News in pillola - Studio Bogoni - Consulenza fiscale e societaria
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News in pillola

 

CONTRIBUTI FONDO PERDUTO

Istanza entro il 15 gennaio 2021 per chi non l’ha presentata ai sensi dell’articolo 25, D.L. 34/2020

L’articolo 1, D.L. 137/2020 (Decreto Ristori) e l’articolo 2, D.L. 149/2020 (Decreto Ristori-bis) hanno previsto l’erogazione di un contributo a fondo perduto per i titolari di partita Iva che hanno dichiarato un codice attività prevalente rientrante nell’elenco della Tabella 1, D.L. 137/2020 (per tutto il territorio nazionale) o della Tabella 2, D.L. 149/2020 (per le zone “rosse”). Il beneficio è riconosciuto automaticamente a favore dei soggetti che hanno già presentato la precedente istanza mentre richiede la presentazione all’Agenzia delle entrate di un’apposita domanda se il soggetto interessato non ha presentato la domanda ai sensi dell’articolo 25, D.L. 34/2020. L’Agenzia delle entrate ha pubblicato una Guida e istituito una sezione dedicata sul proprio sito web disponibile al link https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/contributi-a-fondo-perduto-at. Si segnala che il D.L. 154/2020 (Decreto Ristori-ter) ha incluso il commercio al dettaglio di calzature alla Tabella 2, Decreto Ristori-bis.

(Agenzia delle entrate, provvedimento n. 358844, 20/11/2020)

 

CREDITO DI IMPOSTA LOCAZIONI

Autorizzato l’utilizzo del credito di imposta anche per il canone di locazione relativo al mese di giugno

L’articolo 77, D.L. 104/2020 ha modificato l’articolo 28, D.L. 34/2020 prevedendo, tra le altre misure, l’estensione del credito di imposta per le locazioni al canone relativo al mese di giugno e la spettanza per le imprese turistico ricettive del credito di imposta sui canoni mensili che vanno da aprile a dicembre 2020 (in caso di affitto d’azienda il credito di imposta è determinato nella misura del 50% del canone). Le predette novità erano subordinate all’autorizzazione dell’Unione europea. La risposta all’interrogazione parlamentare del 18 novembre 2020 ha evidenziato che l’autorizzazione della UE è stata assunta con la decisione n. 7595 del 28 ottobre 2020. Pertanto, già da subito è possibile utilizzare in compensazione nel modello F24 il credito di imposta per i canoni di locazione ad uso non abitativo per le casistiche previste normativamente, a condizione che il locatario abbia subito una riduzione del fatturato/corrispettivi pari ad almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019.

(Interrogazione parlamentare, risposta n. 5-05003, 18/11/2020)

 

CREDITO DI IMPOSTA SPESE DI PUBBLICITA’

Pubblicato l’elenco dei soggetti richiedenti il credito di imposta per il 2020

Nell’elenco sono individuati i soggetti che hanno presentato la comunicazione telematica per l’accesso al credito di imposta per l’anno 2020 e l’importo teoricamente fruibile da ciascuno di essi, con l’indicazione della percentuale provvisoria di riparto (è obbligatorio inviare entro il 31 gennaio 2021 la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati). Gli importi indicati nell’elenco (https://informazioneeditoria.gov.it/media/3334/soggetti-richiedenti_comunicazioni-bonus-pubblicita-2020.pdf) sono stati determinati tenendo conto dello stanziamento previsto come tetto di spesa per l’anno 2020, pari a 85 milioni di euro, di cui 50 milioni per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche on line, e 35 milioni per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato. Poiché le risorse destinate alla copertura dell’agevolazione sono risultate inferiori all’ammontare totale del credito di imposta richiesto, si è reso necessario effettuare la ripartizione delle stesse tra i richiedenti, in misura proporzionale agli importi richiesti, con percentuale pari al 14,8% per gli investimenti sulla stampa, pari al 6,5% per investimenti sulle radio e televisioni e con una percentuale compresa tra il 6,5% e il 14,8% nel caso di investimenti su entrambi i canali.

(Dipartimento per l’informazione e l’editoria, elenco dei soggetti richiedenti, 25/11/2020)

 

CREDITO IMPOSTA LIBRERIE ED EDICOLE

Pubblicato l’elenco dei soggetti beneficiari del credito di imposta per il 2020

La Direzione generale biblioteche e istituti culturali del Mibact ha pubblicato l’elenco dei beneficiari e gli importi spettanti del Taxcredit Librerie 2020. Le istanze dovevano essere presentate entro lo scorso 30 ottobre 2020. Il modello F24 con l’utilizzo del credito di imposta deve essere presentato esclusivamente per il tramite di Entratel/Fisconline dal decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui il Mibact ha comunicato l’importo spettante (quindi, dal 7 dicembre 2020). Un decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23 novembre 2020 ha pubblicato, inoltre, l’elenco dei beneficiari del credito di imposta per le edicole (in questo caso il modello F24 con l’utilizzo del credito di imposta fruibile è già presentabile).

(Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, decreto, 26/11/2020)

 

ATTIVITÀ FINANZIARIE ESTERE

Comunicate le anomalie in relazione alle attività detenute all’estero nel 2017

In questi giorni sono state inviate agli interessati comunicazioni di anomalia finalizzate alla promozione dell’adempimento spontaneo da parte dei contribuenti che risultano non avere dichiarato in tutto o in parte le attività finanziarie detenute all’estero nel 2017, nonché gli eventuali redditi esteri percepiti in relazione a tali attività estere. Le informazioni contenute nelle segnalazioni dirette ai contribuenti, che evidenziano le anomalie riscontrate, saranno a disposizione degli interessati nella sezione “l’Agenzia scrive” del cassetto fiscale. Il destinatario della comunicazione potrà presentare una dichiarazione dei redditi integrativa e beneficiare delle sanzioni in misura ridotta avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso. Se invece ritiene di non essere in errore potrà fornire spiegazioni e ulteriori documenti oppure chiedere ulteriori chiarimenti.

(Agenzia delle entrate, provvedimento n. 348195, 06/11/2020)

 

MASCHERINE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Chiarimenti sull’agevolazione Iva prevista dall’articolo 124, comma 1, D.L. 34/2020

L’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli hanno chiarito che il regime Iva di esenzione temporanea è applicabile a qualsiasi cedente e acquirente, purché contempli i beni ritenuti necessari a fronteggiare l’epidemia Covid-19 individuati dalla norma. Negli interpelli n. 507/525/528/529/530 sono state, inoltre, fornite risposte dall’Agenzia delle entrate relativamente alle cessioni di guanti, di abbigliamento protettivo, di detergenti disinfettanti, di soluzioni idroalcoliche e al trattamento applicabile ai noleggi di apparecchiature biomedicali.

(Agenzia delle entrate, circolare n. 26, 15/10/2020 e Agenzia delle dogane e dei monopoli, circolare n. 45, 26/11/2020)