Nuove disposizioni in tema di Esterometro - Studio Bogoni - Consulenza fiscale e societaria
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Nuove disposizioni in tema di Esterometro

Con gli articoli 12 e 13, D.L. 73/2022 recante “Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali” (c.d. Decreto Semplificazioni Fiscali) vengono apportate modifiche alla disciplina dettata dall’articolo 1 comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015 in tema di “esterometro”, sia al fine di limitarne l’ambito oggettivo di applicazione prevedendo nuove ipotesi di esclusione, sia per precisare la decorrenza del nuovo impianto sanzionatorio introdotto con la L. 178/2020.

 Le nuove ipotesi di esclusione

La disposizione contenuta nell’articolo 12, D.L. 73/2022 modifica il comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015 al fine di ampliare le ipotesi di esonero dalla presentazione dell’esterometro per le operazioni di importo singolarmente non superiore a 5.000 euro (cinquemila) relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia ai sensi degli articoli 7 a 7-octies, D.P.R. 633/1792.

Per effetto di tale modifica i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato devono pertanto essere trasmessi telematicamente all’Agenzia delle entrate dai soggetti passivi di cui al comma 3 dell’articolo 1 dello stesso D.Lgs. 127/2015, con le seguenti eccezioni:

  • operazioni documentate da bollette doganali;
  • operazioni documentate da emissione o ricezione di fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel richiamato comma 3, D.Lgs. 127/2015;
  • operazioni, purché di importo singolarmente non superiore a 5.000 euro (cinquemila), relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies, D.P.R. 633/1972.

Attenzione che oggetto di esclusione non saranno le operazioni che rilevano territorialmente nel nostro Paese quali, ad esempio, le frequenti operazioni in acquisto di servizi generici ex articolo 7-ter, D.P.R. 633/1972 poste in essere da soggetti passivi italiani che come è noto, nell’ambito dei rapporti tra soggetti economici (B2B), seguono la regola della territorialità nel Paese del Committente. L’esclusione, potrà al contrario riguardare la prestazione di manutenzione ordinaria (se ovviamente entro la soglia dei 5.000 euro) che un soggetto passivo italiano effettua su un immobile situato all’estero che in base all’articolo 7-quater, D.P.R. 633/1972 rileva territorialmente nel Paese di ubicazione dell’immobile.

Non si tratta pertanto di nuove ipotesi di esclusione che, seppur da apprezzare, risolveranno il problema della miriade di acquisti tanto di beni (acquisto di cancelleria, di prodotti informatici, etc.) quanto di servizi (scaricamento di software), spesso di modestissimo importo, che le imprese effettuato attraverso il web. Per queste sarà quindi necessario provvedere dal 1° luglio 2022 alla trasmissione allo SdI secondo le modalità ampiamente descritte e comunicate nelle precedenti informative.

Anticipata la decorrenza delle nuove misure sanzionatorie

La disposizione contenuta nell’articolo 13, D.L. 73/2022 ha lo scopo di coordinare la decorrenza della misura sanzionatoria per omessa o errata trasmissione delle fatture relative alle operazioni transfrontaliere con quella prevista con il connesso adempimento.

A seguito della nuova decorrenza (1° luglio 2022) della modifica dell’art.1 comma 3-bis D.lgs. 127/2015, prevista dal comma 14-ter dell’articolo 5, D.L. 146/2021, viene uniformata la decorrenza della corrispondente misura sanzionatoria.

Per effetto di tale modifica, quindi, a decorrere dal 1° luglio 2022, in caso di omissione o errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere, effettuate, si applicherà la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili.

Nelle medesime ipotesi, la sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 200 euro per ciascun mese, se la trasmissione è effettuata entro i 15 (quindici) giorni successivi alle scadenze stabilite dall’articolo 1 comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015, ovvero, se nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.