Il Sole 24 Ore 5 marzo 2024, pag. 46 - Crisi e concordato valgono la causa di forza maggiore - Studio Bogoni - Consulenza fiscale e societaria
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Il Sole 24 Ore 5 marzo 2024, pag. 46 – Crisi e concordato valgono la causa di forza maggiore

(Corte Giustizia Secondo grado Lombardia, sentenza 29 febbraio 2024, n. 665)

Aldo Travain ed Emanuele Artuso hanno ottenuto un importante successo avanti la Corte di Giustizia di Secondo Grado della Lombardia, difendendo una società in concordato preventivo cui era stato notificato un avviso di irregolarità a ragione dell’omesso versamento dell’IVA, sia nei due mesi che precedevano la presentazione del ricorso per l’ammissione alla procedura concorsuale, sia nel mese successivo.

Con la sentenza n. 665 del 29 febbraio 2024 (pres. Izzi, est. Sciarini) – commentata su Il Sole 24 Ore di oggi, martedì 5 marzo 2024, a p. 46 – i Giudici lombardi hanno confermato che la conclamata situazione di crisi e l’assoggettamento della contribuente alla procedura di concordato preventivo integrano la ricorrenza dell’esimente della causa di forza maggiore e, quindi, determinano l’illegittimità dell’applicazione delle sanzioni. Riconoscendo, peraltro, che nel concordato preventivo concretamente promosso dalla società i pagamenti d’imposta non potevano considerarsi omessi, ma solo differiti, in base al piano omologato.

Infatti “Con specifico riferimento al delitto di omesso versamento dell’Iva, i giudici di legittimità concordano nel ritenere ravvisabile una “causa di forza maggiore” solo quando la causa del mancato assolvimento derivi da fatti non imputabili all’imprenditore che non abbia potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico. Nel caso di specie, premesso che (…) non si tratta di omesso versamento bensì di differimento dei pagamenti secondo le previsioni recate dal piano concordatario, da un lato la conclamata situazione di crisi e, dall’altro, l’assoggettamento alla procedura di concordato preventivo, certificano la presenza di cause di forza maggiore che hanno impedito l’effettuazione del pagamento e, quindi, l’impossibilità da parte dell’Ufficio di irrogare sanzioni”.

Nondimeno, in via preliminare, altro interessante punto attiene all’impugnabilità dell’avviso bonario, sul quale la sentenza si è espressa altrettanto chiaramente, facendo proprio: “(…) il consolidato orientamento giurisprudenziale per cui, in tema di contenzioso tributario, l’elencazione degli atti impugnabili contenuta nell’art. 19 del Dlgs. 31 dicembre 1992 n. 546 ha natura tassativa, ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l’Amministrazione finanziaria porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche, essendo in tali casi possibile un’interpretazione estensiva delle disposizioni in materia, in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento dell’amministrazione (art. 97 Cost.), ed in considerazione anche dell’allargamento della giurisdizione tributaria”.