In G.U. il decreto 19/2020 recante disposizioni urgenti per la lotta alla pandemia - Studio Bogoni - Consulenza fiscale e societaria
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In G.U. il decreto 19/2020 recante disposizioni urgenti per la lotta alla pandemia

È stato pubblicato in G.U. il D.L. 19/2020, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Il decreto, entrato in vigore lo scorso 26 marzo 2020, individua una serie di misure anti-crisi epidemica poste in essere dal governo identificando nella data del prossimo 31 luglio la fine del periodo di emergenza dichiarato a fine gennaio.

Tale data va considerata come il termine del periodo nel corso del quale potranno prevedersi limitazioni e misure restrittive, della durata massima di 30 giorni ciascuna, reiterabili e modificabili anche più volte, atte al contenimento del contagio.

 

Le misure adottate

Ratio del decreto legge è elencare le numerose restrizioni e regole previste per il futuro e già adottate con provvedimenti precedenti.

Per ciò che qui interessa citiamo:

  • la sospensione dell’attività, la limitazione dell’ingresso o la chiusura di strutture e spazi aperti al pubblico quali luoghi destinati al culto, musei, cinema, teatri, palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, impianti sportivi, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi, parchi, aree gioco, strade urbane;
  • la limitazione, la sospensione o il divieto di svolgere attività ludiche, ricreative, sportive e motorie all’aperto o in luoghi aperti al pubblico, riunioni, assembramenti, congressi, manifestazioni, iniziative o eventi di qualsiasi natura;
  • la limitazione o la sospensione delle attività delle Amministrazioni pubbliche, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
  • la limitazione, la sospensione o la chiusura delle attività di somministrazione o consumo sul posto di bevande e alimenti, delle fiere, dei mercati e delle attività di e di quelle di vendita al dettaglio, garantendo in ogni caso un’adeguata reperibilità dei generi alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone;
  • la limitazione o la sospensione di ogni altra attività d’impresa o di attività professionali e di lavoro autonomo;
  • la possibilità di applicare la modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in deroga alla disciplina vigente;
  • l’obbligo che le attività consentite si svolgano previa assunzione di misure idonee a evitare assembramenti di persone, di garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale.

Va sottolineato che le misure in oggetto potranno essere assunte attraverso lo strumento del D.P.C.M. oltre che con ordinanze autonome del Ministro della salute.

 

Le sanzioni

Il decreto prevede anche apposite sanzioni; in particolare, nelle ipotesi di mancato rispetto delle misure previste per pubblici esercizi o attività produttive o commerciali, si applica la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.