La contabilizzazione del credito per investimenti 4.0 - Studio Bogoni - Consulenza fiscale e societaria
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La contabilizzazione del credito per investimenti 4.0

Il credito d’imposta derivante dagli investimenti in beni con tecnologia 4.0 va ricompreso nella categoria dei contributi in conto impianti.

I contributi in conto impianti sono aiuti attribuiti all’azienda al fine di reperire i mezzi per l’acquisto di beni ammortizzabili.

Secondo il principio contabile Oic 16, i contributi in conto impianti sono rilevati nel momento in cui esiste una ragionevole certezza che le condizioni previste per il riconoscimento del contributo sono soddisfatte e che i contributi saranno erogati. Si iscrivono infatti in bilancio quando si tratta di contribuiti acquisiti sostanzialmente in via definitiva.

 

Volendo calare la normativa generale nel caso di specie, la ragionevole certezza del beneficio si ottiene con l’interconnessione.

Certezza del beneficio Interconnessione

 

Contabilmente i contributi in conto impianti sono rilevati a Conto economico con un criterio sistematico, gradualmente lungo la vita utile dei cespiti, per ottenere tale risultato esistono 2 metodi:

  • metodo diretto;
  • metodo indiretto.

 

Metodo indiretto

Con il metodo indiretto i contributi sono portati indirettamente a riduzione del costo in quanto imputati al Conto economico nella voce A5 “altri ricavi e proventi”, e rinviati per competenza agli esercizi successivi con l’iscrizione di appositi risconti passivi.

Si determina quindi una contrapposizione tra i ricavi, quota di contributo di competenza dell’esercizio e i costi ovvero gli ammortamenti calcolati sul costo lordo delle immobilizzazioni materiali.

Va, infine, considerato che la determinazione e imputazione temporale del risconto è slegata dall’utilizzo in compensazione del credito d’imposta che seguirà le regole previste dalla normativa dettata in materia.

 

Metodo diretto

Con il metodo diretto i contributi sono portati a riduzione del costo delle immobilizzazioni materiali cui si riferiscono.

Di conseguenza, sono imputati al Conto economico solo gli ammortamenti determinati sul valore dell’immobilizzazione materiale al netto dei contributi.

 

Utilizzazione del credito in compensazione

Per consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali tramite il modello F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, sono stati istituiti i seguenti codici tributo con la risoluzione 3/E/2021 e confermati dalla risoluzione 68/E/2021:

  • 6936” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – articolo 1, commi 1056 e 1057, L. 178/2020”;
  • 6937” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – articolo 1, comma 1058, L. 178/2020”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo vanno esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”.

Il campo “anno di riferimentoè valorizzato con l’anno di entrata in funzione ovvero di interconnessione dei beni, nel formato “AAAA”.

 

In merito all’utilizzo dei crediti precedenti si riporta la seguente tabella:

Beni materiali

Investimento

1.1/31.12.20 (30.6.2021 con acconto entro il 31.12.2020) Codice 6933 in 5 rate dall’anno successivo alla interconnessione
1.1.20/31.12.21 (31.12.2022 con acconto entro il 31.12.2021) Codice 6936 in 3 rate dall’anno di interconnessione
1.1/31.12.22 (30.06.2023 con acconto entro il 31.12.2022) Codice 6936 in 3 rate dall’anno di interconnessione
1.1.2023/31.12.205 (30.06.2026 con acconto entro il 31.12.2025) Codice 6936 in 3 rate dall’anno di interconnessione

 

Beni immateriali

Investimento

1.1/31.12.20 (30.6.2021 con acconto entro il 31.12.2020) Codice 6934 in 3 rate dall’anno successivo alla interconnessione
1.1.20/31.12.21 Codice 6937 in 3 rate dall’anno di interconnessione dall’anno di interconnessione
1.1/31.12.22 (30.06.2023 con acconto entro il 31.12.2022) Codice 6937 in 3 rate dall’anno di interconnessione
1.1.2023/31.12.2025 (30.06.2026 con acconto entro il 31.12.2025) Codice 6936 in 3 rate dall’anno di interconnessione

 

Aliquote applicabili al 2024

Si ricorda che già dal 2023 le aliquote applicabili al costo del bene per la determinazione del credito sono le seguenti:

BENI MATERIALI

Importo degli investimenti aliquota
fino a 2,5 milioni di euro 20%
oltre 2,5 fino a 10 milioni di euro 10%
oltre 10 fino a 20 milioni di euro 5%

BENI IMMATERIALI

Importo degli investimenti aliquota
fino a 1 milione di euro 15%