Rapporti di agenzia: disciplina Enasarco confermata per l'anno 2024 - Studio Bogoni - Consulenza fiscale e societaria
21033
post-template-default,single,single-post,postid-21033,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-13.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive

Rapporti di agenzia: disciplina Enasarco confermata per l’anno 2024

Dopo un percorso di progressivo incremento delle aliquote di contribuzione per gli agenti operanti in forma di impresa individuale o società di persone avvenuto nel periodo 2014-2020, per il 2024, come avvenuto già per il triennio 2021- 2023, viene confermata l’aliquota applicata nell’anno precedente.

Nessuna modifica, invece, per i contributi relativi agli agenti operanti in forma di società di capitali.

Si ricorda in proposito che i contributi all’Enasarco vanno calcolati su tutte le somme dovute, a qualsiasi titolo, all’agente o al rappresentante di commercio in dipendenza del rapporto di agenzia, anche se non ancora pagate, e devono essere versati trimestralmente.

 

Le aliquote della contribuzione per agenti operanti in forma di impresa individuale o società di persone

Le aliquote della contribuzione previste per l’anno 2024 confermano quelle applicate per l’anno precedente (si evidenzia di seguito la progressione delle aliquote intervenuta negli ultimi anni):

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Aliquota contributiva

14,65% 15,10% 15,55% 16,00% 16,50% 17,00% 17,00% 17,00% 17,00% 17,00%

 

Si rammenta che tale aliquota viene a gravare in pari misura del 50% sull’agente e sulla casa mandante, con la conseguenza che, in sede di addebito delle provvigioni sulla fattura dell’agente dovrà essere detratta la percentuale dell’8,50% (corrispondente al 50% della nuova misura del 17,00%).

Alla luce di quanto sopra, si presentano i conteggi di una ipotetica fattura di un agente di commercio che non ha diritto alla riduzione della ritenuta Irpef (in quanto non si avvale di collaboratori), per l’addebito di provvigioni dal 1° gennaio 2024:

Provvigioni relative al mese di gennaio 2024, in qualità di agente monomandatario, come da contratto del 4 gennaio 2024

Imponibile 1.000,00
Iva 22% 220,00
Totale fattura 1.220,00
Ritenuta Enasarco 8,50% su imponibile – 85,00
Ritenuta Irpef 23% su 50% imponibile – 115,00
Netto a pagare 1.020,00

 

Il contributo va calcolato fino al raggiungimento della provvigione massima annuale; la quota che supera il limite massimo va comunque comunicata, anche se su di essa non va calcolato né versato alcun contributo.

Il massimale provvigionale non è frazionabile. In caso di attività svolta in forma societaria il massimale è riferito alla società, non ai singoli soci; pertanto, il contributo va ripartito tra i soci illimitatamente responsabili in misura pari alle quote di partecipazione.

Le aliquote della contribuzione per agenti operanti in forma di società di capitali

Con riferimento agli agenti operanti in forma di società di capitali, la casa mandante determina il contributo dovuto applicando una aliquota differenziata per scaglioni provvigionali. Non è previsto né minimale contributivo né massimale provvigionale. Di seguito si riepilogano le aliquote applicabili:

Scaglioni provvigionali Aliquota contributiva 2024 Quota preponente Quota agente
Fino a 13.000.000 euro 4% 3% 1%
Da 13.000.001 euro a 20.000.000 euro 2% 1,50% 0,50%
Da 20.000.001 euro a 26.000.000 euro 1% 0,75% 0,25%
Da 26.000.001 euro 0,50% 0,30% 0,20%

 

Termini di versamento

Il versamento dei contributi va effettuato entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre. In particolare, con riferimento alla contribuzione relativa al 2024, le scadenze sono le seguenti:

Trimestre Scadenza di versamento
I trimestre (gennaio-febbraio-marzo 2024) 20 maggio 2024
II trimestre (aprile-maggio-giugno 2024) 20 agosto 2024
III trimestre (luglio-agosto-settembre 2024) 20 novembre 2024
IV trimestre (ottobre-novembre-dicembre 2024) 20 febbraio 2025

 

Agevolazioni per i giovani agenti

Per i nuovi iscritti a partire dal 2024 non sono più operative le agevolazioni previste dall’articolo 5-bis del regolamento. Tuttavia, restano efficaci per coloro che si sono iscritti nel triennio 2021-2023. Vediamo in sintesi le caratteristiche principali dell’agevolazione.

 

Requisiti

L’agevolazione si applica agli agenti in possesso dei seguenti requisiti:

  • iscritti per la prima volta alla Fondazione nel periodo 2021-2023;
  • già iscritti che ricevono, nel periodo 2021-2023 un nuovo incarico di agenzia dopo oltre 3 anni dalla cessazione dell’ultimo rapporto di agenzia;
  • non abbiano compiuto il 31° anno di età (alla data di conferimento dell’incarico);
  • svolgano l’attività di agenzia in forma individuale.

 

Durata

L’agevolazione è concessa per tutti gli incarichi conferiti all’agente nei 3 anni consecutivi a decorrere dall’anno in corso alla data di prima iscrizione ovvero alla data di conferimento del nuovo incarico.

Per ciascun rapporto, l’agevolazione è concessa per un massimo di 3 anni consecutivi a decorrere dall’anno in corso alla data di prima iscrizione ovvero alla data di conferimento del nuovo incarico.

 

Agevolazioni contributive

Allo scopo di favorire il permanere nel tempo nella professione di agente, l’aliquota previdenziale agevolata, per ciascun rapporto, è così determinata:

  • primo anno solare, alla data di prima iscrizione o di ripresa dell’attività: 11% (anziché 17%);
  • secondo anno solare: 9% (anziché 17%);
  • terzo anno solare: 7% (anziché 17%).

 

Anche per le aliquote agevolate il contributo previdenziale è per metà a carico dell’impresa preponente e per l’altra metà a carico dell’agente.

 

Minimale

Il minimale contributivo annuo è ridotto del 50% per ogni anno solare compreso nell’agevolazione.

 

Distinta online

La distinta telematica gestisce in automatico il calcolo corretto del contributo da versare, incluse le agevolazioni contributive.

 

Conferimento dell’incarico

Al momento del conferimento online del mandato, se sussistono le condizioni per l’agevolazione, il mandato sarà automaticamente contraddistinto come “agevolato”.

 

Vediamo di seguito alcuni esempi (rinviando al sito web della Fondazione www.enasarco.it).

 

ESEMPIO 1 – Agente individuale nato il 10/03/1997

 

Conferimento del primo incarico di agenzia (C1) in data 15/04/2023 (all’età di 26 anni).

Agevolazione su C1    
Anno Aliquota contributiva Minimale contributivo
2023 Aliquota 2023 – 6 Minimale 2023 /2
2024 Aliquota 2024 – 8 Minimale 2024 /2
2025 Aliquota 2025 – 10 Minimale 2025 /2

 

Conferimento del secondo incarico di agenzia (C2) in data 01/05/2024 (all’età di 27 anni).

Agevolazione su C2    
Anno Aliquota contributiva Minimale contributivo
2024 Aliquota 2024 – 8 Minimale 2024 /2
2025 Aliquota 2025 – 10 Minimale 2025 /2

 

Conferimento del terzo incarico di agenzia (C3) in data 30/08/2025 (all’età di 28 anni).

Agevolazione su C3    
Anno Aliquota contributiva Minimale contributivo
2025 Aliquota 2025 – 10 Minimale 2025 /2

 

Conferimento del quarto incarico di agenzia (C4) in data 1/02/2026 (all’età di 28 anni).

Per C4 l’agente non ha diritto ad alcuna agevolazione in quanto il primo incarico è stato conferito nel 2023, quindi il triennio agevolato è 2023-2025.

 

ESEMPIO 2 – Agente individuale nato il 10/03/1992

 

Conferimento del primo incarico di agenzia (C1) in data 1/02/2023 (all’età di 30 anni, non avendo ancora compiuto il 31° anno di età).

Agevolazione su C1    
Anno Aliquota contributiva Minimale contributivo
2023 Aliquota 2023 – 6 Minimale 2023 /2
2024 Aliquota 2024 – 8 Minimale 2024 /2
2025 Aliquota 2025 – 10 Minimale 2025 /2

 

Conferimento del secondo incarico di agenzia (C2) in data 01/05/2023.

Per C2 l’agente non ha diritto ad alcuna agevolazione perché alla data di conferimento dell’incarico di agenzia ha già compiuto il 31° anno di età.

 

ESEMPIO 3 – Agente individuale nato il 10/03/1997 che ha svolto l’attività di agenzia dal 2015 al 2019 (da 18 a 22 anni) e l’ultimo rapporto di agenzia risulta cessato il 28/05/2019

 

Conferimento del nuovo incarico (C1) in data 15/04/2023 (all’età di 26 anni).

Poiché la ripresa dell’attività avviene dopo più di 3 anni di interruzione dall’ultimo rapporto di agenzia, il caso è identico a quello di cui all’esempio 1.