Fattura IVA sempre assolta con il reverse per le operazioni territorialmente rilevanti in Italia rese da soggetto estero non stabilito - Studio Bogoni - Consulenza fiscale e societaria
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Fattura IVA sempre assolta con il reverse per le operazioni territorialmente rilevanti in Italia rese da soggetto estero non stabilito

Con la risposta a interpello n. 549 del 19 agosto 2021 l’Agenzia delle entrate ribadisce il principio per cui nel caso di:

  • servizio territorialmente rilevante in Italia;
  • reso da un soggetto passivo estero non stabilito in Italia (prestatore);
  • a un soggetto passivo stabilito in Italia (committente),

l’imposta va necessariamente assolta dal committente attraverso l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile (o reverse charge).

Tale soluzione, dai riflessi decisamente operativi, deriva dalla presenza nel nostro ordinamento Iva interno della disposizione contenuta nel comma 2 dell’articolo 17, D.P.R. 633/1972 secondo la quale:

Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i soggetti indicati all’articolo 7 ter, comma 2, lettere b) e c), sono adempiuti dai cessionari o committenti. Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427”.

Va tenuto presente che un soggetto passivo non residente che opera in Italia ha diverse opzioni per poter assolvere agli adempimenti previsti nel nostro Paese:

  1. nominare un rappresentante fiscale in Italia;
  2. identificarsi direttamente (nel solo caso di soggetti comunitari o di soggetti di paesi extra-Ue con i quali sussistono specifici rapporti di reciprocità con il nostro Paese);
  3. istituire una stabile organizzazione in Italia.

A parte quest’ultima opzione (l’esistenza di una stabile organizzazione in Italia mette il soggetto passivo estero sullo stesso piano di un soggetto passivo residente in Italia), nella prima e seconda ipotesi sopra elencate (rappresentante fiscale e identificazione diretta) il soggetto estero mantiene la natura di soggetto non residente in Italia.

Da ciò ne consegue, secondo quanto espresso dall’Agenzia delle entrate nella recente risposta a interpello n. 549/E/2021, che l’Iva relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in Italia, effettuate da un cedente o prestatore “estero” nei confronti di un committente o cessionario “italiano”, è assolta da quest’ultimo tramite il meccanismo dell’inversione contabile (o reverse charge); e questo anche se il cedente o prestatore “estero” è identificato, ai fini Iva, in Italia, mediante l’identificazione diretta o la nomina di un rappresentante fiscale (su questo punto si vedano anche le circolari n. 14/2010 e n. 36/2010 quesito n. 31, la risoluzione n. 21/E/2015).

Merita infine attenzione la precisazione fornita in chiusura dallo stesso documento di prassi e che attiene alle diverse modalità attraverso le quali viene attuato il sistema dell’inversione contabile a seconda che il fornitore estero sia un soggetto passivo Iva:

  • stabilito fuori dall’UE;
  • stabilito nella UE.

Nel primo caso il soggetto estero non stabilito nella UE dovrà emettere un documento con la propria posizione extracomunitaria e spetterà al committente italiano assolvere l’imposta in Italia mediante un’autofattura cartacea che risulta quindi esclusa dall’obbligo di fatturazione elettronica e che andrà riepilogata nella comunicazione delle operazioni transfrontaliere (esterometro).

Nel caso invece di soggetto passivo stabilito ai fini Iva in uno Stato UE, è il committente italiano che deve adempiere agli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47, D.L. 331/1993, integrando con l’Iva “italiana” ai sensi dell’articolo 17, comma 2 secondo periodo del decreto Iva la fattura ricevuta senza addebito dell’imposta, e annotarla nei propri registri acquisti e vendite. Anche quest’ultima fattura sarà cartacea in quanto esclusa dall’obbligo di fatturazione elettronica mentre dovrà essere comunicata nell’esterometro (e nel modello INTRA-2 ma solo al superamento delle soglie di rilevanza e sempre che l’adempimento non sia già stato assolto dalla posizione Iva italiana del soggetto estero).