LA CONVERSIONE DEL MILLEPROROGHE - Studio Bogoni - Consulenza fiscale e societaria
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LA CONVERSIONE DEL MILLEPROROGHE

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 2021, la L. 21/2021 di conversione, con modifiche del D.L. 183/2020, il c.d. Decreto Milleproroghe.

Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi di interesse.

Articolo Contenuto
Articolo 3, comma 3 Proroga disciplina piattaforme e marketplace digitali

Modificando l’articolo 13, D.L. 34/2019, viene rinviata al 1° luglio 2021 l’efficacia delle disposizioni di cui all’articolo 11-bis, commi da 11 a 15, D.L. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. 12/2019.

In particolare, viene rinviata l’entrata in vigore della presunzione per cui, se un soggetto passivo facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, importati da territori terzi o Paesi terzi, di valore intrinseco non superiore a 150 euro, si considera che lo stesso soggetto passivo abbia ricevuto e ceduto detti beni.

Nel caso in cui la facilitazione abbia a oggetto cessioni effettuate nell’Unione Europea da un soggetto passivo non comunitario a una persona che non è un soggetto passivo, si considera che lo stesso soggetto passivo che facilita la cessione abbia ricevuto e ceduto detti beni.

Ai fini di cui sopra, si presume che la persona che vende i beni tramite l’interfaccia elettronica sia un soggetto passivo e la persona che acquista tali beni non sia un soggetto passivo.

Il soggetto passivo è tenuto a conservare la documentazione relativa a tali vendite che deve essere dettagliata in modo sufficiente da consentire alle Amministrazioni fiscali degli Stati membri dell’Unione Europea in cui tali cessioni sono imponibili di verificare che l’Iva sia stata contabilizzata in modo corretto, deve, su richiesta, essere messa a disposizione per via elettronica degli Stati membri interessati e deve essere conservata per un periodo di 10 anni a partire dal 31 dicembre dell’anno in cui l’operazione è stata effettuata.

Il soggetto passivo che facilita le vendite a distanza ai sensi dei commi 11 e 12 è tenuto a designare un intermediario che agisce in suo nome e per suo conto, se stabilito in un Paese con il quale l’Italia non ha concluso un accordo di assistenza reciproca.

Infine, viene previsto che la disciplina di cui all’articolo 11-bis, D.L. 34/2019 trovi applicazione a tutto il 2021.

Articolo 3, comma 5 Invio dati corrispettivi giornalieri

Viene rinviato al 1° gennaio 2022 l’obbligo di invio dati dei corrispettivi giornalieri al Sistema TS tramite i registratori telematici.

Articolo 3, comma 6 Deroghe per l’approvazione dei bilanci

Vengono prorogate alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2021, le deroghe introdotte con l’articolo 106, D.L. 18/2020, relative all’approvazione dei bilancio degli esercizi in corso al 31 dicembre 2020.

A tal fine si ricorda che, in deroga ai termini ordinari previsti dagli articoli 2364, comma 2, e 2478-bis, cod. civ., o da previsioni statutarie, l’assemblea ordinaria per l’approvazione dei bilanci deve essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, e non più 120 giorni.

Articolo 3, comma 6-bis Proroga garanzie Sace

In sede di conversione in legge è stata estesa al 30 giugno 2021 (prima era il 31 dicembre 2020), la concessione da parte di Sace di garanzie in favore di soggetti, quali banche, istituti finanziari nazionali e internazionali, nonché altri soggetti, per la sottoscrizione di prestiti obbligazionari emessi da imprese

Articolo 3, comma 7 Proroga crediti formativi per aggiornamento professionale revisori

In ragione dell’emergenza Covid, viene previsto che gli obblighi di aggiornamento professionale dei revisori legali dei conti relativi al biennio 2020-2021 di cui all’articolo 5, commi 2 e 5, D.Lgs. 39/2010, si intendono eccezionalmente assolti se ottenuti entro il 31 dicembre 2022.

Articolo 3, commi 9 e 10 Lotteria degli scontrini

Viene rinviato al 1° febbraio 2021 il termine entro il quale con provvedimento dell’Agenzia delle dogane e monopoli, da adottare d’intesa con l’Agenzia delle entrate, sono definite regole di estrazione ed entità dei premi messi in palio della c.d. lotteria degli scontrini.

Con il medesimo provvedimento dovranno essere individuate eventuali ulteriori aspetti necessari.

Articolo 3, comma 11-ter, lettera a) Agevolazioni per Campione di Italia

Derogando a quanto previsto con la Legge di Bilancio per il 2020, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2021, le agevolazioni previste per Campione di Italia si applicano nel limite dell’importo di 1.800.000 euro per ogni impresa. Tale limite è di 270.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell’acquacoltura e di 225.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

Si ricorda che le agevolazioni ivi previste consistono nelle seguenti:

– l’Irpef, determinata ai sensi dell’articolo 188-bis, Tuir, è ridotta al 50% per 5 periodi di imposta, in riferimento ai redditi prodotti dalle persone fisiche residenti al 20 ottobre 2019 a Comune di Campione d’Italia e per quelli di lavoro autonomo relativi ad attività svolte in studi siti alla medesima data nel Comune di Campione d’Italia;

– le imposte per i redditi di impresa delle ditte individuali e dalle società Ires iscritte al 20 ottobre 2019 alla CCIAA di Como e aventi sede sociale operativa, o un’unità locale, nel Comune di Campione d’Italia, determinate ai sensi dell’articolo 188-bis, Tuir sono ridotte al 50% per 5 periodi di imposta; e

– l’Irap, determinata ai sensi dell’articolo 17, comma 3-bis, D.Lgs. 446/1997, è ridotta al 50% per 5 periodi di imposta.

Articolo 3, comma 11-ter, lettera b) Credito di imposta investimenti Campione d’Italia

Derogando a quanto previsto dalla Legge di bilancio per il 2020, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2021,

alle imprese che effettuano gli investimenti di cui al comma 577 della L. 160/2019 (investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale, come definito dalle norme europee sugli aiuti di stato compatibili col mercato interno) il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari ai costi sostenuti nel limite dell’importo di 1.800.000 euro per ogni impresa. Tale limite è di 270.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell’acquacoltura e di 225.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

Articolo 3, comma 11-quater Proroga per i Confidi

Vengono sospesi fino al 31 dicembre 2021 i provvedimenti di revoca adottati ai sensi dell’articolo 4 del regolamento di cui al D.M. 53/2015, conseguenti al raggiungimento o al mantenimento di un volume di attività finanziaria pari o superiore a 150 milioni di euro.

Articolo 3, comma 11-quinquies Agevolazioni “prima casa”

Vengono ulteriormente sospesi fino al 31 dicembre 2021, i termini:

• di 18 mesi, per trasferire la residenza nel Comune in cui è ubicato l’immobile per il quale si è fruito dell’agevolazione di cui alla Nota II-bis, Tariffa, Parte I, D.P.R. 131/1986;

• di un anno, nel caso di riacquisto di immobile di cui all’articolo 7, L. 448/1998.

Articolo 3-ter Esenzione Iva beni necessari al contenimento della pandemia

Viene modificato il comma 452 dell’articolo 1, L. 178/2020 (Legge di Bilancio per il 2021), con cui è prevista l’esenzione Iva fino al 31 dicembre 2022 per le cessioni della strumentazione per diagnostica per Covid-19, precisando che i requisiti devono essere quelli di cui alla Direttiva 98/79/CE o al Regolamento UE 2017/746 e non al Regolamento UE 2017/745.

Articolo 10, comma 6 Esonero contributivo agricoltori

Viene sospeso il pagamento della rata in scadenza il 16 gennaio 2021 per gli imprenditori agricoli professionali, i coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni, beneficiari dell’esonero previsto dagli articoli 16 e 16-bis, D.L. 137/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 176/2020, fino alla comunicazione, da parte dell’ente previdenziale, degli importi contributivi da versare e comunque non oltre il 16 febbraio 2021.

Articolo 11, comma 1 Proroga trasformazione società di mutuo soccorso

Viene posticipato al 31 dicembre 2021 il termine per le società di mutuo soccorso, già esistenti alla data del 3 agosto 2017 (entrata in vigore del Codice del Terzo settore – D.Lgs. 117/2017), per trasformarsi in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale, mantenendo, in deroga all’articolo 8, comma 3, L. 3818/1886, il proprio patrimonio.

Articolo 11, comma 1-bis Proroga termine domanda per accredito contributi

Sono differiti al 31 dicembre 2020, per il solo anno 2019, i termini di cui all’articolo 3, comma 3, D.Lgs. 564/1996 e all’articolo 38, comma 3, L. 488/1999 normalmente previsti al 30 settembre.

Articolo 11, comma 5 Recupero indebiti pensionistici

Viene prorogato al 31 dicembre 2021 il termine per il recupero delle prestazioni indebite correlate alle campagne di verifica reddituale, nei confronti dei pensionati della Gestione previdenziale privata, relative al periodo d’imposta 2018, nonché ai fini delle conseguenti attività di sospensione, revoca ed eventuale ripristino delle prestazioni medesime.

Articolo 11, comma 9 Sospensione termini di prescrizione

I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all’articolo 3, comma 9, L. 335/1995, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine del periodo.

Articolo 11, comma 10-bis Proroga termini per integrazioni salarialiI termini di decadenza per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza epidemiologica da Covid-19 e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti entro il 31 dicembre 2020, sono differiti al 31 marzo 2021, nel limite di spesa di 3,2 milioni di euro per l’anno 2021 che sarà monitorato dall’Inps.
Articolo 12, comma 1-bis Società benefit

Viene modificato quanto previsto dall’articolo 38-ter, D.L. 34/2020, prorogando il contributo concesso sotto forma di credito d’imposta nella misura del 50% dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit, a quelli sostenuti dal 19 luglio al 30 giugno 2021.

Articolo 19 Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19

I termini previsti dalle disposizioni legislative di seguito richiamate sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021:- per tutti i lavoratori e i volontari, sanitari e no, compresi i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all’articolo 74, comma 1, D.Lgs. 81/2008, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio (articolo 16, commi 1 e 2, D.L. 18/2020).- sorveglianza sanitaria eccezionale per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, che i datori di lavoro pubblici e privati assicurano per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia Covid-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da co-morbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. L’inidoneità alla mansione accertata ai sensi della presente disposizione non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro (articolo 83, D.L. 34/2020);

smart working semplificato Covid-19 (articolo 90, commi 3 e 4, D.L. 34/2020), mediante comunicazione al Ministero del lavoro, in via telematica, dei nominativi dei lavoratori e della data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet del Ministero del lavoro, anche in assenza di accordi individuali e con obblighi di informativa sui rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro da assolversi in via telematica, anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell’Inail.