RESTITUZIONE FONDO PERDUTO SENZA SANZIONI - Studio Bogoni - Consulenza fiscale e societaria
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RESTITUZIONE FONDO PERDUTO SENZA SANZIONI

RESTITUZIONE FONDO PERDUTO SENZA SANZIONI

Nella recente circolare n. 25/E/2020 l’Agenzia delle entrate ha chiarito le modalità di restituzione del contributo a fondo perduto stabilito dai provvedimenti per fronteggiare l’emergenza sanitaria Covid-19; in tale documento, viene precisato che le restituzioni che avvengono a seguito dei chiarimenti offerti con la circolare n. 22/E/2020 (in particolare nel caso di associazioni professionali) possono essere effettuate senza applicazione delle sanzioni.

Fondo perduto e studi associati

Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica Covid-19, nell’articolo 25, D.L. 34/2020, il c.d. Decreto Rilancio, convertito con L. 77/2020, è stato introdotto un contributo a fondo perduto che non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e non concorre alla formazione del valore della produzione netta Irap.

L’istanza doveva essere presentata entro lo scorso 13 agosto.

Ai fini della spettanza, l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 doveva essere inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Ai fini del calcolo si doveva far riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

Il bonus, che è stato erogato direttamente sul conto corrente del contribuente, risultava pari ad una determinata percentuale della riduzione del fatturato registrata confrontando, appunto, i mesi di aprile 2020 e aprile 2019.

L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 22/E/2020, commentata in precedente informativa, era tornata ad occuparsi, dopo i primi chiarimenti offerti con la circolare n. 15/E/2020, del contributo a fondo perduto.

In tale documento sono stati esclusi alcuni soggetti dal novero dei beneficiari dell’agevolazione: tra questi proprio le associazioni professionali costituite tra professionisti, iscritti alle proprie casse di previdenza, per l’esercizio della propria attività.

Secondo l’Agenzia delle entrate il motivo dell’esclusione è legato al fatto che tali realtà non acquistano una propria autonomia giuridica.

La restituzione del contributo

Poiché il chiarimento è stato fornito a procedura di erogazione già iniziata, può certamente essere capitata la situazione per cui una associazione professionale potrebbe aver richiesto e ottenuto il bonus.

Per quanto concerne le modalità di restituzione del contributo, nella recente circolare n. 25/E/2020 l’Agenzia delle entrate ha fornito alcune precisazioni operative.

Già nella circolare n. 15/E/2020 è stato precisato che non si applicano le sanzioni se è stata presentata una rinuncia prima che il contributo fosse accreditato sul conto corrente bancario o postale.

Parimenti, viene chiarito nella circolare n. 25/E/2020, non saranno dovute le sanzioni anche nel caso in cui il contribuente, che abbia già fruito del contributo, solo a seguito della pubblicazione dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 22/E/2020, conosca di avere assunto un comportamento non coerente con i chiarimenti forniti con il menzionato documento di prassi.

In tal caso, il soggetto che ha percepito il contributo non spettante restituirà tempestivamente il contributo e i relativi interessi utilizzando i codici tributo indicati nella risoluzione n. 37/E/2020 (per la quota capitale il codice tributo è 8077, per la quota interessi è 8078), utilizzando il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”.