi di fattura semplificata, gli elementi previsti dall’articolo 21-bis, comma 1, D.P.R. 633/1972.

 

Il principio espresso dall’Agenzia

 

Non vi è, pertanto, alcuna differenza tra le casistiche obbligatorie di emissione della fattura elettronica e quelle in cui l’emissione della stessa rappresenta una facoltà e non un obbligo.

 

In particolare, devono essere rispettate le regole tecniche e procedurali stabilite dal provvedimento n. 89757/2018 (e successive modifiche) tra le quali figurano:

  1. a) la corretta individuazione del committente/cessionario;
  2. b) l’indicazione del numero di partita Iva o del codice fiscale del committente/cessionario.

Relativamente al quesito formulato oggetto della risposta a interpello n. 378/E/2022, l’Agenzia delle entrate afferma che è possibile documentare i corrispettivi percepiti mediante l’emissione di una fattura elettronica da inviare al Sistema di Interscambio (sostitutiva della memorizzazione e dell’invio telematico dei corrispettivi). E’ però obbligatorio che nel documento fattura sia indicato il codice fiscale del cessionario/committente consumatore, che deve essere necessariamente acquisito.

 

L’Agenzia delle entrate, infine, ricorda una norma di carattere generale: la fatturazione elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio non soffre più di deroghe di carattere soggettivo, applicandosi a tutti coloro che svolgono attività di impresa, arti o professioni. Gli unici titolari di partita Iva per i quali è consentita ancora (solo fino al 31 dicembre 2023) l’emissione delle fatture in formato “cartaceo” sono i contribuenti aderenti al regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89 della L. 190/2014 che hanno conseguito ricavi o percepito compensi ragguagliati ad anno nel periodo di imposta 2021, inferiori a 25.000 euro.