Iscrizione al 5 per mille da confermare obbligatoriamente entro il 30 giugno 2020 - Studio Bogoni - Consulenza fiscale e societaria
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Iscrizione al 5 per mille da confermare obbligatoriamente entro il 30 giugno 2020

Come precisato con la circolare n. 5/E del 31 marzo 2017 l’Agenzia delle entrate ha fornito i chiarimenti in merito al processo di semplificazione e razionalizzazione che ha interessato, oramai da un paio d’anni, la procedura per poter accedere al beneficio del 5 per mille da parte dei soggetti interessati.

La semplificazione prevede, nella sostanza, che gli enti in possesso dei requisiti per l’accesso al beneficio non siano più tenuti a ripetere ogni anno:

  • l’inoltro della domanda di iscrizione al riparto della quota del cinque per mille;
  • l’invio tramite raccomandata o pec della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà confermativa dell’agevolazione.

Tuttavia, le descritte semplificazioni non hanno un’applicazione generalizzata, bensì risultano applicabili ai soli soggetti che negli anni precedenti hanno già intrapreso la prima procedura di iscrizione.

Per quanti, invece, hanno manifestato intenzione di accedere per la prima volta al beneficio nel 2020 e per coloro che ne hanno fatto richiesta per gli anni 2017 e/o precedenti ma non nell’anno 2019, sarà ancora necessario seguire le procedure già previste in passato.

Rimane quindi in vigore, per detti soggetti, il fondamentale adempimento che dovrà necessariamente compiersi entro il prossimo il 30 giugno 2020, ovvero l’invio a mezzo lettera raccomandata o, in alternativa, a mezzo pec di una dichiarazione sostitutivaalla Direzione Regionale delle Entrate competente per territorio (o all’ufficio del CONI competente per territorio nel caso di associazioni sportive dilettantistiche), individuati avendo riguardo alla sede legale dell’ente richiedente, con la quale l’ente interessato conferma la sussistenza dei requisiti che consentono l’accesso al beneficio fiscale”.

A questa dichiarazione – differenziata nei contenuti per le associazioni sportive dilettantistiche rispetto a quella prevista per Onlus oppure ODV – va allegato un documento d’identità del legale rappresentante dell’ente ed entrambi i documenti (dichiarazione sostitutiva e fotocopia del documento d’identità) dovranno essere inviati:

  • alla Direzione Regionale delle Entrate competente per territorio nel caso di Onlus o ODV,
  • al competente ufficio territoriale del Coni per le associazioni sportive dilettantistiche

con le seguenti modalità alternative:

  • a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno
  • a mezzo di posta elettronica certificata alla casella Pec delle predette Direzioni Regionali riportando nell’oggetto “dichiarazione sostitutiva 5 per mille 2020”.

Sia i modelli che l’elenco degli indirizzi delle diverse DRE sono scaricabili dalla specifica sezione contenuta nel sito dell’Agenzia delle entrate.

Con riferimento all’eliminazione degli adempimenti va, infine, ricordato che la richiamata circolare n. 5/E/2017, al § 1.3., precisa che, nel caso di variazione del legale rappresentante rispetto all’esercizio precedente, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà va ripresentata in quanto la precedente “perde efficacia”.

Il nuovo legale rappresentante, quindi, dovrà presentare, con le modalità e i termini previsti dal D.P.C.M. 23 aprile 2010 (e quindi entro il 30 giugno 2020 tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o, in alternativa, a mezzo di posta elettronica certificata) una nuova dichiarazione con l’indicazione della data della sua nomina e di quella di iscrizione dell’ente alla ripartizione del contributo.

Per sanare eventuali omissioni o errori commessi nell’esecuzione dell’adempimento in scadenza al prossimo 30 giugno 2020, resta impregiudicata la possibilità, entro il successivo 30 novembre 2020, di fruire dell’istituto della “remissione in bonis”, che prevede il pagamento tramite modello di pagamento F24 della sanzione pari ad euro 250 mediante utilizzo del codice tributo “8115”.

L’importanza dell’adempimento in scadenza al prossimo 30 giugno 2020 è stata ribadita anche dal Consiglio di Stato che con la nota n. 3905 ha chiarito che la presentazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà è condizione necessaria per poter partecipare al riparto della quota del 5 per mille. Tale dichiarazione, con la quale l’ente conferma la sussistenza dei requisiti per accedere al beneficio fiscale, deve essere inviata, secondo le prescrizioni normative, all’Agenzia delle entrate entro il 30 giugno dell’anno di riferimento (raccomandata con ricevuta di ritorno), a pena di decadenza. Il mancato invio o la presentazione oltre i termini previsti non configura, quindi, un errore formale sanabile, ma un’inadempienza che determina l’esclusione dal beneficio fiscale.

Occorre, infine, ricordare che gli enti che riceveranno il contributo del 5 per mille dovranno redigere un apposito e separato rendiconto – corredato da una relazione illustrativa – nel quale devono indicare in modo chiaro e trasparente quale sia stata la destinazione delle somme percepite. La redazione di questo documento dovrà essere effettuata entro un anno dalla ricezione del contributo.