LE NUOVE TABELLE ACI PER IL 2022 - Studio Bogoni - Consulenza fiscale e societaria
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LE NUOVE TABELLE ACI PER IL 2022

Nella Gazzetta Ufficiale n. 307 dello scorso 28 dicembre 2021 sono state pubblicate le Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’Aci – art.3, co.1, del D.Lgs. n.314/1997”, in vigore dal 1° gennaio 2022.

I costi chilometrici individuati nelle tabelle vanno utilizzati per determinare il fringe benefit riconosciuto al dipendente o all’amministratore che dispone, a uso promiscuo e per la maggior parte del periodo d’imposta, della autovettura aziendale.

Si conferma per l’anno 2022 la modifica apportata per il 2021 che ha previsto l’introduzione di due ulteriori categorie specifiche e che porta da 9 a 11 tipologie di Tabelle Aci per il rimborso chilometrico e il calcolo del finge benefit: si tratta dei mezzi ibrido-benzina e ibrido-gasolio in produzione e fuori produzione.

Fringe benefit e uso promiscuo ai dipendenti

La determinazione del fringe benefit “convenzionale” risulta utile in particolare per gestire le conseguenze fiscali delle autovetture concesse in uso promiscuo ai dipendenti, che in tal modo beneficiano della deduzione dei costi nella misura del 70% senza soglie relative al costo di acquisizione della autovettura.

L’articolo 51, comma 4, lettera a), Tuir dispone che le tabelle Aci debbano essere applicate a una percorrenza convenzionale annua di 4.500 km, al fine di determinare la quota di uso privato della autovettura aziendale da parte del dipendente:

“per gli autoveicoli indicati nell’articolo 54, comma 1, lettera a), c) e m), D.Lgs. 285/1992, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l’Automobile Club d’Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente”.

 

Si ricorda che per i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dal 1° luglio 2020, la percentuale per la determinazione del fringe benefit è definita in base alla quantità di emissioni di anidride carbonica. In particolare:

  • al 25% dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km se i valori di emissione di anidride carbonica non sono superiori a 60 g/km;
  • al 30% dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km se i valori di emissione di anidride carbonica sono superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km;
  • al 40% dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km se i valori di emissione di anidride carbonica sono superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km (50% dal 1° gennaio 2021);
  • al 50% dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km se i valori di emissione di anidride carbonica sono superiori a 190 g/km (60% dal 1° gennaio 2021).

Per i contratti stipulati fino al 30 giugno 2020, invece, la quota imponibile della retribuzione in natura corrispondente all’utilizzo a scopo promiscuo dell’autovettura aziendale è calcolata in misura pari al 30% dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km sulla base dei costi chilometrici indicati nelle tabelle.

ESEMPIO

La società Alfa Srl concede in uso promiscuo e per la maggior parte del periodo d’imposta al proprio dipendente Rossi Mario la seguente autovettura:

  • BMW 320I XDRIVE 2.0 berlina della potenza di 184cv.

In base alle nuove tabelle Aci il costo chilometrico risulta pari a 0,6950 euro per chilometro (si applica la percentuale del 30%).

Secondo la regola contemplata dall’articolo 51, comma 4, lettera a), D.P.R. 917/1986 il fringe benefit annuale sarà così determinato:

euro 0,6950 x Km 4.500 = 3.127,50 euro fringe benefit convenzionale annuo

 

Datore e dipendente possono accordarsi affinché il dipendente contribuisca al costo della vettura: tale addebito avviene con fattura assoggettata a Iva con aliquota ordinaria.

Il fringe benefit tassato in busta paga del lavoratore deve essere quindi ridotto degli importi addebitati: il calcolo del fringe benefit tassabile va fatto confrontando il fringe benefit teorico (verificabile con le tariffe Aci di cui si è detto) e l’importo fatturato comprensivo di Iva.

Qualora tale addebito risulti almeno pari al fringe benefit convenzionale (che si ricorda essere già comprensivo dell’Iva) come sopra calcolato, non si renderà necessaria l’attribuzione in busta paga di alcun compenso in natura.

Tabelle disponibili sul sito dell’Aci

Va infine evidenziato che sul sito web dell’Aci (www.aci.it) non sono rinvenibili solo le tabelle dalle quali ricavare il fringe benefit convenzionale sopra calcolato, bensì nel complesso tre tipologie di tabelle:

  1. quelle relative al costo chilometrico di percorrenza per ciascuna vettura (utili per quantificare analiticamente il rimborso spettante al dipendente/collaboratore/professionista che utilizza la propria autovettura);
  2. quelle riportanti il limite chilometrico per le vetture di potenza pari a 17 cavalli fiscali se alimentate a benzina o a 20 cavalli fiscali se a gasolio (necessarie per verificare ai sensi dell’articolo 95, comma 3, Tuir il limite massimo deducibile in capo all’azienda per le trasferte effettuate con autovettura propria dal dipendente o collaboratore);
  3. quelle richiamate in precedenza e necessarie per individuare il fringe benefit convenzionale (retribuzione in natura per la quota forfettaria di utilizzo privato della autovettura aziendale).