LA COMUNICAZIONE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE DEI DATI DELLE STRUTTURE SANITARIE PRIVATE - Studio Bogoni - Consulenza fiscale e societaria
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LA COMUNICAZIONE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE DEI DATI DELLE STRUTTURE SANITARIE PRIVATE

Il prossimo 30 aprile scade il termine per la comunicazione all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alla “riscossione accentrata dei compensi dovuti per attività di lavoro autonomo mediche e paramediche svolte nell’ambito di strutture sanitarie private”.

Con questa comunicazione, che si realizza attraverso una serie di obblighi attribuiti alle parti, cioè professionista e struttura sanitaria privata, vanno comunicate di fatto le prestazioni rese dai professionisti medici presso strutture sanitarie private (Ssp).

I passaggi sono i seguenti:

  • fatturazione a opera del professionista;
  • riscossione del compenso da parte della struttura sanitaria;
  • registrazione dei compensi riscossi a opera della Ssp;
  • versamento al professionista di quanto per suo conto incassato dalla struttura sanitaria;
  • comunicazione all’Agenzia delle entrate degli incassi effettuati.

 

Soggetti interessati

L’obbligo riguarda tutti quei medici generici, specialisti e odontoiatri che svolgono tali attività all’interno di una struttura sanitaria privata (Ssp).

Per struttura sanitaria privata si intende:

  • l’immobile provvisto delle relative attrezzature o dell’organizzazione dei servizi strumentali all’esercizio dell’attività medica o paramedica; ovvero
  • le strutture che ospitano, mettono a disposizione dei professionisti o affittano loro i locali della struttura aziendale per l’esercizio di attività di lavoro autonomo medica.

Non rileva la forma in cui tali strutture sono organizzate potendo esse presentarsi come società, istituti, associazioni, centri medici diagnostici e in ogni altra forma anche come soggetto privato che opera nel settore dei servizi sanitari.

 

Soggetti esclusi

Sono invece escluse da tale obbligo le strutture pubbliche.

 

Operazioni oggetto di monitoraggio

Sono oggetto di monitoraggio i compensi spettanti ai medici per l’esercizio dell’attività di lavoro autonomo in ambito medico nelle strutture sanitarie private. Ci riferiamo al compenso dovuto dal paziente al medico che esercita nella struttura sanitaria privata per la cura da questi effettuata “in proprio”. Non rientrano, difatti, tra le prestazioni soggette a tale obbligo (sia di riscossione sia di comunicazione) le prestazioni rese direttamente al paziente, anche per il tramite del professionista, ma “prestate” dalla struttura sanitaria privata la quale agisce in tal caso direttamente in qualità di parte contrattuale nel rapporto con il cliente (in tal caso il rapporto non è tra professionista e cliente ma tra Ssp e cliente). In questa ultima evenienza il professionista verrà pagato direttamente dalla struttura per aver prestato a suo favore (e non dal cliente) la propria attività medica.

 

Obblighi del professionista

Il professionista che effettua la cura sul paziente dovrà emettere a proprio nome la fattura per la prestazione eseguita; sebbene il compenso risulti riscosso dalla Ssp, esso costituisce reddito del medico.

 

Obblighi della struttura sanitaria

Le strutture sanitarie private sono quindi tenute a:

  • riscuotere, in nome e per conto dei professionisti, i compensi corrisposti dai pazienti per le prestazioni mediche e paramediche di lavoro autonomo ricevute nei locali della struttura;
  • registrare i compensi riscossi. Quindi annotare, distintamente per ciascuna operazione di riscossione, la data di pagamento e gli estremi della fattura emessa dal professionista, le generalità e il codice fiscale del destinatario del compenso, l’ammontare del corrispettivo riscosso e la modalità di pagamento;
  • riversare a ciascun medico o paramedico gli importi riscossi, in caso di pagamento in contanti; oppure consegnare i documenti ritirati o emessi, in caso di pagamenti alternativi al contante (per esempio, assegni, carte di credito). Visto che le spese sanitarie sono detraibili dal paziente se pagate con strumenti tracciati, sarà poco frequente il caso di pagamento in contanti;
  • comunicare telematicamente all’Agenzia delle entrate l’ammontare dei compensi complessivamente riscossi per ogni medico e paramedico in ciascun anno solare.

Non è rilevante la forma di pagamento decisa dal paziente sempre che rispetti le norme dettate in tema di antiriciclaggio.

 

Si ricorda che in caso di emissione di fatture mediche, esenti da Iva ai sensi dell’articolo 10, D.P.R. 633/1972, per importo superiore a 77,47 euro, è necessario applicare l’imposta di bollo pari a 2 euro.

 

Al fine di tenere tracciato e distinto l’incasso a favore del professionista dall’incasso proprio della struttura sanitaria, la norma in commento prevede che la Ssp registri nelle scritture contabili obbligatorie (ma separatamente) o in apposito registro il compenso incassato per conto del medico, riportando gli estremi della fattura emessa dal professionista, la generalità e il codice fiscale del professionista destinatario del compenso, l’ammontare del corrispettivo riscosso e la data del pagamento. Come detto i compensi di cui trattiamo costituiscono reddito del medico operante presso la struttura sanitaria e quindi l’obbligo di registrazione dei compensi incassati da parte delle strutture sanitarie private non esonera il professionista dall’obbligo di registrare nelle proprie scritture contabili il compenso percepito.

 

Obblighi di comunicazione telematica

Le strutture sanitarie private devono comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare dei compensi complessivamente riscossi per ogni professionista.

Il modello di comunicazione è reperibile sul sito dell’Agenzia delle entrate e deve essere spedito solo telematicamente entro il 30 aprile dell’anno successivo, con riferimento alle operazioni riscosse in nome e per conto del medico nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre dell’anno precedente.

Nella comunicazione vanno indicati:

  • i dati del professionista;
  • i compensi percepiti tramite la Ssp;
  • i dati anagrafici della Ssp.

 

Sanzioni

L’omissione degli obblighi fin qui esposti è punita con la sanzione da 1.000 a 8.000 euro. Nel caso i dati inviati all’Agenzia delle entrate siano trasmessi in modo incompleto o non siano veritieri, la sanzione varierà da 250 a 2.000 euro.