Il deposito nel Runts dei bilanci Ets relativi al periodo d'imposta 2021 - Studio Bogoni - Consulenza fiscale e societaria
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Il deposito nel Runts dei bilanci Ets relativi al periodo d’imposta 2021

Con l’approvazione dei bilanci relativi al periodo d’imposta 2021 i nuovi Enti del Terzo settore (i cosiddetti Ets) si stanno confrontando per la prima volta con i nuovi schemi di bilancio introdotti dal D.M. 39 del 5 marzo 2020 (pubblicato nella G.U. 102 del 18 aprile 2020), in applicazione della previsione contenuta nell’articolo 13, comma 2, D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore o Cts).

Articolo 3, D.M. 5 marzo 2020

“Le disposizioni da esso recate si applicano a partire dalla redazione del bilancio relativo al primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data della pubblicazione”.

 

Nell’attesa, quindi, che il processo di iscrizione avviato nello scorso mese di novembre 2021 si completi per quanti decideranno di iscriversi spontaneamente nel Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), questo obbligo di adozione dei nuovi schemi con riferimento al periodo d’imposta 2021 riguarda di fatto solo determinate categorie enti che possono già oggi qualificarsi come “Ets di diritto” e cioè:

  • organizzazioni di volontariato (Odv);
  • associazioni di promozione sociale (Aps);
  • organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus).

Quanto alle prime due categorie citate (Odv e Aps) stiamo ancora assistendo dallo scorso 23 novembre 2021 al processo di trasmigrazione automatica nel Runts dagli attuali registri regionali e nazionali che dovrebbe completarsi nella seconda metà del 2022, mentre, invece, con riferimento alle Onlus, il processo volontario di iscrizione che porterà alla scelta della specifica sezione del Runts nella quale dovranno collocarsi poteva iniziare dallo scorso 24 novembre 2021 ma potrà realizzarsi fino al 31 marzo dell’anno successivo a quello della intervenuta autorizzazione comunitaria sulla parte fiscale della Riforma del Terzo settore.

Nonostante, quindi, molte Onlus (associazioni, fondazioni, etc.) potrebbero non aver ancora confermato la propria decisione di intraprendere il percorso finalizzato all’iscrizione nel Runts assumendo di conseguenza la qualifica di Ets, il Ministero delle politiche sociali con la nota n. 19740 del 29 dicembre 2021 ha confermato anche per esse l’obbligo di adottare per il periodo d’imposta 2021 i nuovi schemi di bilancio obbligatori previsti per gli Ets.

Relativamente all’utilizzo dei nuovi schemi di bilancio si segnala che il recente Principio contabile Oic 35 approvato lo scorso mese di febbraio 2022, in un’ottica di semplificazione, ha precisato al § 18 che:

Tenuto conto del fatto che il principio è stato pubblicato ad inizio 2022, ma sarà applicabile ai bilanci chiusi o in corso al 31 dicembre 2021, il principio ha concesso inoltre le seguenti semplificazioni:

  1. al fine di evitare gli oneri legati alla riclassifica del bilancio 2020 in base ai nuovi schemi l’ente può decidere di non presentare il bilancio comparativo; …”.

Di conseguenza, Odv, Aps e Onlus dovranno preoccuparsi solo di riclassificare i dati relativi al periodo d’imposta 2021 e non anche quelli riferiti al precedente periodo 2020.

 

Il deposito dei bilanci 2021

Chiariti sommariamente gli aspetti relativi alle modalità di formazione del bilancio riferito al periodo d’imposta 2021 da sottoporre all’approvazione degli organi sociali, si poneva il tema del momento nel quale i citati enti dovessero procedere al suo successivo deposito nel Runts secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione introdotto con il D.M. 106 del 19 settembre 2020 considerato che l’articolo 48, comma 3, Cts prevede che “I rendiconti e i bilanci di cui agli articoli 13 e 14 e i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell’esercizio precedente devono essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno” ma che difficilmente tale tempistica potrà essere rispettata in considerazione dei ritardi che stanno caratterizzando l’avvio della Riforma.

A dipanare la questione è intervenuta la recentissima nota n. 5941 del 05 aprile 2022 con la quale Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto che “L’avvio, a partire dallo scorso 22 febbraio, dei procedimenti di verifica post – trasmigrazione riguardanti le Odv e le Aps iscritte nei preesistenti registri di settore è destinato ad impattare sull’effettiva agibilità dell’adempimento dell’obbligo di deposito presso il RUNTS del bilancio d’esercizio o del rendiconto per cassa”, ha opportunamente precisato che “Nell’attuale fase di prima applicazione, poiché il perfezionamento dell’iscrizione nel Runts, all’esito delle verifiche di cui al già citato articolo 54, comma 2 del Codice, di numerose Odv e Aps si concluderà verosimilmente dopo tale data, si deve escludere in via generale l’esigibilità di tale adempimento entro la data del 30 giugno 2022”.

In deroga alla richiamata scadenza normativamente prevista, il Ministero ravvisa comunque la necessità di procedere successivamente al deposito del bilancio 2021 posto che lo stesso contiene informazioni potenzialmente rilevanti ai fini della verifica della sussistenza di talune condizioni poste dal Cts, ed in considerazione del contributo che il deposito del bilancio fornisce alla concreta applicazione del principio di trasparenza.

Riportiamo, pertanto, di seguito i termini che secondo quanto previsto dal Ministero con la nota n. 5941/2022, Odv, Aps e Onlus dovranno osservare al fine di procedere al deposito dei bilanci relativi al periodo d’imposta 2021 e redatti secondo i nuovi schemi.

 

I termini del deposito del bilancio 2021

Odv e Aps Per le Odv e le Aps il deposito del bilancio 2021 dovrà avvenire entro 90 giorni conteggiati a partire dalla data di iscrizione al Runts (data che verrà ragionevolmente comunicata con decreto).
Onlus Per le Onlus – in conseguenza delle particolari regole di iscrizione nel Runts delineate nell’articolo 34 del D.M. 106/2020 (Regolamento di funzionamento del Runts) – qualora il bilancio 2021 non rientri tra quelli allegati alla domanda di iscrizione presentata entro il corrente anno (nel qual caso la pubblicazione sarà effettuata direttamente dall’ufficio), il deposito dovrà essere effettuato entro 90 giorni conteggiati a partire dalla data di iscrizione al Runts (data che verrà ragionevolmente comunicata con decreto).