Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale - Studio Bogoni - Consulenza fiscale e societaria
19849
post-template-default,single,single-post,postid-19849,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-13.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive

Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale

Con l’articolo 24, D.L. 73/2022 recante “Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali” (c.d. Decreto Semplificazioni Fiscali) vengono apportate modifiche alla disciplina degli Isa, sia per quanto riguarda le previsioni contenute nell’articolo 148, D.L. 34/2020 (cosiddetto “Decreto Crescita”) in tema di misure straordinarie volte a tener conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica generata dalla pandemia da Covid-19, sia in relazione alle previsioni generali contenute nell’articolo 9-bis, comma 2 del decreto istitutivo della disciplina Isa, il D.L. 50/2017.

Gli interventi del Legislatore 

Con l’articolo 148, D.L. 34/3020 sono state introdotte alcune previsioni specifiche riguardanti:

  • l’aggiornamento straordinario degli Indici sintetici di affidabilità (Isa), volto a tener conto degli effetti dell’emergenza epidemiologica (“correttivi Covid” di cui all’articolo 148, comma 1);
  • l’utilizzo degli Isa ai fini dell’analisi del rischio per le annualità 2018, 2019 e 2020 (di cui all’articolo 148, comma 2).

Considerato il perdurare della pandemia anche per l’anno 2022 il Legislatore, con il richiamato articolo 24, D.L. 73/2022 prevede, anche per tale annualità, una disposizione analoga a quella che ha consentito di predisporre specifici correttivi per i periodi di imposta 2020 e 2021. Viene inoltre previsto l’utilizzo degli Isa ai fini dell’analisi del rischio anche per le annualità 2021 e 2022.

Infine, in un’ottica più generale, tenuto conto delle complessità correlate al processo delle attività di elaborazione degli Isa, che, in questi ultimi anni, hanno assunto meccanismi di funzionamento sempre più articolati e che necessitano di dati e informazioni disponibili in Anagrafe Tributaria solo a partire dalle prime settimane dell’anno successivo a quello di entrata in vigore degli Isa stessi, si è provveduto a modificare il comma 2 dell’articolo 9-bis, D.L. 50/2017, al fine di posticipare i termini per l’approvazione degli indici e per la loro eventuale integrazione, rispettivamente, alla fine del mese di marzo e di aprile del periodo d’imposta successivo a quello di applicazione. In particolare, gli Isa verranno approvati entro il mese di marzo del periodo d’imposta successivo a quello per il quale sono applicati (anziché entro il 31 dicembre del periodo d’imposta per il quale sono applicati), mentre le modifiche agli Isa necessarie a tenere conto di situazioni di natura straordinaria saranno approvate entro il mese di aprile del periodo d’imposta successivo a quello per il quale sono applicate (anziché entro il mese di febbraio).