I limiti per la segnalazione qualificata delle imprese in crisi: le indicazioni dell'INAIL - Studio Bogoni - Consulenza fiscale e societaria
20668
post-template-default,single,single-post,postid-20668,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-13.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive

I limiti per la segnalazione qualificata delle imprese in crisi: le indicazioni dell’INAIL

La riforma delle procedure concorsuali (veicolata dal D.Lgs. 14/2019, più volte modificato) impone da parte di taluni enti pubblici l’obbligo di segnalare la presenza di elementi che evidenziano uno stato di crisi dell’impresa, affinché l’impresa stessa possa attivare le opportune procedure volte a correggere lo stato di squilibrio.

In particolare, con la recente circolare n. 28 del 16 giugno 2023 l’Inail ha dato le proprie indicazioni operative circa tale previsione in relazione ai debiti dei contribuenti nei confronti dell’istituto assicurativo nazionale.

 

Segnalazione dei creditori pubblici qualificati

I creditori pubblici qualificati che sono tenuti a segnalare tramite pec (o, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all’indirizzo risultante dall’anagrafe tributaria) all’imprenditore e, se presente, all’organo di controllo della società, la presenza di indizi di crisi, sono:

  • l’Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps);
  • l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail);
  • l’Agenzia delle entrate;
  • l’Agenzia delle entrate-Riscossione.

A seguito del ricevimento delle predette segnalazioni, gli imprenditori e gli organi di controllo sono tenuti, in base al Codice della crisi, ad assumere iniziative per il rientro dell’esposizione debitoria, anche accedendo, in maniera facoltativa, alle misure di composizione negoziata previste dallo stesso Codice. Si tratta quindi di segnalazioni tutt’altro che irrilevanti, in quanto un’inerzia da parte dell’imprenditore e dell’organo di controllo porteranno certamente ad una loro responsabilità nel caso di deriva concorsuale dell’impresa/società.

Per ciascuno di tali soggetti sono previsti specifici parametri da verificare per l’invio della segnalazione.

 

L’obbligo di segnalazione a carico

In questa sede di pone l’attenzione, in particolare, sui limiti previsti per l’INAIL, oggetto dei recenti chiarimenti forniti con la circolare in commento, in relazione all’obbligo di segnalazione a carico dell’istituto imposto dall’articolo 6, D.L. 83/2022.

Il codice della crisi imposte all’Inail di inviare una segnalazione all’impresa in presenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre novanta giorni e non versato, superiore all’importo di 5.000 euro.

La segnalazione, per espressa previsione normativa, è inviata quindi solo agli imprenditori, come individuati dall’articolo 2082, cod. civ, soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel Registro Imprese, qualora vi sia un debito riferito a premi assicurativi e ad accessori superiore a 5.000 euro scaduto da più di 90 giorni.

La segnalazione non è inviata se il debito, al verificarsi delle condizioni sopra richiamate, è stato già iscritto a ruolo; in tale ultima ipotesi, infatti, è l’Agenzia delle entrate-Riscossione che effettua la segnalazione in presenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori, per le imprese individuali, all’importo di 100.000 euro, per le società di persone, all’importo di 200.000 euro e, per le altre società, all’importo di 500.000 euro.

La segnalazione è inviata entro 60 giorni decorrenti dal verificarsi dei suddetti requisiti.

L’obbligo di segnalazione si applica all’Inail, in relazione ai debiti accertati a decorrere dal 15 luglio 2022, data di entrata in vigore del codice della crisi.

Nella circolare si legge come le segnalazioni vengono inviate dall’Inail con cadenza mensile a partire dal mese di giugno 2023 con operazione centralizzata a cura della Direzione centrale organizzazione digitale.