NOVELLATE LE SCADENZE PER LE DEFINIZIONI IN “ROTTAMAZIONE" E “SALDO E STRALCIO” E DEFINITO IL RECUPERO DI SOMME IN AVVISO BONARIO SENZA SANZIONI - Studio Bogoni - Consulenza fiscale e societaria
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NOVELLATE LE SCADENZE PER LE DEFINIZIONI IN “ROTTAMAZIONE” E “SALDO E STRALCIO” E DEFINITO IL RECUPERO DI SOMME IN AVVISO BONARIO SENZA SANZIONI

“Rottamazione” e “Saldo e stralcio”

In merito alle somme dovute ai fini della “Rottamazione dei ruoli” e del “Saldo e stralcio”, l’articolo 4, comma 1, lettera b), Decreto Sostegni ha modificato la scadenza, da considerarsi tempestiva, per il versamento delle somme originariamente dovute.

Si tratta di una “nuova proroga” che segue altre modifiche alle scadenze resesi necessarie come conseguenza delle difficoltà economiche e finanziarie legate al Covid-19.

Per effetto delle proroghe contenute nel Decreto Sostegni si considerano quindi tempestivi i versamenti eseguiti:

·         entro il 31 luglio 2021 per le rate originariamente in scadenza nel 2020 e

·         entro il 30 novembre 2021 per le rate originariamente in scadenza il 28 febbraio, 31 marzo, maggio e luglio 2021.

Il nuovo calendario delle scadenze sarà quindi il seguente:

Rottamazione rata termine

originario

termine

aggiornato

Definizione agevolata ex D.L. 148/2017 con versamento integrale delle scadenze di luglio, settembre e ottobre 2018 entro il 7 dicembre 2018 e automaticamente ammessi alla “rottamazione ter 31.07.2020 31.07.2021
30.11.2020 31.07.2021
31.07.2021 30.11.2021
31.07.2021 30.11.2021
Rottamazione ter dei ruoli affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2017 con istanza presentata entro il 30 aprile 2019.

 

Definizione agevolata ex D.L. 148/2017 con mancato versamento delle scadenze di luglio, settembre e ottobre 2018 entro il 7 dicembre 2018 che hanno presentato istanza entro il 30 aprile 2019

1.06.2020* 31.07.2021
1.06.2020 31.07.2021
31.07.2020 31.07.2021
30.11.2020 31.07.2021
1.03.2021 30.11.2021
31.05.2021 30.11.2021
31.07.2021 30.11.2021
10° 30.11.2021 30.11.2021

Rottamazione ter dei ruoli affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2017 con istanza presentata entro il 31 luglio 2019.

Definizione agevolata ex D.L. 148/2017 con mancato versamento delle scadenze di luglio, settembre e ottobre 2018 entro il 7 dicembre 2018 che hanno presentato istanza entro il 30 aprile 2019.

1.06.2020 31.07.2021
1.06.2020 31.07.2021
31.07.2020 30.11.2021
30.11.2020 30.11.2021
1.03.2021 30.11.2021
31.05.2021 30.11.2021
31.07.2021 30.11.2021
30.11.2021 30.11.2021

 

saldo e stralcio rata termine

originario

termine

aggiornato

Carichi affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2017 con istanza presentata entro il 30 aprile 2019 o entro il 31 luglio 2019.

1.06.2020 31.07.2021
31.07.2020 30.11.2021
31.03.2021 30.11.2021

 

N.B.

Va segnalato che in quanto il 31 luglio 2021 cade di sabato e il primo giorno lavorativo successivo in agosto, tale scadenza dovrebbe ritenersi prorogata al 20 agosto 2021

 

Secondo le indicazioni dell’Agenzia delle entrate alle scadenze su riportate si applica una tolleranza di 5 giorni.

 

Il pagamento entro i nuovi termini non richiede il versamento di interessi e non comporta la perdita dei benefici della definizione agevolata.

 

Il Decreto Sostegni è inoltre intervenuto (articolo 4, comma 4) prevedendo l’annullamento automatico dei debiti esistenti al 23 marzo 2021 per importi fino a 5.000 (compresi interessi e sanzioni) per i soggetti, diversi dalle persone fisiche, che hanno conseguito nel 2019 un reddito imponibile fino a 30.000 euro e risultanti dai carichi affidati all’agente della riscossione nel periodo 1° gennaio 2000 – 31 dicembre 2010. Rientrano nei ruoli annullati anche quelli originariamente gestiti in rottamazione o saldo e stralcio.

Avvisi bonari senza sanzioni

Il Decreto Sostegni introduce con l’articolo 5 una nuova agevolazione ovvero la possibilità di sanare le irregolarità del 2017 e 2018 versando solo imposte ed interessi. Si tratta di avvisi che verranno inviati dall’agenzia con riferimento agli anni 2017 e 2018, in seguito ai controlli ex articoli 36-bis, D.P.R. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. 633/1972.

Potranno usufruire dell’agevolazione i soggetti titolari di partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni, che abbiano subito una riduzione del volume d’affari pari o superiore al 30% dal 2019 al 2020.

Non rientrano nella previsione le comunicazioni ex articolo 36-ter, D.P.R. 600/1973.

La determinazione delle somme dovute sarà a intero carico dell’Agenzia delle entrate, l’Agenzia infatti determinerà automaticamente dal confronto delle dichiarazioni iva lo scostamento di fatturato e provvederà a notificare l’avviso bonario con il solo addebito di imposte e interessi.

Per la definitiva chiusura dei rapporti con l’Agenzia delle entrate occorrerà il versamento integrale delle somme dovute anche effettuato con rateazione. In caso di mancato versamento l’agevolazione decadrà e torneranno applicabili le sanzioni sugli importi dovuti.

 

Per l’approfondimento si rinvia alla apposita informativa.