PROROGA AL 30 SETTEMBRE 2023 DEL TERMINE DI SOSTENIMENTO DELLE SPESE PER FRUIRE DEL SUPERBONUS SUGLI EDIFICI UNIFAMILIARI - Studio Bogoni - Consulenza fiscale e societaria
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PROROGA AL 30 SETTEMBRE 2023 DEL TERMINE DI SOSTENIMENTO DELLE SPESE PER FRUIRE DEL SUPERBONUS SUGLI EDIFICI UNIFAMILIARI

Il comunicato stampa n. 51 del 30 marzo 2023 del Ministero dell’economia e delle finanze ha anticipato alcune proroghe che saranno inserite in fase di conversione del D.L. n.11/2023; malgrado tali interventi non siano ad oggi ancora in vigore (il termine ultimo per la conversione in legge del decreto è fissato al prossimo 18 aprile), visto il grande interesse sulla materia, si segnalano le principali previsioni riguardanti i bonus edilizi. Si evidenzia che nella legge di conversione potrebbero essere presenti ulteriori interventi, ad oggi non ancora ufficializzati dal citato comunicato stampa.

 

Proroga del termine per il pagamento delle spese

Nella serata del 30 marzo 2023 è stato pubblicato il Comunicato Stampa del MEF che annuncia la proroga del termine per l’esecuzione dei lavori (e ragionevolmente pagamento delle spese) sugli edifici unifamiliari che beneficiano del superbonus, scadenza che era fissata allo scorso 31 marzo 2023.

In particolare, come annunciato dal Mef, sarà prevista la proroga del termine dal 31 marzo 2023 al 30 settembre 2023 per completare i lavori sugli edifici unifamiliari che fruiscono del superbonus 110%.

Rimane confermata la condizione che ha guidato tutte le recenti proroghe delle “unifamiliari”, ossia il fatto che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

 

La cessione dei crediti

Il secondo significativo intervento riguarda la comunicazione per la prima cessione del credito dei bonus edilizi (relativamente alle rate residue delle spese sostenute nel 2020 e 2021 e alle spese sostenute nel 2022), il cui termine di trasmissione all’Agenzia delle entrate è spirato lo scorso 31 marzo 2023.

Per queste cessioni del credito, a favore di banche e intermediari finanziari, non ancora “formalizzate” mediante la stipula del relativo contratto sarà possibile avvalersi dell’istituto della remissione in bonis (con pagamento della sanzione di 250 euro secondo le indicazioni fornite dalla risoluzione n. 58/E/2022).

Successivamente al pagamento della sanzione e alla sottoscrizione dei contratti, sarà possibile effettuare la comunicazione telematica di cessione dei crediti, entro il termine dell’invio telematico all’Agenzia delle entrate della prima dichiarazione dei redditi successiva, ossia il 30 novembre 2023.

Successivamente all’approvazione definitiva delle citate modifiche forniremo alla clientela maggiori e più precisi dettagli.