Il rapporto di agenzia, obblighi dell'impresa mandante e rilevazioni contabili - Studio Bogoni - Consulenza fiscale e societaria
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Il rapporto di agenzia, obblighi dell’impresa mandante e rilevazioni contabili

Secondo il codice civile, art. 1742, con il contratto di agenzia, che deve avere forma scritta, una parte assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto di un’altra, contro retribuzione, l’incarico di concludere uno o più contratti in una zona determinata.

L’agente di commercio è quindi il soggetto che, a fronte di un corrispettivo, si impegna alla promozione e conclusione di appositi contratti, in una zona determinata, per conto di una azienda.

Caratteristiche proprie del contratto di agenzia, il cui fac-simile si allega alla presente, sono:

Forma scritta
Soggetti mandante azienda che affida al mandatario la conclusione dei contratti
mandatario agente di commercio
Oggetto Conclusione di appositi contratti
Durata Determinato o indeterminato
Zona Limitazione geografica entro la quale l’agente ha diritto di agire e nella quale nessun altro agente può farlo
Corrispettivo provvigione
Contribuzione Enasarco
  Firr
Indennità di fine mandato Indennità suppletiva di clientela

 

L’agente di commercio può operare nei confronti di un solo mandante ed in tal caso si parla di agente monomandatario o nell’interesse di più aziende e in tal caso si parla di agente plurimandatario.

 

Provvigione

Il corrispettivo per la prestazione resa dall’agente di commercio è la provvigione che secondo il dettame dell’articolo 1748, cod. civ. civile matura:

  • per tutti gli affari conclusi dall’agente durante il contratto, ove l’operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento;
  • per gli affari conclusi dal preponente con terzi che l’agente aveva in precedenza acquisito come clienti, salvo che sia diversamente pattuito;
  • sugli affari conclusi per merito dell’agente uscente, dopo la data di scioglimento del contratto se la proposta è pervenuta in data antecedente o gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole rispetto alla data di scioglimento del contratto;
  • al più tardi, dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico.

 

Fiscalmente la provvigione rappresenta una eccezione essendo l’agente di commercio un lavoratore autonomo che fa reddito di impresa, ne deriva che per l’agente di commercio si segue il criterio di competenza. Il mandante, all’atto della corresponsione provvederà ad applicare una ritenuta a titolo di acconto con obbligo di rivalsa (ex articolo 25-bis, D.P.R. 600/1973).

Di contro l’azienda mandante deve fare riferimento all’articolo 109, comma 2, lettera b), Tuir che stabilisce che le prestazioni di servizi si considerano conseguite alla data in cui le prestazioni sono ultimate. La risoluzione n. 115/E/2005 dell’Agenzia delle entrate (tesi confermata dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 25805 del 23 settembre 2021) afferma che si deve ritenere ultimata la prestazione ed imponibile il relativo compenso alla data in cui si conclude il contratto tra il preponente ed il terzo: in tale momento si deve considerare conclusa la prestazione da parte dell’agente, atteso che il suo obbligo è, come recita l’articolo 1742, cod. civ., quello di “promuovere … la conclusione di contratti“.

In tale momento la provvigione, non solo origina da una prestazione ultimata, ma soddisfa anche i requisiti di “esistenza certa ed oggettiva determinabilità” richiesti dall’articolo 109, comma 1, D.P.R. 917/1986, ai fini dell’individuazione del momento temporale di imputazione a reddito dei componenti positivi e negativi.

Il diritto di credito dell’agente per il servizio reso, sorto al momento della conclusione del contratto promosso, non è subordinato, infatti, alla effettiva esecuzione delle parti e non viene meno anche in presenza di sopravvenuto accordo tra le parti, volto a non dare esecuzione, in tutto o in parte, al contratto.

 

Anche la casa mandante imputerà le provvigioni per competenza, ne deriva che, qualora al 31 dicembre non siano giunte le fatture degli agenti il mandatario dovrà rilevare apposite fatture da ricevere tanto per rilevare le provvigioni di cui qui trattasi tanto per l’Enasarco di cui si dirà oltre. La scrittura contabile sarà la seguente:

 

Diversi a Diversi
Provvigioni su vendite (Ce)    
Contributi Enasarco (Ce)    
Crediti Enasarco per anticipo (Sp)    
  a Fatture da ricevere
  a Debiti verso Enasarco

 

Come anticipato sulle provvigioni corrisposte all’agente devono calcolarsi due somme aggiuntive Enasarco e FIRR, di seguito il relativo approfondimento.

 

Enasarco

L’Enasarco rappresenta il carico contributivo che grava, per la metà, sull’azienda mandante e per la restante parte sull’agente di commercio. Tale ultima quota viene trattenuta dal mandante sul pagamento delle provvigioni e versata unitariamente all’Ente, dopo avere presentato il resoconto trimestrale delle provvigioni maturate.

 

Attenzione

L’Enasarco è dovuto al contempo su altre tipologie di somme erogate all’agente quali ad esempio i rimborsi spese, i premi di produzione, le indennità di mancato preavviso.

Per definire il peso dell’Enasarco occorre fare una ulteriore distinzione, quella tra agente che opera come ditta individuale o società di persone e l’agente che opera attraverso una società di capitali. L’ammontare di quanto dovuto all’istituto si determina infatti applicando una apposita percentuale sulla somma che eccede i massimali determinati dall’Istituto stesso a seconda che l’agente sia mono o plurimandatario.

 

ESEMPIO

Agente di commercio monomandatario che opera come ditta individuale con reddito pari a euro 40.000. in tal caso egli pagherà i contributi fissi e pari a euro 6.673,35 e il 17% della differenza tra 40.000 e 39.255, ovvero 131,75 euro.

I contributi sono dovuti sulle provvigioni maturate, a prescindere dall’emissione della fattura da parte dell’agente di commercio; pertanto, tenuto conto di quanto sopra, in sede di chiusura del bilancio si dovrebbe provvedere ad una quadratura tra i contributi a carico dell’azienda e le provvigioni di competenza.

 

L’Enasarco viene versato trimestralmente entro il 20 del secondo mese successivo al trimestre di competenza e quindi per il 2022:

I trimestre 20 maggio
II trimestre 20 agosto
III trimestre 20 novembre
IV trimestre 20 febbraio dell’anno successivo

 

Fondo Indennità risoluzione rapporto

Tra gli adempimenti della casa mandante è previsto anche l’accantonamento del FIRR che rappresenta una quota parte della liquidazione dell’agente. L’obbligo di accantonamento cessa alla data di scioglimento del contratto di agenzia ed in tale momento le somme verranno corrisposte direttamente all’agente dall’Enasarco per la parte accantonata (e successivamente versata come si vedrà in seguito) e dalla ditta mandante per la parte di Firr maturata nell’anno operando la ritenuta d’acconto del 20% (solo per ditte individuali e società di persone soggette ad Irpef).

Anche in questo caso l’importo dovuto varia a seconda che l’agente sia monomandatario o plurimandatario:

 

Le aliquote FIRR

Monomandatari Plurimandatari
4% sulle provvigioni fino a 12.400,00 €/anno 4% sulle provvigioni fino a 6.200,00 euro/anno
2% sulla quota delle provvigioni tra 12.400,01 e 18.600,00 euro/anno 2% sulla quota delle provvigioni tra 6.200,01 e 9.300,00 euro/anno
1% sulla quota delle provvigioni
oltre 18.600,01 euro/anno
1% sulla quota delle provvigioni oltre 9.300,01 euro/anno

 

ESEMPIO

Si supponga che nei primi 3 trimestri dell’anno un agente plurimandatario abbia maturato provvigioni per 11.000 euro e che nell’anno precedente l’ammontare delle provvigioni sia stato pari a 15.000 euro il Firr sarà pari a euro:

(6.200 * 4%) + (3.100 * 2%) + (5.700 * 1%) = 358,00

L’importo sarà da accantonare al 31/12 con la seguente scrittura contabile.

Contributi FIRR (CE) a Debiti verso Enasarco per FIRR (SP)   358

 

Il versamento delle somme dovrà essere effettuato dall’azienda entro il 31 di marzo dell’anno successivo:

per il 2022 31 marzo 2023

 

Indennità suppletiva di clientela

All’agente di commercio può spettare, a determinate condizioni, anche un ulteriore somma a titolo di indennità suppletiva di clientela. Se, nel corso del proprio rapporto, l’agente ha incrementato e/o mantenuto la clientela dell’azienda, alla cessazione del rapporto egli potrà richiedere il pagamento della Indennità Suppletiva di clientela.

Affinché tuttavia l’indennità sia dovuta è necessario che: il contratto sia a tempo indeterminato
la cessazione del rapporto di agenzia è avvenuta per iniziativa della casa mandante e per fatto non imputabile all’agente
quando l’agente termini il rapporto a causa di invalidità temporanea o permanente, raggiungimento dell’età pensionabile o decesso (in tal caso il rapporto di lavoro doveva essere iniziato almeno da 1 anno)

 

 

Calcolo della Indennità suppletiva di clientela

Aliquota Periodo  
3% dal 1° al 3° anno Calcolata sulle provvigioni maturate, comprese le somme corrisposte a titolo di rimborso o concorso spese
3%,5 dal 4° al 6° anno Calcolata sulle provvigioni maturate, comprese le somme corrisposte a titolo di rimborso o concorso spese
4% dal 7° anno Calcolata sulle provvigioni maturate, comprese le somme corrisposte a titolo di rimborso o concorso spese

 

 

Nel caso di aziende industriali dal 4° anno vige il limite dei 45.000 euro

 

ESEMPIO

Riprendendo l’esempio di prima e supponendo che il totale annuale delle provvigioni sia di 15.000 euro e che il rapporto sia in essere da un biennio l’ammontare del FIRR da accantonare al 31/12 sarà il seguente:

15.000 *3% = 450

Contabilmente al 31 dicembre la scrittura da redigere sarà la seguente:

Accantonamento Indennità suppletiva di clientela (Ce) a Fondo Indennità suppletiva di clientela (Sp)   450

 

Secondo prassi e giurisprudenza l’indennità di clientela accantonata rappresenta un costo deducibile.

Tabella riepilogativa degli obblighi della ditta mandante

Versamenti Enasarco

Contributi e Firr

Pagamento e rilevazione provvigioni    
Accantonamento Indennità di clientela