Schede tecniche - Studio Bogoni - Consulenza fiscale e societaria
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Schede tecniche

SCHEDA 01 – PROSPETTO BENI ACQUISITI IN LEASING

(solo per i bilanci in forma ordinaria)

 

 

Contratto

Data

Descrizione bene

Data consegna

Costo originario

Durata

Canone anticipato

Canoni successivi

(n. ____)

Prezzo di riscatto

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

PROSPETTO DELLE OPERAZIONI DI LEASING FINANZIARIO AL 31/12/2019

N.

Valore attuale delle rate di canone non scadute al 31/12/19

(A)

Interessi passivi di competenza 2019

(B)

Valore dei beni

Costo storico (sostenuto dal concedente)

(C)

Quota di ammortamento 2019

(D)

Fondo ammortamento al 31/12/2019

(E)

Valore netto di bilancio

(C –E)

1

           

2

           

3

           

4

           

5

           

6

           

7

           

8

           

9

           

10

           

11

           

12

           

 

SCHEDA 02 – AMMORTAMENTI 2019

 

La determinazione delle quote di ammortamento per l’anno 2019 deve essere effettuata in conformità alle indicazioni del documento contabile Oic 16 che, al riguardo, precisa che l’ammortamento è il procedimento con cui si ripartisce il costo di una immobilizzazione materiale tra gli esercizi della sua stimata vita utile.

Inoltre:

  • l’ammortamento è un costo ricorrente che va registrato nella sua interezza anche se l’impresa ha subito una perdita o se il cespite non è stato sfruttato nei volumi previsti;
  • il piano di ammortamento inizialmente predisposto deve prevedere un suo riesame periodico per verificare che non siano intervenuti cambiamenti tali da richiedere una modifica delle stime effettuate nella determinazione della residua possibilità di utilizzazione;
  • se la residua possibilità di utilizzazione va modificata, il valore contabile dell’immobilizzazione (costo storico al netto degli ammortamenti già stanziati) va ripartito sulla nuova vita utile residua del cespite e tale modifica va motivata in Nota integrativa.

Tali concetti debbono essere tenuti ben presenti ogni volta che si adottino delle variazioni delle quote di ammortamento rispetto a quelle adottate nei precedenti anni.

Va anche precisato che il documento Oic 16 meglio precisa le ipotesi di beni che non vanno ammortizzati, sottintendendo che la procedura vada applicata in tutte le altre ipotesi.

 

Beni destinati alla vendita

I beni iscritti nelle immobilizzazioni, nel momento in cui sono destinati all’alienazione, sono riclassificati nell’attivo circolante e quindi valutati al minore tra il valore netto contabile e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato. I medesimi beni destinati alla vendita non sono più oggetto di ammortamento

Beni obsoleti

  • I cespiti obsoleti e che non saranno più utilizzati nel ciclo produttivo vanno riclassificati nell’attivo circolante e valutati al minore tra il valore netto contabile e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato.
  • Per valore desumibile dall’andamento di mercato si intende il valore netto di realizzazione, ossia, il prezzo di vendita nel corso della normale gestione al netto dei costi diretti di vendita e dismissione.
  • Tali beni non sono più oggetto di ammortamento

Beni con valore contabile < al valore residuo stimato

Il valore residuo stimato è definito come “il valore realizzabile dal bene al termine del periodo di vita utile residua”.

Si tratta dunque del valore che l’impresa stima di ottenere al termine della vita utile dall’alienazione del bene e non, invece, del valore corrente stimato dall’impresa nel corso dei diversi esercizi di utilizzo del bene.

Tale valore deve essere determinato nel momento in cui l’impresa acquista il bene ed inizia il processo di ammortamento e deve essere successivamente sistematicamente aggiornato.

Rientrano in questa categoria anche i fabbricati c.d. patrimonio che vanno sempre ammortizzati, tranne nel caso in cui il valore residuo contabile sia già inferiore al valore di mercato.

 

ELENCO DEI BENI PER I QUALI NON È STATO EFFETTUATO L’AMMORTAMENTO

DESCRIZIONE

MOTIVAZIONE DELLA SCELTA

(indicare una delle 3 ipotesi viste sopra)

 

ELENCO DEI BENI PER I QUALI È STATA MODIFICATA LA QUOTA DI AMMORTAMENTO

DESCRIZIONE

MOTIVAZIONE DELLA SCELTA

 

Rimangono poi applicabili i seguenti principi di natura fiscale:

  1. il criterio di derivazione, per cui gli ammortamenti sono deducibili se e nella misura in cui risultano imputati a Conto economico;
  2. la tabella del D.M. 31 dicembre 1988, contenente le percentuali massime di ammortamento deducibili fiscalmente (per chi avesse utilizzato le predette misure anche a livello civilistico, pertanto, si continua il precedente piano di ammortamento);
  3. la regola per cui nel primo anno di ammortamento del bene, l’aliquota tabellare deve essere ridotta al 50%;
  4. la regola per cui la deduzione delle quote di ammortamento avviene solo a decorrere dal momento di entrata in funzione del bene (e non da quando il bene è pronto all’uso, come richiede il codice civile);
  5. la deduzione integrale del costo dei beni di valore unitario non superiore a 516,46 euro (sia pure con alcune accortezze che verranno poi descritte);
  6. per i beni nuovi acquistati nel 2019 (ed entrati in funzione nel medesimo anno) è possibile godere del super ammortamento (ad esclusione di particolari tipologie di beni che ne restano escluse) che, tuttavia, viene rappresentato come variazione extracontabile e non interessa il Conto economico. Per i beni appartenenti alla categoria Industria 4.0 (se interconnessi), è possibile beneficiare dell’iper ammortamento. Il beneficio non transita però dalla contabilità;
  7. eventuali svalutazioni civilistiche dei beni sono irrilevanti ai fini fiscali.

Deve essere poi rammentato che l’Amministrazione finanziaria può disconoscere i benefici fiscali derivanti da comportamenti contabili non coerenti (quindi non opportunamente giustificati in Nota integrativa) con quelli del passato.

A seguire si presentano alcune tabelle di supporto per la corretta impostazione degli ammortamenti.

 

SCHEDA PER LA VERIFICA DEI CRITERI DI AMMORTAMENTO DEI BENI MATERIALI

DOMANDA A CUI RISPONDERE

01

Confermare che le percentuali di ammortamento utilizzate sono non superiori rispetto a quelle fiscalmente ammesse in deduzione

02

Segnalare i beni per i quali le percentuali fiscali sono inferiori rispetto a quelle utilizzate a Conto economico:

Descrizione

Aliquota

civile

Aliquota

fiscale

03

Confermare che non sono più stanziate quote di ammortamento anticipato

04

Confermare che non sono più stanziate quote di ammortamento accelerato

05

Confermare che, per eventuali beni immobili rivalutati, l’ammortamento sia stato effettuato sui valori incrementati per effetto, appunto, della rivalutazione, ove già riconosciuta a fini fiscali

Descrizione

bene immobile

Valori civili

Valori fiscali

storico

quota

storico

quota

         
         
         
         
         
         
         

06

Confermare che le percentuali di ammortamento sono coerenti con quelle applicate negli anni passati

07

Confermare che, in caso di manutenzioni capitalizzate, l’ammortamento rispecchia la utilità residua del bene e non si traduce in una immediata imputazione a Conto economico dell’intero valore nell’anno

08

Confermare che la percentuale di ammortamento è stata ridotta al 50% per i beni acquistati nel corso del 2019

09

Confermare che, per i beni di valore unitario non superiore a 516,46 euro è stato seguito uno dei seguenti metodi di deduzione:

  • tradizionale ammortamento
  • imputazione tra i materiali di consumo (voce B6), sulla considerazione che gli stessi non hanno utilità pluriennale e, quindi, sono naturalmente costi di periodo (in tal caso non vanno capitalizzati né indicati sul libro beni ammortizzabili)

10

Segnalare eventuali beni che sono stati oggetto di rivalutazione fiscale.

Per ciascun bene consegnare:

  1. modalità di determinazione del valore aggiornato;
  2. mastrino della categoria di appartenenza per costo storico e fondo.

Indicare, nel dettaglio a seguire, i beni rivalutati e la tecnica contabile di rivalutazione seguita

Descrizione

bene

Rivalutazione

storico

Rivalutazione

storico e fondo

Decremento del fondo

 

 

SCHEDA 03 – PROSPETTO RACCORDO SUPER E IPER AMMORTAMENTO

 

 

ELENCO BENI NUOVI OGGETTO DI SUPER AMMORTAMENTO ANCHE SE ACQUISITI IN LEASING

(allegare copia delle fatture di acquisto da cui si desuma la data)

Lo studio provvederà ad individuare eventuali beni esclusi per tipologia e/o data di acquisto

 

Descrizione

Entrato in funzione nel 2019

Importo

1

2

3

4

5

7

8

9

10

 

 

ELENCO BENI NUOVI OGGETTO DI IPER AMMORTAMENTO ANCHE SE ACQUISITI IN LEASING

(allegare copia delle fatture di acquisto da cui si desuma la data)

 

Descrizione

INTERCONNESSIONE

Entrato in funzione nel 2019

Importo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

SCHEDA 04 – SCORPORO DELLE AREE

 

Da utilizzare solo per nuovi fabbricati acquistati nel corso del 2019 e per i clienti non assistiti dallo Studio nel precedente anno, per tutti i fabbricati (in tal caso, per gli immobili già posseduti nel 2005, indicare i dati con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2005).

Compilare un prospetto per ogni fabbricato; per gli immobili detenuti in leasing allegare copia del contratto.

 

DESCRIZIONE FABBRICATO

ESTREMI CATASTALI

UBICAZIONE

UTILIZZO

DESTINAZIONE DEI LOCALI

Tipo di attività svolta

(del proprietario o del conduttore)

Suddivisione

degli spazi interni

reparto produttivo

m2

magazzino o deposito

m2

per area di vendita

m2

per mensa, spogliatoi, servizi

m2

per uffici

m2

Altro ………………………………

m2

TOTALE METRATURA

m2

VALORE CONTABILE

DEL BENE

TOTALE

Di cui area acquisita autonomamente

Di cui costi accessori

Di cui oneri di urbanizzazione

Di cui costi di costruzione

Di cui costi di acquisto fabbricato e oneri accessori

Di cui incrementi, migliorie e completamenti sostenuti prima della messa in uso dei locali

Di cui incrementi, migliorie e completamenti sostenuti dopo la messa in uso dei locali

 

Di cui rivalutazioni

VALORE CONTABILE DEL FONDO AMMORTAMENTO

TOTALE

Di cui per costo storico

Di cui per oneri incrementativi

ATTENZIONE:

Per coloro che lo scorso anno non avessero già osservato le indicazioni dell’Oic 16 in merito all’obbligo di scorporo delle aree, verificare la parte che segue

 

 

SCORPORO OBBLIGATORIO DEL VALORE DELLE AREE: LE INDICAZIONI DEL DOCUMENTO OIC 16

 

Tra i beni che non sono oggetto di ammortamento si annoverano le aree (con esclusione di quelle destinate a cave o a discarica), a prescindere dal fatto che siano “libere” oppure sovrastate da fabbricati.

Il documento Oic 16 non permette più la indicazione cumulata del fabbricato con le aree di sedime.

Appare allora necessario:

  1. individuare il valore del terreno, tenendo presente che i criteri civilistici divergono da quelli forfetari di natura fiscale; si dovrebbe, ad esempio, ricorrere ad una perizia o, comunque, ad una quantificazione di tipo oggettivo (comunque riferita alla data di acquisto del fabbricato);
  2. verificare se, nel fondo ammortamento del fabbricato, sia presente una quota astrattamente riferita al terreno che, come tale, dovrebbe essere scorporata (ciò accade solo nella ipotesi in cui non si sia provveduto nel passato). Peraltro, tale quota di ammortamento riferibile all’area dovrà essere riqualificata contabilmente, giustificandola con una differente motivazione (ad esempio, imputazione ad un Fondo di bonifica ambientale, vale a dire spese necessarie al recupero dell’aree nel caso di dismissione del fabbricato), oppure riconoscendovi la commissione di un errore contabile (imputazione a patrimonio netto se l’errore è rilevante, ovvero a Conto economico se l’errore è irrilevante).

 

 

SCHEDA 05 – SPESE DI MANUTENZIONE DEDUCIBILI

 


SCHEDA 06
– I CREDITI E LE SVALUTAZIONI

 

PROSPETTO DEI CREDITI DI MODESTA ENTITÀ DA STRALCIARE

 

Le perdite su crediti di modesta entità

Fiscalmente le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e, in ogni caso, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali. Le perdite, dunque, devono essere analiticamente provate sulla base di un’effettiva documentazione del mancato realizzo e del carattere definitivo della perdita stessa. L’impresa dovrà, inoltre, dimostrare di avere fatto tutto il possibile per il recupero del credito in sofferenza. La dimostrazione potrà avvenire, ad esempio, attraverso l’infruttuosa attivazione di azioni legali per il recupero del credito, l’esito negativo del pignoramento, l’irreperibilità del debitore, denuncia penale per truffa, la dimostrata convenienza all’abbandono del credito etc. Naturalmente la possibilità di considerare deducibili le perdite è limitata alla parte che ecceda l’eventuale accantonamento al fondo rischi su crediti presente in bilancio.

Per i crediti di modesto importo lo stralcio può avvenire, invece, con criteri meno rigorosi dal momento che, proprio la loro modesta entità, può non essere conveniente per l’impresa intraprendere azioni di recupero che comportino il sostenimento di ulteriori oneri. In tali fattispecie viene riconosciuta, infatti, l’inerenza del costo, conseguentemente la perdita sul credito, dal momento che con lo stralcio si pervenire comunque ad un maggior risultato economico in termini di risparmio (ovvero le spese per intraprendere l’azione legale di recupero). La nozione di “modesto importo” deve essere valutata in relazione alle dimensioni dell’azienda nonché sulla base del tipo di attività esercitata e del volume d’affari.

A seguito delle modifiche apportate all’articolo 101, comma 5, Tuir, vengono previste ipotesi “automatiche” di deducibilità per le quali non vi è la necessità di inviare ai propri clienti dichiarazioni di remissione. In particolare, gli elementi certi e precisi sussistono:

  • quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto, a prescindere dall’importo;
  • i crediti di modesta entità viene previsto che gli stessi si ritengono tali quando il loro ammontare non è superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione (fatturato sopra i 100 milioni di euro) e non superiore a 2.500 euro per tutte le altre imprese; per tali crediti di modesto importo si afferma che gli elementi certi e precisi che legittimano la deduzione della perdita ai fini fiscali sussistono in ogni caso quando sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito;
  • quando, a prescindere dall’importo, il credito sia stato stralciato (perdita su crediti) in applicazione dei corretti principi contabili.

Al di fuori di questi casi, per i crediti di modesto importo, resta comunque opportuno l’invio al proprio cliente di una specifica dichiarazione di remissione del debito.

 

Creditore

Importo

Inviata dichiarazione di remissione (*)

(*)   di seguito si riporta un fac-simile di dichiarazione del debito da inviare ai clienti per i quali si intende procedere allo stralcio totale o parziale dei crediti stessi.

 

 

 

 

Fac-simile

 

 

DICHIARAZIONE DI REMISSIONE DEL DEBITO

 

Il sottoscritto ………………………………….., in qualità di legale rappresentante della Società  …………………………………. con sede in …………………….. Via …………………………….. codice fiscale e partita Iva ………………………………….

 

premesso

che risulta creditore nei confronti di …………………………. con sede in …………………………. Via ……………………………………. codice fiscale e partita Iva …………………………… dell’importo complessivo di €……………/….. (……………………………………virgola………) per merce regolarmente fornita (ovvero per servizi prestati) come da fattura/e numero ………………… del ………………………………..;

 

considerando

  • la necessità per la scrivente di ricorrere ad un’azione legale stante la notoria difficoltà per la Vs. azienda ad adempiere alla normale obbligazione pecuniaria;
  • la lentezza ed onerosità di una procedura di recupero del credito in relazione anche all’entità modesta del credito stesso;

 

visto

quanto previsto dall’articolo 1236, cod. civ. in base al quale la dichiarazione del debitore di rimettere il debito estingue l’obbligazione

 

dichiara

(opzione per la rinuncia totale)

irrevocabilmente ai sensi e per gli effetti del citato articolo 1236, cod. civ. di rinunciare, come rinuncia, totalmente al suddetto credito, nella misura di € …………………/….. (…………………………………………virgola…………………).  Questa dichiarazione esplicherà la propria validità ove entro 10 gg. dal ricevimento della presente non ci pervenga una Vs. espressa attestazione di non volerne profittare.

 

(opzione per la rinuncia parziale)

irrevocabilmente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1236, cod. civ. di rinunciare, come rinuncia, parzialmente al suddetto credito, nella misura concordata di € …………………/….. (…………………………………………virgola…………………); il residuo importo di € …………………/….. (…………………………………………virgola…………………) ci sarà saldato a pronti entro ……………..dal ricevimento della presente. Questa dichiarazione esplicherà la propria validità ove entro e non oltre il medesimo termine di cui sopra non ci pervenga una Vs. espressa attestazione di non volerne profittare.

 

 

PROSPETTO DEI CREDITI PRESCRITTI

 

Crediti per i quali è intervenuta la prescrizione

A seguito delle modifiche apportate all’articolo 101, comma 5, Tuir, vengono previste ipotesi “automatiche” di deducibilità per le quali non vi è la necessità di inviare ai propri clienti dichiarazioni di remissione. In particolare, viene previsto che gli elementi certi e precisi sussistono, a prescindere dall’ammontare, quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto

Creditore

Importo

Data

 

 

PROSPETTO DEI CREDITI DA STRALCIARE DAL BILANCIO

 

Casi in cui è possibile lo stralcio contabile

 

Casi che comportano obbligo di cancellazione del credito dal bilancio

  • forfaiting;
  • datio in solutum;
  • conferimento del credito;
  • vendita del credito, compreso factoring con cessione pro soluto con trasferimento sostanziale di tutti i rischi del credito;
  • cartolarizzazione con trasferimento sostanziale di tutti i rischi del credito

Casi che comportano il mantenimento del credito in bilancio

  • mandato all’incasso, compreso mandato all’incasso conferito a società di factoring e ricevute bancarie;
  • cambiali girate all’incasso;
  • pegno di crediti;
  • cessione a scopo di garanzia;
  • sconto, cessioni pro solvendo e cessioni pro soluto che non trasferiscono sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito;
  • cartolarizzazioni che non trasferiscono sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito

Creditore

pro soluto

forfaiting

conferito

cartolarizzato

                                                      €
                                                      €
                                                      €
                                                      €
                                                      €
                                                      €
                                                      €
                                                      €
                                                      €
                                                      €
                                                      €
                                                      €
                                                      €
                                                      €
                                                      €
                                                      €
                                                      €
                                                      €
                                                      €
                                                      €
                                                      €
                                                      €
                                                      €
                                                      €
                                                      €
                                                      €
                                                      €
                                                      €

 

 

PROSPETTO DEI CREDITI OGGETTO DI PROCEDURE CONCORSUALI

 

Crediti interessati da procedure concorsuali

Per effetto delle modifiche apportate all’articolo 101, comma 5, Tuir, viene esteso all’accordo di ristrutturazione dei debiti ex articolo 182-bis, L.F. quanto già previsto per le procedure concorsuali. In particolare, nella nuova ipotesi, la deduzione della perdita su crediti sarà possibile dalla data del decreto di omologazione dell’accordo di ristrutturazione.

Indicare nel presente prospetto (con la relativa sigla) i crediti interessati da procedure concorsuali e para concorsuali, quali:

  • F = fallimento (rileva la data della sentenza dichiarativa)
  • LCA = liquidazione coatta amministrativa (rileva la data del provvedimento che ordina la liquidazione)
  • CP = concordato preventivo (rileva la data del decreto di ammissione alla procedura)
  • ARD = accordo ristrutturazione del debito (rileva la data di omologazione dell’accordo)
  • AS = amministrazione straordinaria di grandi aziende in crisi (rileva la data del decreto che dispone la procedura)
  • PA = piani attestati (data di iscrizione nel Registro Imprese)
  • PEE = procedure estere equivalenti

Creditore

Sigla

Importo

Data

 

 

 

PROSPETTO DEI CREDITI DI MODESTO IMPORTO SCADUTI DA 6 MESI

 

Crediti interessati da procedure concorsuali

Nel prospetto che segue vanno indicati, per singolo cliente, gli importi dei crediti che non superano i 2.500 euro (5.000 euro per soggetti con ricavi > 100 milioni di euro) che sono già scaduti (come originario termine di pagamento) alla data del 31 dicembre 2019

L’importo dei 2.500 euro (o dei 5.000 euro) va commisurato:

  • avendo riguardo all’importo di ogni singola fattura, tranne il caso di contratti che danno origine a prestazioni continuative (assicurazioni, locazioni, etc.);
  • comprendendo l’Iva e non considerando eventuali svalutazioni non riconosciute fiscalmente;
  • considerando solo l’importo residuo, nel caso di incasso parziale;
  • non considerando i crediti coperti da garanzia assicurativa

Creditore, numero e data fattura

Importo

Scaduto al

 

 

 

 

SCHEDA 07 – CREDITI E DEBITI IN VALUTA ESTERA

 

SALDI ATTIVI E PASSIVI ESPRESSI IN VALUTA ESTERA

Nella redazione dei bilanci bisogna tener conto di quanto segue:

  • le attività e le passività in valuta, già iscritte in contabilità ai cambi della data di effettuazione dell’operazione, devono essere valutate al cambio in vigore alla data di chiusura dell’esercizio, iscrivendo la variazione al Conto economico;
  • l’eventuale differenza positiva su cambi non può essere distribuita fino a quando non sarà realizzato, con l’estinzione dell’attività o della passività che l’ha generata;
  • sulla base dell’incidenza sul Conto economico derivante dalla suddetta valutazione, viene richiesta una specifica indicazione in Nota integrativa in ordine agli effetti potenzialmente derivanti da variazioni dei cambi rispetto a quelli espressi alla data di chiusura dell’esercizio

Descrizione

debito/credito

Valuta

Importo in valuta originaria

(A)

Importo in contabilità

(B)

Cambio al 31/12/2019

(C)

Importo con cambio al 31/12/2019

(D = A x C)

Differenza su cambio

(B – D)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

SCHEDA 08 – COMPENSI ALL’ORGANO AMMINISTRATIVO E DI CONTROLLO

 

Per gestire correttamente la deducibilità ai fini fiscali dei compensi agli amministratori secondo il criterio di cassa, è opportuno evidenziare quanto segue:

 

Compenso da delibera assembleare

relativo al 2019

Di cui pagato nel corso del 2019

Di cui pagato entro il 31 dicembre 2019 ad amministratori con partita Iva

Di cui pagato entro il 12 gennaio 2020

ad amministratori senza partita Iva

Di cui non pagato

Contattare lo Studio in merito a tali problematiche, se ritenute presenti:

  esistenza della delibera assembleare in merito al compenso

  misura sproporzionata del compenso

  presenza di accantonamento per TFM

 

Per gestire correttamente la competenza ai fini fiscali dei compensi al Collegio sindacale o ad altro organo di controllo (compreso il revisore unico), è opportuno evidenziare quanto segue:

 

Descrizione della quantificazione dei compensi

Importo Parziale

Importo totale

 A forfait, come da verbale di nomina

 Solo ove previsto specificamente da verbale di nomina: dettagliare

a) Verifiche trimestrali del 2019

b) Controlli sul bilancio del periodo 2018 e stesura delle relazioni

c) Partecipazioni alle riunioni del consiglio e alle assemblee del 2019

 

Riepilogo dei compensi agli organi societari per la Nota integrativa Importo totale
q compensi all’organo amministrativo
q compensi al collegio sindacale
q compensi al revisore
Nel caso in cui siano stati erogati prestiti ad amministratori o sindaci, ovvero siano state concesse delle garanzie a tali soggetti, specificare importi e motivazioni allo Studio:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

SCHEDA 09 – PATRIMONIO NETTO

 

PATRIMONIO NETTO

Posta di patrimonio

Quota:

Disponibile per:

Disponibile

Non disponibile

Distribuzione ai soci

Altri utilizzi

Capitale …………… euro

//

// // //
Riserva sopraprezzo azioni        
Riserva da rivalutazione        
Riserva legale        
Riserva statutaria        
Altre riserve        
Riserve per azioni o quote di società controllante        
Riserva da utili netti su cambi        
Riserva da valutazione partecipazioni con il metodo del patrimonio netto        
Riserva da deroghe ex articolo 2423        
Riserva per copertura flussi finanziari attesi (derivati)        
Utili (perdite) portati a nuovo        
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio        

 

 

 

SCHEDA 10 – APPORTI DEI SOCI E FINANZIAMENTI

 

 

FINANZIAMENTI SOCI GIÀ PRESENTI AL 31-12-2017

5Data Socio Importo Scadenza Postergazione (*)

 

FINANZIAMENTI SOCI EROGATI NEL 2018

Data Socio Importo Scadenza Postergazione (*)

 

FINANZIAMENTI SOCI EROGATI NEL 2019
Data Socio Importo Scadenza Postergazione (*) Infruttifero o a tasso inferiore al mercato

(*) barrare la casella per i finanziamenti con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori.

 

 

 

 

Rinuncia del credito da parte del socio

La rinuncia del credito da parte del socio – che si concretizza in un atto formale effettuato esplicitamente nella prospettiva del rafforzamento patrimoniale della società – è trattata contabilmente alla stregua di un apporto di patrimonio. Pertanto, in tal caso la rinuncia dei soci al diritto alla restituzione trasforma il debito della società in una posta di patrimonio netto avente natura di riserva di capitale.

ATTENZIONE

A decorrere dall’esercizio 2016 la società beneficiaria della rinuncia (a prescindere dal transito a Conto economico che, come visto, non dovrebbe avvenire) è tenuta a tassare come sopravvenienza attiva (solo fiscale e non contabile) se il socio non consegna alla società una dichiarazione con l’indicazione del costo fiscalmente riconosciuto. Tale dichiarazione deve avvenire nella forma qui rappresentata.

MARIO ROSSI (socio)

Via …………………., …

CAP  Città  (..)

                                                                   Spett.le Società

                                                                   ALFA Srl

                                                                   Via ………………

                                                                   …………………….

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ

(Ai sensi del D.P.R 28 dicembre 2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a …………… nato/a a   …………. (….) il …………..  , residente nel Comune di  ………….(….), Via …………………..Nr. ………., codice fiscale ………………………………………….

  • in qualità di socio della …………………………
  • sotto la propria responsabilità e Consapevole di quanto disposto dall’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e dall’art. 495 del C.P. in caso di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

che il valore fiscalmente riconosciuto del credito di …… ,00 euro cui ha rinunciato in data … / … / …. , ammonta ad euro ……,00.

Si allega copia del documento di identità in corso di validità

Data ………………….                                                 IL DICHIARANTE

Esente dall’imposta di bollo ai sensi degli artt. 37 c.1 DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e 14 Tabella B DPR 642/72

È opportuno l’invio a mezzo PEC o raccomandata senza busta

 

 

 

 

PROSPETTO RELATIVO ALLA VOCE DEGLI APPORTI DEI SOCI

 

Versamenti in conto aumento capitale Rappresentano riserva che accoglie gli importi di capitale sottoscritti dai soci, in ipotesi di aumento di capitale scindibile, quando la procedura di aumento del capitale sia ancora in corso alla data di chiusura del bilancio
Versamenti in conto futuro aumento di capitale Riserva che accoglie i versamenti, non restituibili, effettuati dai soci in via anticipata in vista di un futuro aumento di capitale
Versamenti in conto capitale Riserva che accoglie i valori di nuovi apporti operati dai soci pur in assenza dell’intendimento di procedere a futuri aumenti di capitale
Versamenti a copertura perdite Riserva che accogli i versamenti effettuati dopo che si sia manifestata una perdita

 

APPORTO SOCI
Data Socio Importo FONDO PERDUTO FINALIZZATI
Conto capitale Copertura perdite Conto futuro aumento capitale Conto aumento capitale

(*) barrare la casella per i finanziamenti con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori.

 

SCHEDA 11 – SOCIETÀ DI COMODO

 

VERIFICA DELLA OPERATIVITÀ DELLA SOCIETÀ (test sui ricavi minimi)

Cause di esclusione

(verificate sull’anno 2019)

1 Costituzione in società di capitali obbligatoria per legge
2 Primo periodo d’imposta
3 Società in amministrazione controllata o straordinaria
4 Società ed enti che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri, non ché società ed enti quotati e società da essi controllate, anche indirettamente
5 Società esercenti attività di servizio pubblico di trasporto
6 Numero di soci non inferiore a 50
7 Società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità
8 Società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo
9 Società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione (raggruppamento A del Conto economico) superiore al totale attivo dello Stato patrimoniale
10 Società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20% del Capitale sociale
11 per le società ed enti che applicano gli ISA e conseguono il livello di affidabilità fiscale individuato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, per l’accesso al beneficio premiale
12 Società consortili
// Start up innovative
Cause disapplicazione

che consentono di non presentare istanza di interpello

(verificate sull’anno 2019)

99* Società in stato di liquidazione, che – con impegno assunto in dichiarazione dei redditi – richiedono la cancellazione dal Registro Imprese a norma degli articoli 2312 e 2495, cod. civ., entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva
2 Società soggette ad una delle procedure di cui all’articolo 105, Tuir o a una procedura di liquidazione giudiziaria (ad esempio fallimento, liquidazione coatta, etc.); la disapplicazione opera con riferimento ai periodi d’imposta precedenti all’inizio di dette procedure, i cui termini di presentazione delle dichiarazioni scadono successivamente all’inizio delle procedure medesime
3 Società sottoposte a sequestro penale o a confisca nelle fattispecie di cui agli articoli 2-sexies e 2-nonies, L. 575/1965 o in altre fattispecie analoghe in cui il Tribunale in sede civile abbia disposto la nomina di un amministratore giudiziario
4 Società che dispongono di immobilizzazioni costituite da immobili concessi in locazione a enti pubblici ovvero locati a canone vincolato in base alla L. 431/1998 o ad altre leggi regionali o statali
5 Società che detengono partecipazioni in società considerate non di comodo ai sensi dell’articolo 30, L. 724/1994; società escluse dall’applicazione della disciplina anche in conseguenza di accoglimento dell’istanza di disapplicazione; società collegate residenti all’estero cui si applica il regime dell’articolo 168, Tuir.
Cause disapplicazione

che consentono di non presentare istanza di interpello

(verificate sull’anno 2019)

6 Società che hanno ottenuto l’accoglimento dell’istanza di disapplicazione in relazione a un precedente periodo di imposta sulla base di circostanze oggettive puntualmente indicate nell’istanza che non hanno subito modificazioni nei periodi di imposta successivi
7 Ipotesi di cui al precedente codice 6 se la società è esonerata dalla compilazione del prospetto
8 Società che esercitano prevalentemente attività agricola ai sensi articolo 2135, cod. civ. e rispettano le condizioni di cui all’articolo 2, D.Lgs. 99/2004
9 Società per le quali gli adempimenti e i versamenti tributari sono stati sospesi o differiti da disposizioni normative adottate in conseguenza della dichiarazione di emergenza ai sensi articolo 5, L. 225/1992. La disapplicazione opera limitatamente al periodo d’imposta in cui si è verificato l’evento calamitoso e quello successivo

* da indicare solo se in una delle precedenti dichiarazioni è stato assunto l’impegno della cancellazione dal Registro Imprese

 

 

Istanza di interpello

disapplicativo

  A Già presentata
  B Da presentare
  C Non necessaria
  D Da valutare con lo studio
 
Descrizione 2017 2018 2019 MEDIA

Titoli e crediti

Immobili e altri beni
Immobili di categoria A/10
Immobili abitativi
Altre immobilizzazioni
Segnalare la presenza di:

 beni in locazione finanziaria

 beni riscattati da locazione finanziaria

 beni acquistati e venduti nel corso del triennio

 

Dettagliare le anomalie di svolgimento dell’attività relative al periodo d’imposta 2019, tenendo presente che lo studio provvederà ad un’analisi approfondita della particolare situazione, richiedendo eventuali notizie aggiuntive in merito:

 

 

 

 

 

 

 

VERIFICA DELLO STATO DI PERDITA SISTEMICA

 

Per il 2019 la società presenta uno dei seguenti status

(indicare il dettaglio reddituale nella tabella sottostante):

 

 La società NON è di comodo in quanto, sul quinquennio 2014-2018, presenta almeno due periodi d’imposta con reddito positivo (anche inferiore al reddito minimo),

 

 La società NON è di comodo in quanto, sul quinquennio 2014-2018, presenta almeno un periodo d’imposta con reddito superiore al reddito minimo

 

 La società è di comodo in quanto le dichiarazioni dei periodi d’imposta 2014-2018 sono tutte in perdita fiscale

 

 La società è di comodo in quanto nel quinquennio 2014-2018 sono in perdita fiscale quattro periodi d’imposta (anche non consecutivi) ed il quinto presenta un reddito dichiarato inferiore a quello “minimo” determinato ai sensi dell’articolo 30, L. 724/1994 (disciplina società non operative)

 

 

Annualità 2014 2015 2016 2017 2018
reddito (perdita)

(verificare dal modello Unico)

reddito minimo

(calcolare solo nel caso di perdita fiscale)

causa di disapplicazione

(indicare il relativo codice)

 

Cause di esclusione 1 Costituzione in società di capitali obbligatoria per legge
2 Primo periodo d’imposta
3 Società in amministrazione controllata o straordinaria
4 Società ed enti che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri, non ché società ed enti quotati e società da essi controllate, anche indirettamente
5 Società esercenti attività di servizio pubblico di trasporto
6 Numero di soci non inferiore a 50
7 Società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità
8 Società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo
9 Società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione (raggruppamento A del Conto economico) superiore al totale attivo dello Stato patrimoniale
10 Società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20% del Capitale sociale
11 società ed enti che applicano gli Isa e conseguono il livello di affidabilità fiscale individuato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, per l’accesso al beneficio premiale
12 Società consortili

 

 

Cause disapplicazione

che consentono di non presentare istanza di interpello

 

 

Provvedimento 11

giugno 2012

99* Società in stato di liquidazione, cui non risulti applicabile la disciplina dello scioglimento o trasformazione agevolata di cui all’articolo 1, comma 129 della Finanziaria 2008, che con impegno assunto in dichiarazione dei redditi richiedono la cancellazione dal Registro Imprese a norma degli articoli 2312 e 2495, cod. civ. entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva
2 Società soggette ad una delle procedure di cui all’articolo 105 Tuir o a una procedura di liquidazione giudiziaria (ad es. fallimento, liquidazione coatta, etc.); la disapplicazione opera con riferimento ai periodi d’imposta precedenti all’inizio di dette procedure, i cui termini di presentazione delle dichiarazioni scadono successivamente all’inizio delle procedure medesime
3 Società sottoposte a sequestro penale o a confisca nelle fattispecie di cui agli articoli 2-sexies e 2-nonies, L. 575/1965 o in altre fattispecie analoghe in cui il Tribunale in sede civile abbia disposto la nomina di un amministratore giudiziario
4 Società che detengono partecipazioni in società considerate non di comodo ai sensi dell’articolo 30, L. 724/1994; società escluse dall’applicazione della disciplina anche in conseguenza di accoglimento dell’istanza di disapplicazione; società collegate residenti all’estero cui si applica il regime dell’articolo 168, Tuir
5 Società che hanno ottenuto l’accoglimento dell’istanza di disapplicazione in relazione a un precedente periodo di imposta sulla base di circostanze oggettive puntualmente indicate nell’istanza che non hanno subito modificazioni nei periodi di imposta successivi
6 Ipotesi di cui al precedente codice 5 se la società è esonerata dalla compilazione del prospetto
7 Società che conseguono un margine lordo (MOL) positivo
8 Società per le quali gli adempimenti e i versamenti tributari sono stati sospesi o differiti da disposizioni normative adottate in conseguenza della dichiarazione di emergenza ai sensi articolo 5, L. 225/1992. La disapplicazione opera limitatamente al periodo d’imposta in cui si è verificato l’evento calamitoso e quello successivo
9 Società per le quali risulta positiva la somma algebrica della perdita fiscale di periodo e degli importi che non concorrono a formare il reddito imponibile per effetto di proventi esenti, esclusi o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva, o ad altre disposizioni agevolate
10 Società che esercitano prevalentemente attività agricola ai sensi articolo 2135, cod. civ. e rispettano le condizioni di cui all’articolo 2, D.Lgs. 99/2004
11 società ed enti che applicano gli ISA e conseguono il livello di affidabilità fiscale individuato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, per l’accesso al beneficio premiale
12 Società che si trovano nel primo periodo d’imposta

* da indicare solo se in una delle precedenti dichiarazioni è stato assunto l’impegno della cancellazione dal Registro Imprese

 

Istanza di interpello

disapplicativo

  A Già presentata
  B Da presentare
  C Non necessaria
  D Da valutare con lo studio

 

 

SCHEDA 12 – DETTAGLIO IMPOSTE

 

Data versamento F24 Acconto Ires Acconti 2019 e saldo Irap 2018(*)
(*) l’indicazione del saldo Irap 2018 è necessaria ai fini della determinazione dell’importo deducibile ai fini Ires
Segnalare l’effettuazione di eventuali ricalcoli degli importi a suo tempo indicati dallo Studio

 

 

 

PROSPETTO DEDUCIBILITÀ IRAP DALL’IRES

 

 

Irap pagata nell’anno a saldo esercizio precedente

 

 

Irap pagata nell’anno primo acconto

 

 

Irap pagata nell’anno secondo acconto

 

 

Irap pagata nell’anno (riferita ad annualità pregresse)

 

 

2017 2018 2019
 

Costo personale dipendente (B9)

 

PIÙ Costi assimilati al personale dipendente (B7)

 

MENO Totale deduzioni operate

 

Differenza

 

Valore della produzione netta

 

Percentuale di deducibilità

% % %
Irap deducibile su costo personale dipendente ed assimilati     (A)
Irap deducibile nella misura del 10% in presenza interessi passivi   (B)
 

Totale Irap deducibile

 

(A + B)

 

SCHEDA 13– RIPORTO FISCALE DELLE PERDITE

 

RIPORTABILITÀ DELLE PERDITE FISCALI

È necessario verificare l’utilizzabilità delle perdite fiscali, sulla base di quanto disposto dall’articolo 84, Tuir. Il D.L. 98/2011 ha stabilito che tutte le perdite realizzate da soggetti Ires siano illimitatamente riportabili.

Il riporto delle perdite è così regolamentato:

a)     perdite riportabili con compensazione libera: sono le perdite che sono conseguite nei primi tre periodi d’imposta (comprese le perdite imputate per trasparenza con riferimento alla condizione soggettiva delle società socie di società trasparenti) in relazione ad attività nuove;

b)    perdite riportabili con compensazione limitata all’80%: sono le perdite conseguite oltre il terzo periodo d’imposta e possono essere compensate entro il quinto periodo d’imposta successivo al loro conseguimento.

Può essere utilizzato a tale scopo il seguente prospetto:

 

PERDITE A COMPENSAZIONE LIBERA

ANNO DI FORMAZIONE
Residuo dal 2018
– Utilizzo 2019
= Residuo a riporto

 

PERDITE A COMPENSAZIONE LIMITATA ALL’80%

Residuo dal 2018
– Utilizzo 2019
= Residuo a riporto

 

 

 

 

SCHEDA 14 – CALCOLO ACE

 

Le imprese hanno la possibilità di ottenere una detassazione pari al 1,3% (nuova misura degli incrementi di patrimonio rispetto alla situazione al 31 dicembre 2010).

Si compili la tabella che segue per la raccolta dei dati necessari al fine di verificare l’agevolazione spettante per il periodo d’imposta 2019.

 

Verifica base di riferimento Ace al 31.12.2010

Patrimonio netto al 31 dicembre 2010 €_______________
(a dedurre) Utile 2010 – €_______________
Base di riferimento ACE al 31.12.2010 €_______________

 

INCREMENTI
Descrizione Data Importo
  __ / __ / ____ €_______________
  __ / __ / ____ €_______________
  __ / __ / ____ €_______________
  __ / __ / ____ €_______________
  __ / __ / ____ €_______________

 

Accantonamento utile a riserva

L’utile 2010 è stato accantonato a riserva?  Sì

 No

€_______________
L’utile 2011 è stato accantonato a riserva?  Sì

 No

€_______________
L’utile 2012 è stato accantonato a riserva?  Sì

 No

€_______________
L’utile 2013 è stato accantonato a riserva?  Sì

 No

€_______________
L’utile 2014 è stato accantonato a riserva?  Sì

 No

€_______________
L’utile 2015 è stato accantonato a riserva?  Sì

 No

€_______________
L’utile 2016 è stato accantonato a riserva?  Sì

 No

€_______________
L’utile 2017 è stato accantonato a riserva?  Sì

 No

€_______________
L’utile 2018 è stato accantonato a riserva?  Sì

 No

€_______________

 

 

 

 

DECREMENTI
Descrizione Data importo Importo
  __ / __ / ____ €_______________
  __ / __ / ____ €_______________
  __ / __ / ____ €_______________
  __ / __ / ____ €_______________
  __ / __ / ____ €_______________

 

Riepilogo ACE

Patrimonio netto al 31.12.2010 €_______________
Incrementi:
Utile 2010 a riserva €_______________
Utile 2011 a riserva €_______________
Utile 2012 a riserva €_______________
Utile 2013 a riserva €_______________
Utile 2014 a riserva €_______________
Utile 2015 a riserva €_______________
Utile 2016 a riserva €_______________
Utile 2017 a riserva €_______________
Utile 2018 a riserva €_______________
(a dedurre) decrementi – €_______________
Importo detassazione Ace 2019 €_______________
Eccedenza di detassazione riportata dal 2018 €_______________
Importo detassazione Ace da riportare in REDDITI2020 €_______________

 

Si fa infine presente che risulta possibile la conversione di eccedenze Ace non utilizzate in crediti di imposta.

 

SCHEDA 15 – CALCOLO IRAP PER LE SOCIETÀ  DI CAPITALI

 

La determinazione dell’imponibile del tributo regionale è stata radicalmente rivista dal 2008, basandosi ora (in linea generale) sulle risultanze del Conto economico e non più sui dati rilevanti per la determinazione dell’imponibile delle imposte dirette.

Segnalare le informazioni richieste nella scheda che segue:

 

DESCRIZIONE NOTE IMPORTO
1 i costi per lavoro autonomo occasionale, compresi quelli sostenuti a fronte dell’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere di cui all’articolo 67, comma 1, lettera l), Tuir Vedi scheda dettaglio A € …………,…
2 i costi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente di cui all’articolo 50, Tuir ivi comprese le collaborazioni coordinate e continuative a meno che la prestazione sia resa da un soggetto – residente o non residente – nell’ambito della propria attività artistica o professionale (titolari di partita Iva) € …………,…
3 gli utili spettanti agli associati in partecipazione di cui all’articolo 53, comma 2, lettera c) Tuir (apporto di solo lavoro) Vedi scheda dettaglio B € …………,…
4 i costi per attività commerciali occasionali di cui all’articolo 67, comma 1, lettera i), Tuir € …………,…
5 la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria Allegare prospetto fornito dalla società di leasing

Vedi scheda dettaglio C

€ …………,…
6 perdite su crediti (diverse dalla svalutazione, quali fallimenti, procedure esecutive infruttuose, etc.) € …………,…
7 Imu Allegare copia delle ricevute di pagamento € …………,…
8 Costi per lavoro dipendente imputati in voci diverse da B9 € …………,…
Costi per lavoro dipendente degli apprendisti Allegare prospetto riepilogativo predisposto dal consulente del lavoro

Vedi scheda dettaglio D

€ …………,…
Costi per lavoro con contratto di inserimento o contratto formazione
Costi per lavoro dipendente dei disabili € …………,…
Costi per lavoro dipendente dei soggetti addetti alla R&S € …………,…
Inail riferito a qualsiasi tipologia di soggetto € …………,…
Dati per conteggio deduzioni per cuneo fiscale
Puro costo del lavoro interinale Allegare prospetto riepilogativo rilasciato dalla società fornitrice € …………,…
Quota Inail gravante sul lavoro interinale € …………,…
Quota di intermediazione pagata alle società di lavoro interinale € …………,…
9 Componenti straordinarie connesse ad operazioni di trasferimento di aziende o rami d’azienda € …………,…
10 Contributi di competenza dell’anno Allegare la documentazione che comprovi la motivazione della erogazione del contributo

Vedi scheda dettaglio E

€ …………,…

 

 

 

A) Compensi per collaborazione coordinata e continuativa e occasionale
È necessario distinguere l’importo dei compensi per gli amministratori e altre collaborazioni coordinate continuative e dei relativi contributi Inps, dei compensi per prestazioni o servizi occasionali di soggetti senza partita Iva, dei compensi ai Sindaci senza partita Iva.

 

Descrizione Importo in bilancio
Compensi amministratori
  • di cui con partita Iva
  • di cui senza partita Iva
  • quota contributi Inps
Compensi sindaci
  • di cui con partita Iva
  • di cui senza partita Iva
Compensi per collaborazioni con o senza progetto
Compensi occasionali

 

B) Utili spettanti ad associati in partecipazione
È necessario distinguere l’importo degli utili spettanti agli associati in partecipazione – persone fisiche, con apporto di solo lavoro (attenzione, solo per contratti vecchi)

 

Nome Compenso come da rendiconto Contributi Inps Importo in bilancio Partita Iva

sì / no

         
         
         

 

C) Canoni di Leasing
È necessario scorporare dai canoni periodici relativi ai contratti di leasing in essere la quota relativa agli oneri finanziari.

Il calcolo da effettuare per i beni con Iva detraibile per l’utilizzatore è il seguente per ogni contratto:

  • costo sostenuto dalla società di leasing per il bene strumentale al netto del prezzo di riscatto, diviso il numero di giorni di durata del contratto e moltiplicato per il numero di giorni di competenza 2019;
  • l’importo così ottenuto va sottratto dall’importo del costo di competenza 2019 iscritto a bilancio e la differenza costituisce la quota di oneri finanziari non deducibile come costo ai fini Irap.

Può essere utilizzato a tale scopo il prospetto che segue:

 

Estremi contratto
Costo del concedente al netto del riscatto A  
Giorni durata contratto B  
Costo giornaliero C A : B
Giorni competenza 2019 D  
Costo di competenza 2019 E C x D
Costo iscritto a bilancio (al netto del risconto) F  
Quota interessi G E – F

 

Inoltre, nel caso di canoni con Iva indetraibile per l’utilizzatore, sia l’importo dei canoni di competenza (F) che il costo del concedente (E) vanno assunti al netto dell’Iva.

 

D) Costo per personale deducibile ai fini Irap di competenza 2019
È necessario fornire il costo complessivo dei dipendenti disabili o assunti con qualifica di apprendista, ovvero assunti con contratto di formazione e lavoro, di competenza del periodo d’imposta (costituisce un onere interamente deducibile ai fini Irap).

Sono deducibili ai fini Irap anche i costi dei dipendenti addetti alla ricerca e sviluppo.

COSTO DEL LAVORO DEDUCIBILE AI FINI IRAP
Qualifica Retribuzione Quota Tfr Contributi TOTALE
Apprendisti        
Formazione lavoro e contratti di inserimento        
Disabili        
Addetti alla R&S        
TOTALE        
ELENCO NOMINATIVO DEI SOGGETTI IN RELAZIONE AI QUALI È POSSIBILE FRUIRE DI DEDUZIONI (ACQUISIRE I DATI DAL CONSULENTE DEL LAVORO O DALL’UFFICIO PAGHE)
     
     

 

   

A decorrere dal periodo 2015, sono state introdotte rilevanti modifiche nelle regole di deduzione del costo del lavoro ai fini Irap; in particolare:

  1. si considerano deducibili, agli effetti dell’Irap, le spese sostenute in relazione al personale dipendente impiegato con contratto di lavoro a tempo indeterminato; ciò determina una correlata riduzione della deduzione forfetaria dell’Irap pagata;
  2. viene riconosciuto – per soggetti che non impiegano (in via assoluta e nemmeno per un giorno dell’anno) lavoratori dipendenti – un credito d’imposta stabilito in misura pari al 10% dell’Irap lorda. Il credito in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a partire dall’anno di presentazione della dichiarazione.

In particolar modo si dovrà tenere conto della circostanza di cui al punto numero 1) dovendo potersi evincere i dati dal prospetto fornito dal consulente del lavoro.

ALLEGATO PROSPETTO DEL CONSULENTE DEL LAVORO CON LE NECESSARIE SPECIFICHE

 

E) Contributi erogati in base a norma di legge

I contributi erogati in base a norma di legge concorrono in ogni caso a formare la base imponibile Irap (anche se non tassati ai fini delle imposte sui redditi), ad eccezione di quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione (salvo esclusioni previste dalle leggi istitutive dei singoli contributi):

Descrizione Riferimento Normativo Importo
     
     
     
     

SCHEDA 16 – DETTAGLIO SPESE DI RAPPRESENTANZA

 

Le spese che, nel passato, venivano solitamente qualificate come di rappresentanza vengono diversamente classificate dalla normativa fiscale:

 

casistica descrizione Regime di deducibilità
01 Spese per acquisto di beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro Integralmente deducibili nell’esercizio di competenza
02 Spese di rappresentanza vere e proprie, tra cui vanno compresi anche gli acquisti di beni per omaggio di valore unitario superiore a 50 euro Deducibili entro limiti percentuali dei ricavi e proventi tipici
03 Spese considerate non di rappresentanza Integralmente deducibili nell’esercizio di competenza

 

A seguire si presenta una descrizione delle singole fattispecie finalizzata ad un riepilogo finale delle voci, indispensabile ai fini della corretta determinazione del carico fiscale di periodo.

 

Spese per omaggi

In questa categoria vanno collocate le spese per acquisto di soli beni (agende, calendari, penne, ma anche beni differenti non oggetto dell’attività propria dell’impresa, vino, alimentari, etc.).

 

INDIVIDUAZIONE DELLA PRIMA CLASSE DI SPESE
01

Nel Conto economico dell’anno 2019 è imputato il seguente importo a titolo di spese per acquisto beni di valore unitario non superiore a 50 euro

€ …………,…

 

Spese di rappresentanza vere e proprie deducibili a plafond

Il secondo gruppo di spese di rappresentanza menziona le spese riconducibili alle seguenti casistiche:

 

elementi distintivi descrizione
CARATTERISTICHE Deve trattarsi di spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l’impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore
DIFFERENTI TIPOLOGIE a) le spese per viaggi turistici in occasione dei quali siano programmate e in concreto svolte significative attività promozionali dei beni o dei servizi la cui produzione o il cui scambio costituisce oggetto dell’attività caratteristica dell’impresa
b) le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o di festività nazionali o religiose
c) le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione dell’inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell’impresa
d) le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall’impresa
e) ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente, ivi inclusi i contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni simili il cui sostenimento risponda ai criteri di inerenza (qui si ricomprendono gli acquisti per beni da destinare ad omaggio di valore unitario superiore a 50 euro)

 

Alla luce di quanto sopra è possibile individuare la seconda classe di spese e l’ammontare di effettiva deducibilità rapportato ai ricavi e proventi tipici dell’azienda:

 

INDIVIDUAZIONE DELLA SECONDA CLASSE DI SPESE
02 a) Spese per viaggi di promozione

(la quota parte di spese di vitto e alloggio va considerata al 75%)

b) Spese per intrattenimento legato a ricorrenze

(la quota parte di spese di vitto e alloggio va considerata al 75%)

c) Spese per intrattenimento legato ad inaugurazioni

(la quota parte di spese di vitto e alloggio va considerata al 75%)

d) Spese per intrattenimento legato a fiere ed esposizioni

(la quota parte di spese di vitto e alloggio va considerata al 75%)

e) Altre spese di rappresentanza

(la quota parte di spese di vitto e alloggio va considerata al 75%)

TOTALE VOCE CONTABILE

l’Agenzia delle entrate sostiene che, qualora nelle voci di cui sopra vi fossero comprese spese di vitto e alloggio per le quali non si fosse detratta l’Iva (per mancanza della fattura o per libera scelta), il costo deducibile deve essere ricavato mediante scorporo dell’imposta, tranne nelle ipotesi in cui la mancata richiesta della fattura corrisponde ad una scelta economicamente vantaggiosa per l’azienda.

barrare la casella per autorizzare la deduzione del costo comprensivo dell’Iva

A DEDURRE QUOTA IVA NON DEDUCIBILE

TOTALE VOCE DA CONSIDERARE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI (A)

DATI CONTO ECONOMICO  
A1  
A5  
TOTALE (B)  
02 PLAFOND RIPARTIRE

IL VALORE DI (B)

SINO A 10.000.000,00 DI

1,5%
PER L’ECCEDENZA SINO A 50.000.000,00

0,6%
PER L’ECCEDENZA

0,4%

TOTALE PLAFOND DEDUCIBILITÀ(C)

RACCORDO CON IL MODELLO REDDITI SE (A) > (C) QUOTA DEDUCIBILE = (A)
QUOTA NON DEDUCIBILE (A) – (C)
SE (A) < (C) QUOTA DEDUCIBILE = (A)

 

 

 

Spese non di rappresentanza

Il D.M. individua delle spese che sono da considerarsi di natura puramente promozionale e, come tali, sono pienamente deducibili senza applicazione del plafond.

 

INDIVIDUAZIONE DELLA TERZA CLASSE DI SPESE
03 PER TUTTE LE IMPRESE le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall’impresa

(la quota parte di spese di vitto e alloggio va considerata al 75%)

le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di visite a sedi, stabilimenti o unità produttive dell’impresa.

(la quota parte di spese di vitto e alloggio va considerata al 75%)

PER LE IMPRESE CHE ORGANIZZANO

MANIFESTAZIONI

FIERISTICHE

le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, sostenute nell’ambito di iniziative finalizzate alla promozione di specifiche manifestazioni espositive o altri eventi simili
PER LE SOLE DITTE INDIVIDUALI le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute direttamente dall’imprenditore individuale in occasione di trasferte effettuate per la partecipazione a mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti beni e servizi prodotti dall’impresa o attinenti all’attività caratteristica della stessa.(la quota parte di spese di vitto e alloggio va considerata al 75%)

TOTALE VOCE CONTABILE

l’Agenzia delle entrate sostiene che, qualora nelle voci di cui sopra vi fossero comprese spese di vitto e alloggio per le quali non si fosse detratta l’Iva (per mancanza della fattura o per libera scelta), il costo deducibile deve essere ricavato mediante scorporo dell’imposta, tranne nelle ipotesi in cui la mancata richiesta della fattura corrisponde ad una scelta economicamente vantaggiosa per l’azienda.

barrare la casella per autorizzare la deduzione del costo comprensivo dell’Iva

A DEDURRE QUOTA IVA NON DEDUCIBILE

TOTALE VOCE DA CONSIDERARE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

DOCUMENTAZIONE PROBATORIA DA CONSERVARELa deducibilità delle erogazioni e delle spese sopra indicate è subordinata alla tenuta di un’apposita documentazione dalla quale risultino anche:

  1. le generalità dei soggetti ospitati,
  2. la durata e il luogo di svolgimento della manifestazione,
  3. la natura dei costi sostenuti.

barrare la casella per attestare che l’azienda è in grado di dimostrare i suddetti requisiti della documentazione

 

 

PROSPETTO FINALE RIEPILOGATIVO
01 TOTALE SPESE RILEVANTI DELLA PRIMA CLASSE
02 TOTALE SPESE RILEVANTI DELLA SECONDA CLASSE (solo importo deducibile)
03 TOTALE SPESE RILEVANTI DELLA TERZA CLASSE
TOTALE SPESE AMMESSE IN DEDUZIONE

 

 

 

RACCORDO CON LA CONTABILITÀ:
Di cui imputate al conto

………………………………….

Di cui imputate al conto …………………………………..
Di cui imputate al conto …………………………………..
Di cui imputate al conto …………………………………..

TOTALE

A  QUADRATURA

 

RACCORDO DELLE SPESE DI VITTO E ALLOGGIO

A decorrere dal 2009, le spese di vitto e alloggio son deducibili nella misura del 75%, tranne se riferite a trasferte effettuate da dipendenti e collaboratori fuori dal territorio comunale.

Nel caso in cui siano qualificabili come spese di rappresentanza, inoltre, soggiacciono agli ulteriori limiti di deducibilità di cui alla precedente scheda.

Appare allora opportuno fornire, se non già presente, una distinzione della voce contabile come segue

01 Spese per vitto e alloggio relative a trasferte di dipendenti e collaboratori fuori dal Comune
02 Spese per vitto e alloggio relative a dipendenti e collaboratori nel Comune
03 Spese per vitto e alloggio qualificabili come spese di rappresentanza
  • sostenute per organizzazione di viaggi di promozione
  • sostenute per intrattenimento legato a ricorrenze
  • sostenute per intrattenimento legato ad inaugurazioni
  • sostenute per intrattenimento in occasione di fiere ed esposizioni
  • sostenute in altre occasioni qualificabili come di rappresentanza
04 Spese per vitto e alloggio non qualificabili come di rappresentanza:
  • sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall’impresa
  • sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di visite a sedi, stabilimenti o unità produttive dell’impresa
  • sostenute direttamente dall’imprenditore individuale in occasione di trasferte effettuate per la partecipazione a mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti beni e servizi prodotti dall’impresa o attinenti all’attività caratteristica della stessa
05 Sostenute in altre occasioni o per altre motivazioni: specificare
TOTALE SPESE IMPUTATE IN CONTABILITÀ

 

SCHEDA 17 – CONTRIBUTI E SOVVENZIONI DA ENTI PUBBLICI

 

A decorrere dall’esercizio 2018, le imprese che redigono il bilancio in forma ordinaria devono indicare in nota integrativa – ai sensi della L. 124/2017 – le sovvenzioni, i sussidi, i vantaggi, i contributi o aiuti, in denaro o natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, ricevuti dalle Pubbliche Amministrazioni, con esclusione di quelli di importo inferiore a 10.000 (ad oggi, mai è stato chiarito il dubbio se tale importo sia da considerare sulla singola erogazione, ovvero sul totale delle somme ricevute).

Analogo obbligo, da assolvere mediante la pubblicazione delle informazioni sul sito aziendale, va assolto dalle società che redigono il bilancio in forma abbreviata o delle microimprese.

 

Soggetti della Pubblica Amministrazione

I soggetti che erogano le somme o attribuiscono i beni e/o servizi in natura debbono essere residenti (quindi sono esclusi i soggetti stranieri, comprese le istituzioni europee) e possono essere (a titolo esemplificativo):

  aziende a amministrazioni dello Stato

  regioni, province, comuni, comunità montane e loro associazioni e consorzi

  istituti, istituzioni educative ed università

  camere di commercio e loro associazioni

  enti pubblici non economici

  amministrazioni, aziende ed enti del servizio sanitario nazionale

  ARAN, agenzie ministeriali, attività portuali, autorità amministrative di garanzia, vigilanza e regolazione

  enti pubblici economici e ordini professionali

  società in controllo pubblico, escluse le società quotate

  associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato, con bilancio superiore a 500.000 euro, con attività finanziata in modo maggioritario dalle pubbliche amministrazioni per almeno due esercizi finanziaria consecutivi nell’ultimo triennio, con organi di amministrazione nominati dalle stesse PA

  società in partecipazione pubblica e associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato, con bilancio superiore a 500.000 euro, che esercitano funzioni amministrative, produzione e di beni e servizi a favore delle PA o gestione di servizi pubblici.

 

Precisazione in merito alle esclusioni

Si precisa che non debbono essere indicate le somme e/o i valori nel caso in cui:

  gli stessi abbiano carattere generale

  gli stessi abbiano natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria

 

Precisazioni in merito alle casistiche di segnalazione “soft

Nel caso in cui le somme da evidenziare fossero già state registrate sul Registro nazionale degli aiuti di stato, la menzione nel bilancio (o sul sito) può limitarsi alla sola citazione con rinvio alle informazioni presenti nel predetto Registro.

Conseguenze dell’omissione

Si porta a conoscenza dei gentili clienti che, in caso di mancato adempimento alle prescritte richieste, potrà essere comminata:

  una sanzione pari all’1% delle somme non indicate, con un minimo di 2.000 euro, oltre alla sanzione accessoria della pubblicazione (nel bilancio o sul sito, a seconda dei casi);

  ove non si provveda al pagamento ed alla pubblicazione nel termine di 90 giorni dalla contestazione, si subirà la sanzione dell’integrale restituzione ai soggetti eroganti delle somme percepite.

 

 

 

 

 

Ente erogante Importo Descrizione

SOTTOSCRIZIONE PER ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ

 

Il sottoscritto ……………………………………… in qualità di legale rappresentante della società ……………………………………………………………, con la sottoscrizione della presente scheda conferma di avere bene inteso le conseguenze derivanti da una omissione degli oneri di pubblicazione delle sovvenzioni pubbliche, esonerando lo Studio da qualsiasi responsabilità al riguardo.

 

Data …………………….                                                                 Firma ……………………………………………………………….