Remissione in bonis per il tax credit energia - Studio Bogoni - Consulenza fiscale e societaria
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Remissione in bonis per il tax credit energia

Con la risoluzione n. 27/E del 19 giugno 2023 l’Agenzia delle entrate ha di fatto ammesso l’applicabilità dell’istituto della remissione in bonis a tutti quei soggetti che avendo la possibilità di usufruire del tax credit energia non avessero provveduto a inviare l’apposita comunicazione entro lo scorso 16 marzo 2023.

Il chiarimento ha di fatto riaperto il termine di presentazione della istanza che deve completarsi entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (prima dichiarazione utile).

Come si ricorderà la mancata presentazione dell’istanza entro la data del 16 marzo 2023 aveva di fatto congelato il credito non ancora compensati in quanto dal successivo 17 marzo l’Agenzia delle entrate avrebbe bloccato (rifiuto) l’eventuale modello F24 che contenesse il credito da compensare non comunicato in istanza.

Il nuovo documento di prassi ha ora chiarito che la mancata comunicazione entro il 16 marzo 2023 dei crediti d’imposta maturati dalle imprese “energivore/gasivore” e “non energivore/gasivore”, non rappresenta un requisito per l’accesso al contributo e l’invio della istanza costituisce un solo adempimento formale sanabile con la remissione in bonis.

Tenuto conto delle indicazioni ottenute, le imprese “energivore/gasivore” e “non energivore/gasivore” che non abbiano presentato l’istanza potranno farlo nei prossimi giorni ma entro e non oltre il termine per la presentazione della prima dichiarazione utile, quindi la dichiarazione modello Redditi 2023, versando al contempo la sanzione minima di 250 euro tramite modello F24 Elide, indicando il codice tributo “8114”.

Si noti con attenzione che i crediti d’imposta in esame, relativi al periodo d’imposta 2022, sono utilizzabili esclusivamente in compensazione entro il 30 settembre 2023; dovendo tuttavia la remissione in bonis precedere la fruizione del credito, essa dovrà essere effettuata prima del 30 settembre e chiaramente prima della compensazione del credito.

Adempimento Termine
Compensazione Entro il 30 settembre
Invio della comunicazione Prima dichiarazione utile ma prima della compensazione quindi entro il 30 settembre
Versamento della sanzione Contestuale all’invio della comunicazione

 

La comunicazione può essere compilata con il software disponibile nella scheda “Software per la comunicazione dei crediti d’imposta maturati nel 2022” e poi inviata tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia, oppure può essere compilata e inviata tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet, seguendo il percorso: “Servizi – Agevolazioni – Crediti d’imposta maturati in relazione alle spese sostenute per l’acquisto dei prodotti energetici“.

 

Il medesimo meccanismo di correzione potrà essere utilizzato anche per sanare dichiarazioni inviate inesatte.