In arrivo le lettere di compliance per le anomalie relative alla dichiarazione IVA per il 2022 - Studio Bogoni - Consulenza fiscale e societaria
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In arrivo le lettere di compliance per le anomalie relative alla dichiarazione IVA per il 2022

Con il recente provvedimento n. 210441 del 13 giugno 2023, l’Agenzia delle entrate ha individuato, come prescritto dall’articolo 1, comma 636, L. 190/2014, le modalità con le quali sono messe a disposizione dei soggetti passivi Iva e della G. di F., le informazioni relative alle possibili anomalie consistenti:

  • nell’omessa presentazione della dichiarazione annuale Iva per il periodo d’imposta 2022 o;
  • nella presentazione della dichiarazione Iva per il periodo di imposta 2022, senza quadro VE o con operazioni attive dichiarate per un ammontare inferiore a 1.000 euro.

Come specificato dal provvedimento direttoriale in argomento, le operazioni attive dichiarate corrispondono alla sommatoria dei seguenti dati:

  • volume d’affari (importo del rigo VE50);
Sez.5 – Volume d’affari VE50 VOLUME D’AFFARI (somma dei righi VE24, da VE30 a VE38 meno VE39 e VE40)                      ,00
  • importo delle cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni (importo del rigo VE40).
VE40 (men0) cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni                                   ,00

 

Dati utilizzati per individuare le anomalie

Per individuare le citate anomalie, vengono utilizzati una serie di dati quali:

  • i dati delle fatture elettroniche transitate dal Sistema di Interscambio;
  • i dati dei corrispettivi giornalieri;
  • i dati delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

 

N.B.

È giusto il caso di segnalare che tale forma di controllo ha innovato il rapporto Fisco-contribuente: la novità consiste nella circostanza che la contestazione dell’Agenzia delle entrate (circa la commissione di eventuali violazioni tributarie) non comporta l’applicazione delle sanzioni piene, ma permette al contribuente di mantenere la chance di ravvedimento operoso, di cui si dirà infra.

 

Contenuto delle comunicazioni di anomalia

La comunicazione di anomalia in rassegna riporta le seguenti informazioni:

  • codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente;
  • numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e periodo d’imposta;
  • data e protocollo telematico della dichiarazione Iva trasmessa per il periodo di imposta 2022;
  • data di elaborazione della comunicazione in caso di mancata presentazione della dichiarazione Iva entro i termini prescritti.

 

Divisione Contribuenti

Direzione Centrale Piccole e Medie Imprese

Roma, 05-06-2023

 

Periodo d’imposta: 2022

Id. comunicazione: CV2022TD123456

Adempimento spontaneo – Dichiarazione IVA tardiva

Codice Fiscale: 1234567890

Codice atto: 0987654321

XXXXX  SRL

VIA XXXX  15

37100 VERONA

Gentile Contribuente,

dai dati in nostro possesso risulta che lei ha effettuato nel 2022 operazioni attive ai fini IVA. Tuttavia, alla data del 27/05/2023, non abbiamo ricevuto la sua dichiarazione IVA per lo stesso periodo d’imposta.

Per verificare i dati delle fatture, dei corrispettivi e/o delle operazioni transfrontaliere può consultare il portale Fatture e Corrispettivi (Consultazione > Fatture elettroniche e altri dati IVA).

Se ha già regolarizzato la sua posizione, la invitiamo a non tenere conto di questa lettera.

Se ritiene che le nostre informazioni non siano corrette, può comunicarci questa circostanza telefonando

al numero verde 800.90.96.96 da telefono fisso oppure allo 06/96668907 da cellulare1, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17 (opzione Servizi con operatore > comunicazioni per l’adempimento spontaneo) e trasmettere eventuale documentazione a supporto in formato elettronico attraverso il canale di assistenza CIVIS (le istruzioni sono riportate sul foglio allegato). Può, inoltre, contattare la Direzione Provinciale a lei più vicina, prioritariamente via PEC, email o telefono. I recapiti sono disponibili al seguente link: https:// www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/siti-web-regionali. L’indirizzo PEC da cui è stata inviata questa comunicazione, invece, non può essere utilizzato per rispondere, perché non è abilitato a ricevere messaggi in entrata.

Se, invece, ritiene che le nostre informazioni siano corrette, può regolarizzare la sua posizione, presentando la dichiarazione IVA entro il 31 luglio 2023 e versando la relativa sanzione pari a 25 euro2. Dovrà inoltre regolarizzare l’eventuale violazione per il carente o tardivo versamento emergente dalla dichiarazione.

La ringraziamo per la collaborazione e le inviamo i nostri saluti.

 

La Direttrice Centrale

1. Costo in base al piano tariffario applicato dal proprio gestore.

2.  La sanzione pari a 250 euro prevista dall’articolo 5, comma 1, del Dlgs n. 471/1997 è ridotta a 1/10 ai sensi dell’articolo 13 del Dlgs n. 472/1997.

 

Modalità di trasmissione della comunicazione di anomalia

Le comunicazioni di anomalia sono trasmesse dall’Agenzia delle entrate alla casella di posta elettronica certificata (“domicilio digitale”) del contribuente. La medesima comunicazione è altresì consultabile dal contribuente anche all’interno della propria area riservata del portale informatico dell’Agenzia delle entrate, denominata “Cassetto fiscale”, e dell’interfaccia webFatture e Corrispettivi”.

 

 Come accedere al cassetto fiscale

Il “cassetto fiscale” rappresenta un servizio messo a disposizione dell’Agenzia delle Entrate che consente la consultazione delle informazioni fiscali del contribuente (es. i dati delle dichiarazioni dei redditi, del modello Isa, degli studi di settore, dei rimborsi, dei versamenti effettuati e degli atti del registro).

 

N.B.

Per accedere alle informazioni sulle comunicazioni relative alla compliance, occorre seguire il seguente percorso: Home portale – Cassetto fiscale – Cassetto fiscale personale – L’Agenzia scrive – Comunicazioni relative alla compliance.

 

Il Cassetto fiscale è accessibile dal sito www.agenziaentrate.it con identità SPID (livello 2), con la Carta di identità elettronica (CIE), con la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o, per i casi previsti dalla normativa sull’accesso ai servizi in rete delle P.A., con le credenziali rilasciate dall’Agenzia delle entrate (Entratel/Fisconline).

 

Accesso tramite intermediario

La consultazione del cassetto fiscale può essere demandata anche agli intermediari di cui all’articolo 3, comma 3, D.P.R. 322/1998, fino a un massimo di due, con le seguenti modalità:

  • utilizzando l’apposita funzionalità, disponibile all’interno dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate (nella sezione profilo);
  • consegnando all’intermediario stesso la delega sottoscritta, unitamente alla copia di un documento di identità.

 

N.B.

In tal caso, verrà inviato, presso il domicilio fiscale del contribuente, un codice di attivazione da consegnare all’intermediario. In caso di mancato recapito del codice di attivazione, decorsi 15 giorni dall’invio dei dati da parte del professionista, il delegante potrà recarsi presso un ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate e richiedere l’attivazione della delega dichiarando la mancata ricezione del codice di attivazione.

 

  • presentando, anche tramite un procuratore speciale, la delega sottoscritta a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle entrate.

 

Rimedi e soluzioni per il contribuente

Viene riconosciuta al contribuente la possibilità di richiedere informazioni o di segnalare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti. In particolare, viene espressamente previsto che, qualora le informazioni sottostanti alla comunicazione di anomalia, in possesso dell’Agenzia delle entrate, non fossero corrette, il contribuente potrà segnalare tale circostanza, avvalendosi dei seguenti canali:

  • telefonando al numero verde 800.90.96.96 da telefono fisso oppure allo 06/96668907 da cellulare, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17, digitando le seguenti opzioni (opzione Servizi con operatore > comunicazioni per l’adempimento spontaneo);
  • trasmettendo eventuale documentazione a supporto in formato elettronico attraverso il canale di assistenza CIVIS (di cui si dirà infra).
  • contattando la Direzione provinciale competente a mezzo Pec, email o telefono, i cui recapiti sono disponibili al seguente link: https:// agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/siti-web-regionali .

 

N.B.

Il provvedimento direttoriale in argomento precisa che le predette informazioni/segnalazioni non possono essere richieste/rese, rispondendo alla casella pec da cui viene inviata la comunicazione di compliance, trattandosi di indirizzo pec non abilitato alla ricezione di messaggi in entrata.

 

Invio della documentazione tramite il canale CIVIS

Il CIVIS è un canale telematico di assistenza che mette a disposizione dei contribuenti una serie di servizi al fine di consentire la trasmissione, diretta o tramite intermediario, della documentazione da cui emergano elementi, fatti e circostanze idonei a giustificare le incongruenze riscontrate.

 

N.B.

Al canale CIVIS si accede tramite il sito www.agenziaentrate.it, seguendo il percorso Home > Tutti i servizi > Servizi Trasversali > Assistenza > Civis:

·      con la propria identità SPID (livello 2), con la Carta di identità elettronica (CIE 3.0) o con la Carta Nazionale dei Servizi (CNS), oppure;

·      con le credenziali rilasciate dall’Agenzia, se in possesso del contribuente

 

Per trasmettere i documenti bisogna utilizzare la funzione CIVIS – “Assistenza sulle comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo”, che guida l’utente nella procedura.

 

N.B.

Prima di iniziare con la trasmissione della documentazione, è opportuno verificare, tramite la “Funzione di validazione e conversione file”, che i documenti da inviare siano nel formato e della dimensione richiesti, ossia predisposti in formato PDF/A oppure TIF/TIFF e non devono superare la dimensione massima di 5 Mb ciascuno. In caso di file di dimensioni superiori è necessario dividerlo in più file, che rispettino i limiti previsti, e inoltrarli uno alla volta.

 

Una volta entrati nella funzione CIVIS all’uopo dedicata, bisognerà selezionare il linkInvio documentazione”, inserendo l’identificativo della comunicazione.

 

N.B.

Se la trasmissione avviene per il tramite di un intermediario, occorrerà riportare, oltre all’identificativo della comunicazione, anche il codice fiscale del contribuente per conto del quale effettuano l’invio. Peraltro, chi presenta documentazione per conto di un altro soggetto deve inserire anche la delega e la copia del documento di identità del delegante.

 

Una volta terminato il caricamento dei documenti, il sistema dell’Agenzia delle entrate:

  • fornirà il riepilogo dei documenti inseriti e assegna un numero di protocollo che identifica l’operazione;
  • rilascerà successivamente una seconda ricevuta, nella quale sarà indicato l’esito dell’acquisizione di ciascun file inviato che potrà risultare accettato oppure scartato. In tale ultima evenienza, occorre procedere con un nuovo invio.

 

N.B.

Tramite lo stesso canale si può anche conoscere lo stato di avanzamento delle attività relative al controllo.

 

Regolarizzazione in caso di omessa presentazione della dichiarazione Iva

Il punto 5 del provvedimento n. 210441 del 13 giugno 2023, specifica le modalità con cui il contribuente può regolarizzare la propria posizione, in seguito a eventuali errori o omissioni, e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per tali violazioni. In particolare, è stabilito che, coloro che non hanno trasmesso la dichiarazione Iva potranno procedere alla regolarizzazione della loro posizione:

  • presentando il modello Iva entro il prossimo 31 luglio 2023, ovverosia entro novanta giorni dal termine ultimo per l’invio della dichiarazione (ossia 2 maggio 2023, in quanto il 30 aprile 2023 cadeva di domenica);
  • provvedendo al versamento delle sanzioni in misura ridotta conformemente al disposto di cui all’articolo 13, comma 1, lettera c), D.Lgs. 472/1997.

 

 La sanzione per la presentazione tardiva della dichiarazione

In caso di dichiarazione Iva tardiva, cioè in presenza di una dichiarazione trasmessa con un ritardo non superiore ai 90 giorni, si applica la sanzione fissa da 250 euro a 2.000 euro, prevista dall’articolo 5, comma 1, D.Lgs n. 471/1997 (circolare n. 42/E/2016), riducibile tramite l’istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell’articolo 13, D.Lgs. 472/1997. Conseguentemente, la sanzione da versare sarà di 25 euro, ossia pari alla sanzione di 250 euro ridotta a 1/10.

 

N.B.

Potranno ricorrere al ravvedimento operoso anche i soggetti passivi che hanno omesso la presentazione del quadro VE, regolarizzando la propria posizione secondo quanto previsto dall’articolo 13, comma 1, lettera a-bis), D.Lgs. 472/1997.

 

Si rammenta infine che, oltre alla presentazione della dichiarazione Iva entro il termine di 90 giorni dalla scadenza, occorrerà regolarizzare l’eventuale violazione per il carente o tardivo versamento emergente dalla dichiarazione.

 

N.B.

In caso di omesso, insufficiente o ritardato versamento dell’Iva, si applica la sanzione amministrativa del 30% di quanto non versato, ovvero del 15% (sanzione del 30% ridotta del 50%) se il versamento è effettuato entro 90 giorni dalla scadenza del termine (articolo 13, D.Lgs. 471/1997). Anche per tale violazione, è possibile avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso, mediante versamento delle sanzioni ridotte (a seconda di quando lo stesso verrà perfezionato), sempre che non sia stato nel frattempo notificato l’avviso di accertamento o quello bonario emesso a seguito di liquidazione automatica o di controllo formale della dichiarazione.