News in pillola - Studio Bogoni - Consulenza fiscale e societaria
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News in pillola

ENEA

Operativo il portale per inviare i dati relativi all’eco bonus, al bonus facciate e al bonus casa

Enea ha attivato il portale utile alla trasmissione dei dati relativi agli interventi di efficienza energetica con data di fine lavori successiva al 1° gennaio 2020 (https://detrazionifiscali.enea.it/). I dati relativi agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici e i dati per il bonus facciate devono essere comunicati accedendo alla sezione eco bonus mentre i dati per gli interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili che usufruiscono della detrazione Irpef del 50% per gli interventi di recupero edilizio possono essere inseriti accedendo alla sezione bonus casa. Il termine per l’effettuazione delle diverse comunicazioni all’Enea è fissato entro il 90° giorno successivo al termine dei lavori. Per gli interventi conclusi tra il 1° gennaio 2020 e il 25 marzo 2020 il termine per l’effettuazione della comunicazione Enea è fissato al 23 giugno 2020.

(ENEA, comunicato, 25/03/2020)

 

GASOLIO PER USO AUTOTRAZIONE

Rimborso o utilizzo in compensazione per utilizzi del primo trimestre con pratica entro il 30 giugno 2020

La dichiarazione relativa ai consumi di gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto, effettuati tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2020, necessaria per fruire dei benefici fiscali (restituzione in denaro o utilizzo in compensazione nel modello F24 con codice tributo 6740), deve essere presentata dal 1° al 30 aprile 2020. L’Agenzia delle dogane specifica che qualora il soggetto interessato sia impossibilitato a trasmettere l’istanza entro il termine ordinario, potrà fruire del più ampio termine del 30 giugno 2020 ai sensi dell’articolo 62, comma 6, D.L. 18/2020. A tal fine, è già disponibile il software al link https://www.adm.gov.it/portale/-/software-gasolio-autotrazione-1-trimestre-2020. In alternativa è possibile presentare la dichiarazione di consumo in forma cartacea con il contenuto della stessa riprodotto su supporto informatico.

(Agenzia delle dogane e dei monopoli, nota n. 96399, 23/03/2020)

 

DURC

Durc rilasciati con scadenza entro il 15 aprile 2020 validi fino al 15 giugno 2020

L’articolo 103, comma 2, D.L. 18/2020 ha stabilito che tutti i certificati, gli attestati, i permessi, le concessioni, le autorizzazioni e gli atti abilitativi in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020  conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020. L’Inps, d’intesa con l’Inail, ha chiarito che i documenti attestanti la regolarità contributiva denominati “Durc on line” che riportano nel campo <Scadenza validità> una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 (le date del 31 gennaio 2020 e del 15 aprile 2020 sono incluse). Qualora il predetto documento non sia nella materiale disponibilità dell’interessato o dei richiedenti ai quali sia stata a suo tempo notificata la formazione dell’esito positivo di regolarità ovvero si tratti di stazioni appaltanti/amministrazioni procedenti o di altri interessati che in precedenza non ne avevano fatto richiesta, l’interrogazione dovrà essere effettuata attraverso l’utilizzo della funzione di <Richiesta regolarità>, che consentirà la registrazione dei dati di ciascuno dei richiedenti.

(Inps, messaggio n. 1374, 25/03/2020)

 

INTRASTAT

Rinvio alla scadenza del 30 giugno 2020 per la presentazione degli elenchi riepilogativi

L’articolo 62, D.L. 18/2020 ha sospeso gli adempimenti tributari che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. All’interno del lasso temporale indicato rientrano anche gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie di cui all’articolo 50, comma 6, D.L. 331/1993: possono, pertanto, essere effettuati entro il 30 giugno 2020 senza l’applicazione di sanzioni le trasmissioni telematiche degli elenchi riepilogativi mensili dei mesi di febbraio, marzo e aprile 2020 e trimestrale del primo trimestre 2020.

(Agenzia delle dogane e dei monopoli, nota n. 96781, 20/03/2020)

 

MUTUI PRIMA CASA

Operativa la domanda di accesso al fondo di solidarietà per sospendere fino a 18 mesi i mutui prima casa

L’articolo 54, D.L. 18/2020 consente ai titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi al verificarsi di specifiche situazioni di temporanea difficoltà. L’operatività del c.d. fondo di solidarietà è stata estesa, consentendo di accedere al medesimo anche ai lavoratori dipendenti con riduzione o sospensione dell’orario di lavoro (ad esempio per cassa integrazione) per un periodo di almeno 30 giorni e ai lavoratori autonomi e ai professionisti che abbiano subito un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019. Inoltre, per tutte le ipotesi di accesso al fondo:

  • non è più richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (Isee);
  • è possibile beneficiare anche per chi ha già fruito in passato della sospensione (purché l’ammortamento sia ripreso da 3 mesi);
  • è stato previsto che il Fondo sopporti il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione.

Per ottenere rapidamente la sospensione del mutuo è necessario compilare il modulo e presentare al proprio istituto di credito la documentazione approvata dal Mef e disponibile al link http://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/interventi_finanziari/interventi_finanziari/ModuloSospensioneMutui2020.pdf.

(Ministero dell’economia e delle finanze, Decreto 25/03/2020, G.U. n. 82 del 28/03/2020)

 

CODICI ATECO

Dal 23 marzo 2020 si può consultare gratuitamente il codice ATECO di un’impresa

Accedendo al sito www.registroimprese.it e scrivendo correttamente la denominazione nello spazio “Nome Impresa o Attività” comparirà una scheda sintetica relativa all’impresa ricercata, nella quale, dal 23 marzo 2020, oltre alla descrizione dell’attività esercitata, sono riportati anche i codici Ateco dichiarati dall’impresa. Se la ricerca viene fatta con dispositivi mobile, si deve cliccare su “Altre informazioni” per visualizzare i codici Ateco.

(Infocamere, nota 23/03/2020, sito web)