Recupero della detrazione IVA con la dichiarazione integrativa - Studio Bogoni - Consulenza fiscale e societaria
21039
post-template-default,single,single-post,postid-21039,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-13.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive

Recupero della detrazione IVA con la dichiarazione integrativa

Con la risposta a interpello n. 479 del 18 dicembre 2023, l’Agenzia delle entrate ha fornito importanti chiarimenti sulle condizioni che legittimano l’esercizio del diritto alla detrazione mediante l’istituto della dichiarazione integrativa.

 

Condizioni per l’esercizio del diritto alla detrazione

L’articolo 19, comma 1, D.P.R. 633/1972 stabilisce che il diritto alla detrazione nasce nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto stesso è sorto. Per poter esercitare concretamente il diritto alla detrazione, dopo che si è verificata l’esigibilità del tributo, è necessario che il soggetto passivo sia in possesso della fattura di acquisto, il quale trova il suo termine finale con la presentazione della dichiarazione Iva dell’anno in cui i descritti requisiti sono stati verificati.

Con la circolare n. 1/E/2018 l’Agenzia delle entrate ha precisato che il diritto alla detrazione deve essere garantito anche dall’istituto della dichiarazione integrativa di cui all’articolo 8, comma 6-bis, D.P.R. 322/1998, il quale consente la correzione di errori od omissioni che hanno determinato l’indicazione di un maggior imponibile, di un maggior debito d’imposta o di una minore eccedenza detraibile. Il termine ultimo si verifica con la decadenza dal potere di accertamento, ossia il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

 

Il chiarimento dell’Agenzia delle entrate

Per quanto di interesse, con la risposta a interpello n. 479/E/2023, l’Agenzia delle entrate ha precisato che con la dichiarazione integrativa può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti quando le fatture di acquisto sono state regolarmente ricevute e registrate entro i termini previsti, ma per errore è stata riversata all’Erario l’imposta per la quale spettava il diritto alla detrazione non esercitato entro i termini previsti (come già detto con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto è sorto).

Secondo l’Agenzia delle entrate il soggetto passivo può quindi presentare una dichiarazione integrativa entro il termine massimo previsto per l’accertamento, senza la necessità di versare alcuna sanzione in quanto le fatture di acquisto sono state regolarmente ricevute e annotate. A completamento, nella risposta è precisato che a nulla osta la circostanza che il soggetto passivo aveva beneficiato del ravvedimento operoso per regolarizzare la propria precedente posizione.