MAGGIORAZIONE DALL’ESERCIZIO 2023 DELL’AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI STRUMENTALI DEI COMMERCIANTI AL DETTAGLIO - Studio Bogoni - Consulenza fiscale e societaria
20490
post-template-default,single,single-post,postid-20490,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-13.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive

MAGGIORAZIONE DALL’ESERCIZIO 2023 DELL’AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI STRUMENTALI DEI COMMERCIANTI AL DETTAGLIO

L’articolo 1, commi 65-68, L. 197/2022 ha introdotto una maggiorazione della quota di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali utilizzati nei settori del commercio di prodotti di consumo al dettaglio. Il coefficiente applicabile alla quota di ammortamento dei 5 periodi di imposta dal 2023 al 2027 può essere incrementato fino al 6%.

Il provvedimento n. 89458 dell’Agenzia delle entrate del 23 marzo 2023 ha definito l’ambito soggettivo e oggettivo della norma (non c’è pertanto alcun impatto sui bilanci dell’esercizio 2022 in corso di approvazione in queste settimane, in quanto la disposizione si applica dal 2023).

L’individuazione delle attività e dei fabbricati che possono fruire della maggiorazione

La disposizione si applica ai fabbricati strumentali entrati in funzione entro il 31 dicembre 2023 e utilizzati dalle imprese che svolgono una delle attività contraddistinte dai seguenti codici Ateco:

  • 11.10 (Ipermercati);
  • 11.20 (Supermercati);
  • 11.30 (Discount di alimentari);
  • 11.40 (Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari);
  • 11.50 (Commercio al dettaglio di prodotti surgelati);
  • 19.10 (Grandi magazzini);
  • 19.20 (Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici);
  • 19.90 (Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari);
  • 21 (Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati);
  • 22 (Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati);
  • 23 (Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati);
  • 24 (Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in esercizi specializzati);
  • 25 (Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati);
  • 26 (Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati);
  • 29 (Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati).

Il criterio per determinare se la maggiorazione spetta ad imprese che svolgono attività solo in parte riconducibili ai codici menzionati è quello della prevalenza: rapportando l’ammontare dei ricavi derivanti dallo svolgimento delle attività menzionate al totale dei ricavi del Conto economico.

Le imprese che svolgono una delle attività “agevolabili” il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell’esercizio dell’impresa, aderenti al regime della tassazione di gruppo, possono fruire della maggiorazione in relazione ai fabbricati concessi in locazione a imprese operanti nei settori “agevolabili” aderenti al regime di tassazione di gruppo.

 

La maggiorazione derivante dalle quote di ammortamento incrementate imputate a conto economico negli esercizi dal 2023 al 2027 non deve essere rideterminata nell’ipotesi di vendita dei fabbricati strumentali (in ogni caso, però, il cessionario non acquisisce il diritto a fruire per il periodo residuo della maggiorazione delle quote di ammortamento).

Nel caso, invece, di operazioni di riorganizzazione aziendale che non danno luogo al realizzo di plusvalenze o minusvalenze, il soggetto avente causa dell’operazione straordinaria che opera nei settori “agevolabili” può continuare ad applicare la maggiorazione per il periodo residuo fino al 2027, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti dagli articoli 2 e 3 del provvedimento n. 89458/2023.

Le disposizioni relative alla maggiorazione delle quote di ammortamento dei fabbricati strumentali si applicano per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 e per i successivi 4 periodi di imposta, sempre nel rispetto dei requisiti indicati agli articoli 2 e 3 del provvedimento n. 89458/2023.

Si segnala alla gentile Clientela che la norma prevista dall’articolo 1, commi 65-68, L. 197/2022, le cui disposizioni attuative sono inserite nel provvedimento n. 89458/2023, non introduce una deroga al criterio di cui all’articolo 109, comma 4, D.P.R. 917/1986: gli ammortamenti, pertanto, potranno essere dedotti fiscalmente solo se conseguenti all’iscrizione a conto economico di quote di ammortamento corrispondenti.