Recupero della maggiore imposta di bollo versata con modalità virtuale - Studio Bogoni - Consulenza fiscale e societaria
20670
post-template-default,single,single-post,postid-20670,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-13.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive

Recupero della maggiore imposta di bollo versata con modalità virtuale

Con la risposta a interpello n. 350 del 19 maggio 2023 l’Agenzia delle entrate ha chiarito come comportarsi nel caso in cui sia stato effettuato un versamento in eccesso dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale, ai sensi dell’articolo 15, D.P.R. 642/1972.

Prima di affrontare il tema della ripetizione delle somme versate in eccesso si rende necessario tornare sul processo di versamento virtuale del bollo dovuto.

 

Liquidazione e versamento dell’imposta di bollo virtuale

L’articolo 15, D.P.R. 642/1972 stabilisce che l’imposta di bollo può essere assolta in modo virtuale, su richiesta degli interessati, per determinati atti e documenti, definiti con appositi Decreti Ministeriali (Decreti 7 giugno 1973, 25 luglio 1975, 31 ottobre 1981, 10 febbraio 1988 e 24 maggio 2012).

Il citato articolo 15 dispone inoltre che:

 

Ai fini dell’autorizzazione di cui al precedente comma, l’interessato deve presentare apposita domanda corredata da una dichiarazione da lui sottoscritta contenente l’indicazione del numero presuntivo degli atti e documenti che potranno essere emessi e ricevuti durante l’anno”.

 

Ne consegue la necessità per il soggetto che voglia assolvere virtualmente l’imposta di richiederne previa autorizzazione, il provvedimento autorizzativo è rilasciato a seguito della verifica della legittimità della richiesta, che deve riguardare i documenti e gli atti riconducibili fra quelli per i quali è prevista la possibilità di assolvimento dell’imposta in modo virtuale, nonché previa verifica di alcuni requisiti di idoneità del soggetto e di rilevanza dell’attività svolta.

Ottenuta l’autorizzazione seguirà l’attività di liquidazione dell’imposta.

Quest’ultima è eseguita dall’ufficio sulla base della dichiarazione a consuntivo presentata in via telematica entro il 31 gennaio dell’anno successivo dal soggetto autorizzato o da un intermediario.

L’ufficio ne verifica il contenuto ed opera contestualmente la liquidazione a saldo relativamente al precedente anno solare e quella in acconto per l’anno in corso.

La predetta liquidazione e la ripartizione dell’importo complessivamente dovuto, suddiviso in rate bimestrali, sono notificate al contribuente in un unico documento che costituisce l’avviso di liquidazione dell’imposta di bollo dovuta.

I versamenti devono avvenire utilizzando il codice tributo 2505 con modello F24.

 

Secondo l’Agenzia delle entrate il modello di dichiarazione dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale deve essere utilizzato anche per la presentazione delle dichiarazioni nei casi di rinunzia all’autorizzazione, di operazioni straordinarie nonché per rettificare e/o integrare una dichiarazione già presentata della stessa tipologia.

 

Recupero delle maggiori somme versate

Il provvedimento del 25 settembre 2019 non prevede un termine ultimo entro il quale inviare detta dichiarazione sostitutiva.

Le istruzioni chiariscono, infatti, che la dichiarazione sostitutiva, con cui si intende rettificare o integrare una dichiarazione dello stesso tipo già presentata, sostituisce integralmente la precedente dichiarazione inviata senza precisare che la stessa deve essere presentata prima della scadenza del termine di presentazione della dichiarazione consuntiva.

Ne deriva che, in assenza di una previsione normativa specifica, la disciplina della dichiarazione integrativa a favore non può trovare applicazione ai fini dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale.

 

Escludendo l’utilizzo della dichiarazione integrativa l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il recupero degli importi versati in eccesso possa avvenire chiedendone il rimborso mediante apposita istanza, da presentarsi ai sensi dell’articolo 37, D.P.R. 642/1972, entro il termine di decadenza di 3 anni a decorrere dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento.

Detta imposta non può invece essere compensata con i versamenti della medesima natura dovuti in epoche successive.