Il Ministero del lavoro chiarisce la procedura di iscrizione al Runts per Ets riconosciuti e non - Studio Bogoni - Consulenza fiscale e societaria
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Il Ministero del lavoro chiarisce la procedura di iscrizione al Runts per Ets riconosciuti e non

Con la recente circolare n. 9 dello scorso 21 aprile 2022 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Mlps) fornisce finalmente agli Uffici territoriali del Runts gli attesi chiarimenti al fine di uniformare le procedure nei processi sia di trasmigrazione che di nuova iscrizione dei soggetti che andranno a popolare il nuovo Registro unico nazionale del Terzo settore.

Come detto in altra informativa presente nella circolare, la data di avvenuta iscrizione al Runts costituisce anche il riferimento temporale, per quegli enti (Odv, Aps e Onlus) che risultavano iscritti alla data del 22 novembre 2021 nei previgenti registri regionali e nazionali, dal quale decorrono i 90 giorni entro i quali si dovrà provvedere al deposito nel Runts del bilancio riferito al periodo d’imposta 2021 redatto secondo i nuovi schemi obbligatori ex D.M. 5 marzo 2020.

Vediamo, quindi, di riassumere alcuni importanti concetti richiamati dal recente documento di prassi, soprattutto con riferimento alla distinzione tra enti riconosciuti e non riconosciuti e ai corrispondenti poteri di verifica che spettano agli uffici del Runts e, nel primo caso, anche ai notai.

La distinzione tra enti riconosciuti e non

Il procedimento di iscrizione al Runts, quale procedimento a istanza di parte, prende avvio dalla presentazione della domanda effettuata, rispettivamente, ai sensi:

  • dell’articolo 47, D.Lgs. 117/2017 (di seguito “Cts”) per gli Ets che non hanno il riconoscimento della personalità giuridica e non intendono ottenerla (si parla dei cosiddetti Ets “non riconosciuti”);
  • dell’articolo 22 Cts per gli Ets in possesso della personalità giuridica o che intendono ottenerla nel momento dell’iscrizione al Runts (si parla dei cosiddetti Ets “riconosciuti”).

 

Gli Ets non riconosciuti

Ai sensi dell’articolo 47, Cts (si veda in proposito anche l’articolo 8, D.M. 106/2020), la presentazione della domanda di iscrizione viene effettuata dal legale rappresentante dell’ente oppure, su delega di quest’ultimo, dal rappresentante legale della rete associativa cui l’ente aderisce. In relazione al caso della Rete va ricordato quanto affermato nel § C2 della nota Mlps n. 18224 del 30 novembre 2021 e cioè “che la funzione di rappresentanza dei propri aderenti presso le pubbliche amministrazioni – che costituisce una peculiarità della rete associativa – può essere svolta anche a livello decentrato per il tramite del rappresentante legale dell’articolazione territoriale di riferimento, che quindi può presentare la richiesta di iscrizione al RUNTS in nome e per conto dell’ente aderente”.

Relativamente ai controlli successivi alla presentazione dell’istanza sarà l’ufficio del Runts (articolo 9, comma 3, D.M. 106/2020) ad accertare in primo luogo la regolarità formale dell’istanza, ovvero la presenza dei dati e delle informazioni necessarie nonché la completezza e correttezza della documentazione allegata. Successivamente l’ufficio dovrà accertare, sotto il profilo di legittimità, la sussistenza delle condizioni previste dal Cts ai fini dell’iscrizione: la conformità delle regole statutarie dell’ente alle norme inderogabili del Codice e la rispondenza delle caratteristiche dell’ente alla sezione nella quale si richiede l’iscrizione (a questo proposito si rinvia alla esauriente disamina contenuta nella circolare Mlps n. 20/2018 per quanto riguarda l’individuazione dei contenuti statutari minimi).

 Gli Ets riconosciuti

Con riferimento invece alle previsioni di cui all’articolo 22, Cts ovvero quella riferita agli Ets riconosciuti, la presentazione dell’istanza compete esclusivamente al notaio (con l’unica eccezione dell’ipotesi contenuta nell’articolo 22, comma 3 di cui si dirà oltre).

Si tratta di una modalità semplificata, alternativa al regime concessorio previsto dal D.P.R. 361/2000, che trova la propria ragione nel favore del legislatore nei confronti degli Ets; la personalità giuridica, con l’effetto dell’autonomia patrimoniale perfetta e della responsabilità giuridica limitata che produce è strumentale ad un più agevole svolgimento delle attività di interesse generale dell’ente e al miglior perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Sono diverse le situazioni che possono condurre all’iscrizione di un Ets riconosciuto e per ciascuna di esse la recente circolare Mlps n. 9/2022 fornisce specifiche indicazioni alle quali si rimanda.

Le casistiche

Casi Riferimenti normativi
·         enti di nuova costituzione che con l’iscrizione al Runts, oltre alla qualifica di Ets, intendano acquisire anche la personalità giuridica di diritto privato ·      articolo 22, comma 1, Cts

·      articolo 16, D.M. 106/2020

·         enti già dotati di personalità giuridica che intendono acquisire la qualifica di Ets ·      articolo 22, comma 1-bis, Cts

·      articolo 17, D.M. 106/2020

·         enti già iscritti al Runts, privi della personalità giuridica, che intendono acquisirla o associazioni non iscritte al Runts e non riconosciute, che intendono, oltre alla qualifica di Ets, acquisire, quale ulteriore effetto, la personalità giuridica ·      articolo 22, comma 1, Cts

·      articolo 18, D.M. 106/2020

 

La figura centrale nel processo di iscrizione ex articolo 22, Cts è certamente il notaio, al quale compete in via esclusiva, antecedentemente alla presentazione dell’istanza, la verifica circa “la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell’ente, ed in particolare dalle disposizioni del … Codice con riferimento alla sua natura di ente del Terzo settore“.

Tra queste la verifica che l’atto costitutivo e lo statuto siano conformi tanto alle disposizioni applicabili alla generalità degli Ets quanto a quelle recate dalla disciplina particolare applicabile alla specifica qualificazione che l’ente intende conseguire (Odv, Aps, etc.). La selezione della sezione dove l’ente dovrà essere iscritto, effettuata dal notaio attraverso il sistema telematico, non è infatti un’operazione meramente meccanica, ma piuttosto essa costituisce l’esito dello scrutinio condotto dal professionista, sotto la propria personale responsabilità, circa l’effettiva rispondenza degli assetti statutari alle previsioni recate dalle norme: che, ad esempio, le regolazioni organizzative contenute nello statuto di un ente che intende ottenere la qualificazione specifica – di Odv, di Aps, di ente filantropico costituito in forma associativa o la qualificazione di “semplice” associazione del Terzo settore – siano conformi alle previsioni codicistiche.

Aspetti oggetto di verifica da parte del notaio

  • modalità di costituzione
  • compiti e il funzionamento degli organi sociali
  • requisiti di accesso
  • caratteristiche di democraticità, di uguaglianza tra gli associati
  • elettività delle cariche sociali
  • diritti e i doveri degli associati
  • garanzie nei confronti di questi ultimi
  • corretta individuazione statutaria delle attività di interesse generale (Aig) che l’ente potrà svolgere
  • determinatezza dell’oggetto sociale
  • sussistenza del patrimonio minimo

Relativamente a quest’ultimo aspetto va osservato il differente regime giuridico introdotto dal Cts rispetto alla previsione contenuta nel D.P.R. 361/2000: mentre quest’ultima disposizione reca il concetto di “adeguatezza del patrimonio” rispetto alla realizzazione dello scopo individuato nell’atto costitutivo/statuto, rimettendone la valutazione alla discrezionalità della Pubblica Amministrazione competente, l’articolo 22, Cts introduce il diverso concetto di “patrimonio minimo”, il cui livello di sufficienza è predefinito dal Legislatore (15.000 euro per le associazioni e 30.000 euro per le fondazioni). La verifica circa la sussistenza del patrimonio minimo deve basarsi sulla consistenza del patrimonio nella sua interezza, comprensiva di tutte le sue componenti, inclusa, pertanto, l’eventuale parte eccedente la soglia minima legislativamente fissata.

L’attestazione del patrimonio minimo

Gli esiti della verifica riguardanti il patrimonio minimo risulteranno da una apposita attestazione espressa del notaio, che potrà essere parte integrante dell’atto depositato o consistere in un documento aggiuntivo, da allegare alla domanda di iscrizione.

 

Relativamente ai controlli, nei procedimenti di iscrizione ex articolo 22, Cts la verifica sui profili di legittimità è di esclusiva competenza del notaio mentre residuano in capo agli uffici del Runts esclusivamente quelli di regolarità formale, tra cui rientrano quelli relativi alla completezza e correttezza dell’istanza, riguardanti, ad esempio, la presenza delle informazioni e degli atti previsti dal D.M. 106/2020.

Le verifiche “formali” degli uffici del Runts

  • natura privata dell’ente, ove la richiesta di iscrizione riguardi una P.A.;
  • natura non societaria;
  • indicazione delle finalità o dell’oggetto;
  • riconoscimento agli effetti civili di un ente religioso;
  • configurabilità quale “ente“;
  • configurabilità ex lege dell’Ets quale impresa sociale

 

⇒ L’eccezione prevista nel comma 3, articolo 22, Cts

È invece del tutto pacifica la piena competenza istruttoria dell’ufficio del Runts in ordine alla verifica del possesso dei requisiti dell’ente nell’ipotesi di cui all’articolo 22, comma 3, Cts, ovvero nel caso in cui l’esame del notaio abbia dato esito negativo. In questo caso la comunicazione “motivata” effettuata dal notaio, che esplicita le ragioni per le quali non ha proceduto ai sensi dell’articolo 22, comma 2, deve ritenersi ricompresa tra la “documentazione prescritta” da allegare alla richiesta di iscrizione ai sensi dell’articolo 19, comma 1, D.M. 106/2020; si evidenzia come in questa fattispecie, anche in assenza di richieste integrative, la mancata emanazione di un provvedimento da parte dell’Amministrazione equivalga ad un rigetto (con valore quindi di silenzio rifiuto).

Uffici del Runts e codice civile

L’articolo 90, Cts, infine, pone in capo agli uffici del Runts i poteri previsti dagli articoli 25, 26 e 28 del codice civile, ovvero quelli sull’amministrazione delle fondazioni (nomina e la sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti ove non sia attuabile la volontà dei fondatori, annullamento delle deliberazioni al verificarsi delle ipotesi normativamente previste, commissariamento dell’ente, autorizzazione delle azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori cessati, coordinamento delle attività di più fondazioni o unificazione delle rispettive amministrazioni, trasformazione). Il Cts non menziona, invece, l’articolo 23, cod. civ. in materia di associazioni, ovvero la possibilità per l’autorità governativa di sospendere l’esecuzione delle deliberazioni delle assemblee associative contrarie all’ordine pubblico o al buon costume. Si tratta quindi di un potere non rientrante nella disponibilità degli uffici del Runts.